Fabbricato strumentale e scorporo del valore dell’area
La nuova formulazione del principio contabile nazionale Oic 16 ha confermato la generale raccomandazione di scorporo del valore dell’area sul quale insiste un fabbricato strumentale – in quanto i terreni non sono ammortizzabili, salvo che siano soggetti a deperimento, come nel caso di quelli adibiti a cave, discariche, sedime autostradale o ferroviario – eliminando, tuttavia, la deroga che consentiva di non procedere allo scorporo nell’ipotesi di aree il cui costo fosse sostanzialmente assorbito dagli oneri di ripristino o bonifica. In tale circostanza, vi era, pertanto, la presunzione che il valore del compendio immobiliare iscritto in bilancio fosse ascrivibile esclusivamente al fabbricato, in quanto il valore del terreno era azzerato dalle predette spese potenziali: al ricorrere di tale eventualità, l’impresa non ha operato alcuno scorporo, calcolando così gli ammortamenti sull’intero costo. Tale possibilità non è più consentita dall’Oic 16, che – ai fini di una migliore rappresentazione in bilancio – richiede l’esplicitazione dell’importo riferibile al terreno e di quello ascrivibile al fondo di ripristino e bonifica: “se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per essere ammortizzato. In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato”. In altri termini, è necessario scorporare il valore del terreno dal relativo fabbricato, stornare il fondo ammortamento per la quota ascrivibile all’area e rilevare un fondo per oneri di ripristino o bonifica.
Per quanto concerne lo scorporo del valore del terreno, l’Oic 16 fa riferimento all’utilizzo di criteri oggettivi, come possono essere una relazione di stima riferita al momento di acquisto del terreno, oppure il valore individuato dalla delibera comunale ai fini dell’imposizione Ici/Imu: non è, invece, possibile invocare le stime Omi, in quanto non ancora previste con riguardo alle aree edificabili. Il valore così individuato potrebbe, tuttavia, divergere da quello determinato forfetariamente, ai fini fiscali, sulla base del coefficiente del 20% (o, nel caso dei terreni sui quali insiste un fabbricato industriale, del 30%), ai sensi dell’art. 36, co. 7, del D.L. n. 223/2006, generando, quindi, un disallineamento civilistico-fiscale. Si ricorda, inoltre, che il successivo co. 8 stabilisce che il costo complessivo del fabbricato e dell’area sul quale applicare uno dei predetti coefficienti forfetari di scorporo deve essere assunto al netto di eventuali costi incrementativi capitalizzati e di rivalutazioni effettuate, in quanto riferibili esclusivamente al valore del fabbricato, e non anche a quello dell’area (C.M. n. 11/E/2007, par. 9.4).
A completamento della tematica dello scorporo del costo del terreno, si segnala quanto riportato nella Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs (ottobre 2005): lo scorporo del valore dell’area non deve essere operato con riferimento a tutte le singole unità facenti parte di un più ampio compendio immobiliare (appartamenti, uffici, ecc.), ma esclusivamente ai fabbricati cielo-terra.Sul punto, si rammenta che questi ultimi sono intesi come i beni che occupano tutto lo spazio edificabile con un’unica unità immobiliare, come nel caso di un capannone industriale (C.M. n. 11/E/2007, par. 9.3.). La ratio della suddetta limitazione è individuabile nella circostanza che vi possono essere porzioni di edifici i cui proprietari non vantino anche il possesso di un terreno sottostante e, quindi, non assoggettabili all’obbligo di scorporo.
Alla luce dei suddetti principi, si possono verificare dei disallineamenti civilistico-fiscali, costituiti da costi definitivamente indeducibili, rendendo necessario effettuare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi: è il caso, ad esempio, dell’imputazione a conto economico di quote di ammortamento calcolate sul costo complessivo del fabbricato industriale – e, quindi, senza, scorporare il valore riferimento all’area sottostante – a causa di un mero errore contabile, oppure in quanto trattasi di immobile diverso da “cielo-terra”, entrambi comportamenti non riconosciuti dall’Amministrazione Finanziaria.
In virtù dello scorporo del valore del terreno, come anticipato, è, poi, necessario – qualora in passato siano stati calcolati gli ammortamenti sull’intero costo del compendio immobiliare (fabbricato più terreno) – operare una riclassificazione di una parte del fondo ammortamento al fondo di ripristino e bonifica, secondo una delle seguenti modalità alternative: giroconto dal fondo ammortamento a quello di ripristino e bonifica; storno della quota parte del fondo ammortamento, imputazione a conto economico di una corrispondente sopravvenienza attiva straordinaria, e appostazione – per il medesimo importo – del fondo di ripristino e bonifica, tramite la rilevazione di una sopravvenienza passiva straordinaria (Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 28 febbraio 2015). La soluzione del giroconto patrimoniale dovrebbe ritenersi preferibile, in quanto non si è in presenza di un errore contabile – che avrebbe giustificato la soluzione 2), in ossequio a quanto raccomandato dal principio contabile nazionale Oic 29 – bensì di una sorta di riclassificazione di una voce dello stato patrimoniale dovuta ad un mutamento, ai fini di una migliore informativa, dell’Oic 16.
A seguito di tale riclassificazione, è, poi, necessario verificare se tale fondo di ripristino e bonifica è congruo, oppure necessita di un adeguamento, ad esempio, in quanto eccessivo: al ricorrere di quest’ultima ipotesi, è necessario stornare la parte di fondo esuberante, con la conseguente emersione di una sopravvenienza attiva ordinaria (Oic 31, par. 34), in quanto le rettifiche che emergono dall’aggiornamento della congruità dei fondi non rappresentano correzioni di precedenti errori, ma costituiscono cambiamenti di stime. A questo proposito, si osserva, tuttavia, quanto precisato dall’Oic 29, par. 40: nei casi in cui un cambiamento di principio contabile comporti, contestualmente, anche un mutamento di stima, la rettifica complessiva – qualora sia difficile distinguere i due effetti – è rilevata come cambiamento di principio contabile, mediante imputazione a conto economico, in questa circostanza come sopravvenienza attiva straordinaria.
Sotto il profilo tributario, si dovrebbe ritenere che tale componente positivo di reddito sia fiscalmente irrilevante (variazione in diminuzione nel modello Unico 2015) nella misura in cui è espressione degli ammortamenti riferiti al terreno ripresi in aumento, dal periodo d’imposta 2006, nelle relative dichiarazