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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    domani operazioni sul capitale sociale......intanto (mi sa di averlo già scritto l'anno scorso..) un gioco di prestigio...

    Un socio di SRL accordandosi con l’amministratore vende un bene alla società, ma non ne riceve il prezzo.(quindi il socio ha un credito con la società)La società opera un aumento di capitale sociale (per motivi vari) e consente la compensazione del credito del socio con il debito derivante dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale. Si può fare?

    Qual'è l'operazione elusiva sottostante?

    in caso di credito fittizio ci sarà ovviamente una posta fittizia in bilancio e conseguente responsabilità civile e penale dell'amministratore...( amministratore nulla tenente ....campa cavallo...., raccontatelo ai creditori sociali dopo il fallimento della società a scoppio..)

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      altro capolavoro...


      (Cass.civ., sezione tributaria, sentenza del 15 luglio 2015, n. 14761)

      L’operazione straordinaria posta in essere da una società a responsabilità limitata che deliberi la riduzione del capitale sociale (con distribuzione del capitale ridotto ai soci) e successivamente, la propria trasformazione in S.p.A. e un aumento di capitale a servizio di un prestito obbligazionario riservato ai propri soci, non è elusiva qualora eseguita in assenza di alternative equivalenti.
      Affinchè sussista la figura dell’abuso di diritto, infatti, deve sussistere l’intento di ottenere un risparmio fiscale e devono sussistere più vie per raggiungere il medesimo risultato.

      È dunque legittima la scelta della società di finanziarsi mediante emissione di obbligazioni riservate ai soci, senza dover ricorrere al credito di terzi, se quest’ultima operazione risulterebbe più gravosa.
      In base a tali principi è stato respinto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate la quale aveva contestato un’operazione posta in essere da una società, a suo avviso elusiva in merito al profilo della detrazione degli interessi passivi del finanziamento.

      Ad avviso dell’AE, la società non avrebbe dovuto ridurre il capitale sociale che, una volta distribuito ai soci, era stato nuovamente apportato nel patrimonio netto della società,(a distanza di pochissimo tempo) mediante il prestito obbligazionario, ma beneficiando di un risparmio di imposta derivante dagli oneri correlati al mutuo e portati in detrazione.

      I giudici della Corte di Cassazione richiamano la legge n. 23 del 11.03.2014 in tema di delega fiscale-abuso del diritto).--> una simile operazione deve ritenersi legittima in quanto frutto di «specifiche scelte di politica d’impresa rispetto all’organizzazione produttiva» e, quindi, di «scelte di mercato e conseguenti piani finanziari ».

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        domani operazioni sul capitale sociale......intanto (mi sa di averlo già scritto l'anno scorso..) un gioco di prestigio...

        Un socio di SRL accordandosi con l’amministratore vende un bene alla società, ma non ne riceve il prezzo.(quindi il socio ha un credito con la società)La società opera un aumento di capitale sociale (per motivi vari) e consente la compensazione del credito del socio con il debito derivante dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale. Si può fare?

        Qual'è l'operazione elusiva sottostante?




        Non dovrebbe esserci più dubbio che, anche se la delibera di aumento non lo prevede, il debito da sottoscrizione possa essere compensato con il credito da finanziamento soci (certo, liquido, esigibile), che non va periziato perché non è il conferimento di un credito, ma la rinuncia a un credito. (Ovviamente si può effettuare la liberazione imputando versamenti nel netto).

        Perché anche se la delibera di aumento non lo prevede?

        Perchè l’espressa indicazione dei crediti da compensare contenuta nel verbale dell’assemblea, determina la tassazione degli enunciati finanziamenti
        àsentenza della Cassazione n. 15585 del 30 giugno 2010

        In altre parole l’enunciazione del finanziamento costituirebbe una sorta di “riproduzione” per iscritto del contratto verbale determinando quindi l’applicazione della medesima disciplina fiscale che sarebbe stata applicabile se quel contratto fosse stato stipulato per iscritto ab origine.






        Per evitare tali possibili conseguenze fiscali si opera in modo di differire o riqualificare la compensazione del finanziamento


        --> il rimborso del finanziamento nell’immediata precedenza dell’assemblea e la successiva liberazione del capitale sottoscritto mediante versamento delle somme appena ricevute in restituzione;
        --> La novazione del versamento, già qualificato come “finanziamento”, in riserva in conto futuro aumento capitale;
        --> l’adozione della sola delibera di aumento, rimettendo ad un momento successivo la sua esecuzione sì che, verificandosi al di fuori del verbale, se ne eviterà l’enunciazione

        olè.....

        oppure ( Non dovrebbe esserci più dubbio che, anche se la delibera di aumento non lo prevede, il debito da sottoscrizione possa essere compensato con il credito da finanziamento soci)

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          La disposizione contenuta nell’articolo 22 del Dpr 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico sull’imposta di registro) - secondo cui "se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"

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            differenza tra controllo di legalità del notaio in tema di conferimenti (che ha sostituito il giudizio di omologazione del tribunale....grave errore a parer mio..) e il controllo di legalità formale effettuato dal registro delle imprese

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              La ciccia è proprio qui...Al notaio è richiesto un giudizio legale di accertamento dell'effetto legale della compensazione o il compitino è riservato solo alla verifica di legalità sostanziale dell'atto costitutivo e delle condizioni previste dalla legge?

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                L'obbligo di conferimento di denaro in esecuzione di un aumento di capitale di s.p.a. o s.r.l. può essere estinto mediante compensazione di un credito vantato dal sottoscrittore verso la società, anche in mancanza di espressa disposizione della deliberazione di aumento.


                Tale compensazione, qualora sia legale e abbia quindi a oggetto debiti certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1243 c.c., non richiede il consenso della società, nemmeno nel momento in cui viene eseguita la sottoscrizione.
                Qualora il sottoscrittore intenda invece avvalersi, a tali fini, di un credito certo e liquido, ma non esigibile, la compensazione richiede il consenso della società ai sensi dell'art. 1252 c.c.


                La compensazione tra il debito per il conferimento in denaro e un credito vantato dal sottoscrittore nei confronti della società può avere luogo, secondo quanto sopra esposto, anche qualora tale credito sia sorto da una prestazione di natura non finanziaria (ad esempio, la vendita di un bene alla società). In tal caso - allorchè ricorra sostanziale contestualità e corrispondenza tra la prestazione eseguita a favore della società e l'aumento di capitale sottoscritto dal creditore, ovvero quando risulti che le due operazioni sono tra loro preordinate - si reputa che la sussistenza di una relazione di stima eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2343, 2343-ter o 2465 c.c. costituisca elemento idoneo ad assicurare l'osservanza dei principi che presiedono alla corretta formazione del capitale sociale.



                MOTIVAZIONE
                La massima affronta il tema dell'utilizzo, per la liberazione dell'aumento di capitale, di crediti vantati dal sottoscrittore verso l'emittente, cioè verso la società che ha deliberato l'aumento stesso.
                La fattispecie, con evidenza, non coincide con la figura, disciplinata dalla legge, del conferimento di crediti, che si caratterizza per essere, il debitore, soggetto terzo, diverso dall'emittente; consiste invece nella preesistenza di un debito certo e liquido della società verso il sottoscrittore, debito che - al momento della sottoscrizione dell'aumento in denaro - forma oggetto di compensazione con il credito della società per la liberazione dell'aumento stesso.
                Se il debito della società è pecuniario, liquido ed esigibile, la compensazione potrà operare, in applicazione dell'articolo 1243 c.c., a prescindere (i) da una espressa previsione, nella delibera di aumento, di tale possibilità, e (ii) da una qualsiasi forma di consenso, da parte dell'organo di gestione della società che riceve la sottoscrizione. Il modo di estinzione dell'obbligazione, infatti, opera in questa situazione in via automatica, ricorrendo tutti i presupposti della compensazione legale disciplinata dal codice civile.
                Qualora il debito della società non presenti invece il carattere della esigibilità (e di ciò potrebbe aversi evidenza anche consultando lo stato patrimoniale del bilancio, a ragione della separata indicazione prevista dall'articolo 2424 c.c. per i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo), allora la compensazione non potrà operare che in via volontaria, per effetto del consenso della società, secondo quanto previsto dall'articolo 1252 c.c..
                In tale caso, il verbale assembleare che (a prescindere da conseguenze di ordine fiscale) attestasse la contestuale sottoscrizione e - quindi - la compensazione potrà opportunamente dare menzione di questo consenso, che - atteggiandosi ad atto di gestione - dovrà essere rilasciato dall'organo amministrativo.
                Non appare necessario - trattandosi di atto nella discrezionalità degli amministratori - che dal verbale si evidenzino i motivi di interesse, per la società, alla compensazione di un debito "non scaduto" con un credito invece esigibile, quale è quello derivante dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale. In termini di mero supporto professionale, peraltro, il notaio potrà evidenziare alla società l'opportunità di accertare l'effettivo interesse della società stessa, in merito; esso potrà consistere, a titolo di esempio, in formule di attualizzazione dell'importo capitale del debito, oppure - specie ove sul debito fossero pattuiti interessi - nel mero interesse alla conversione del debito stesso in patrimonio netto; il comportamento della società, per altro verso, dovrà in tali situazioni tenere conto del necessario principio di parità di trattamento dei soci, e quindi - ove ne ricorrano i presupposti - non escludere gli altri soci dall'accordo inteso alla compensazione con uno di essi.
                Le considerazioni che precedono appaiono riferibili alla generalità dei debiti della società verso il sottoscrittore, prescindendo dalla natura finanziaria o meno degli stessi.
                Pertanto, la compensazione potrà determinarsi - secondo le varie modalità sopra indicate - sia qualora il debito derivi da un finanziamento concesso alla società, sia qualora, ad esempio, esso costituisca l'effetto di una diversa operazione finalizzata all'acquisto, da parte della società, di beni necessari alla sua attività, ed alla quale si accompagni la dilazione del prezzo dovuto.
                L'iscrizione del debito nella contabilità e quindi nel bilancio, in una con le cautele che assistono la formazione ed il controllo del bilancio stesso, è infatti da considerare "elemento certificativo" della sua esistenza e del suo ammontare, indipendentemente dalla causa contrattuale dalla quale il debito stesso origina.
                Non può tuttavia escludersi che, allorquando il debito non abbia natura finanziaria, possa risultare evidente l'esistenza di un nesso (di natura temporale o funzionale) tra la delibera di aumento in denaro e l'operazione (nell'esempio di cui sopra, la compravendita di beni con prezzo dilazionato) da cui il debito da compensare origina.
                In tali ipotesi potrà essere opportunamente valutato se i principi che regolano la corretta formazione del capitale non consiglino l'erezione di una perizia di stima, redatta ai sensi - a seconda dei casi - degli articoli 2343, 2343-ter o 2465 c.c., a presidio di interessi non dissimili da quelli tutelati dalle disposizioni sugli acquisti pericolosi di cui all'articolo 2343 bis e 2465 secondo comma c.c..
                Interessi che, mutatis mutandis, nella valutazione di alcuni interpreti si appalesano anche oltre il limite dei due anni dalla costituzione della società, allorchè le due operazioni (compravendita a favore della società con prezzo dilazionato e sottoscrizione dell'aumento in denaro, con compensazione dei due crediti) appaiano costituire, secondo gli indici esemplificativamente richiamati nella massima, una unica operazione (assimilabile ad un conferimento in natura del bene oggetto della compravendita) ed alla quale sia possibile imputare la carenza della formazione della valutazione peritale.

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                  LEGA, ALLA RICERCA DEI SOLDI ALL’ESTERO. CANEGRATI: “PARLO”
                  Tremano i lumbard. La procura di Monza indaga sulle società nei paradisi fiscali. L’intercettazione: “In quella in Lussemburgo non c’è anche Maroni?”.

                  Canegrati, la Mandrake della Sanità


                  Gli interrogatori in carcere

                  Ieri per la Canegrati è stato il giorno dell’interrogatorio di garanzia a San Vittore. «È molto preoccupata per suo figlio 14enne e per le sorti dei mille dipendenti del gruppo», ha dichiarato il suo legale Leonardo Salvemini. Faccia a faccia col gip anche per il «dominus» della sanità lombarda Fabio Rizzi («Adesso sono politicamente finito»). Probabili nuovi interrogatori col pm della Procura di Monza, Manuela Massenz. Negli atti dell’indagine «Smile» compare anche il nome del governatore lombardo Roberto Maroni. Nel luglio 2014 il portaborse Mario Longo è in auto con l’affarista, con casa a Miami, Stefano Lorusso. Parlano di affari all’estero e società in Lussemburgo: «Ma lì c’è anche Maroni?», chiede Lorusso. Longo non risponde: «Ehhh...». La circostanza non viene approfondita dalle indagini. La portavoce di Maroni Isabella Votino, smentisce che «abbia società, partecipazioni o conti all’estero».
                  Ultima modifica di ROL; 20-02-2016, 12:13.

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    domani operazioni sul capitale sociale......intanto (mi sa di averlo già scritto l'anno scorso..) un gioco di prestigio...

                    Un socio di SRL accordandosi con l’amministratore vende un bene alla società, ma non ne riceve il prezzo.(quindi il socio ha un credito con la società)La società opera un aumento di capitale sociale (per motivi vari) e consente la compensazione del credito del socio con il debito derivante dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale. Si può fare?

                    Qual'è l'operazione elusiva sottostante?
                    Questa operazione non è assimilabile a un conferimento di beni da parte del socio e come tale soggetto a perizia ai sensi dell'art. 2465 c.c.?

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                      Ai sensi dell'art. 2465 c.c. è applicabile anche alle s.r.l. questa disciplina:

                      L’art.2343 bis riguarda gli ACQUISTI PERICOLOSI : la pratica voleva evitare le lungaggini del procedimento di conferimento, stabilendo che al posto di conferirli, certi beni potevano essere venduti alla società e ottenere da essa danaro o crediti da trasformare in azioni. Questi trucchetti venivano utilizzati frequentemente. In questo modo si arrivava a risultati vietati dalla legge.

                      La norma prevede che determinati soggetti molto vicini alla società non possono nei due anni dalla costituzione, vendere beni o crediti alla società entro un tetto di valore del 10% del capitale della società. Se si vogliono compiere queste operazioni, esse devono essere sorrette da una perizia (che deve rimanere depositata), si toglie così il beneficio del tempo, e occorre avere l’autorizzazione dell’assemblea ordinaria. Questo procedimento è lo stesso che caratterizza l’art.2343.
                      Questa norma è di facilissima elusione, in quanto si applica alle società neonate, perché non si applica più una volta trascorsi i due anni. Poi la norma vieta gli acquisti fatti da alcune persone, ma non di altre persone molto vicine che non sono comprese nella lista ufficiale, quindi basta trovare un soggetto molto amico di coloro che non possono effettuare la vendita alla società, e la norma è così elusa. Un esempio di questo è la capogruppo, che non è madre, ma nonna! Un’altra questione delicata è se la norma vieta soltanto le vendite dei soggetti troppo vicini di beni, o anche altre operazioni simili alla vendite di beni, ma effettivamente diversi, come ad esempio servizi, consulenza, ecc. In questo caso l’interpretazione della norma ci dice che sono solo vietate le vendite di beni e non quelle di servizi.
                      Quando la norma è stata introdotta nel nostro ordinamento ci si poneva il problema se l’atto compiuto in violazione delle regole fosse nullo o inefficace o responsabilità degli amministratori. La norma ha salvato solo la terza opzione: l’atto rimane valido anche se ha violato la norma, paga colui che ha violato la legge se ha un patrimonio e ne rispondono di fronte alla società e agli eventuali terzi, gli amministratori.

                      Ci sono delle eccezioni all’applicazione delle regole previste dal 2343 bis, la necessità della perizia e la responsabilità degli amministratori non sono applicabili a determinati acquisti per i quali il legislatore suppone che le caratteristiche dell’acquisto sono tali da non ingenerare rischio, sospetto di abuso, ad esempio per gli acquisti fatti in borsa. in realtà così non è,perché quando però si parla di acquisti effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti, si apre un ambito di incertezza totale. È alto il rischio che si invochi un’operazione che la società spesso fa, per non far applicare la norma. E su questo bisogna vedere se si applica la sanzione, e l’unica sanzione possibile è la responsabilità degli amministratori.

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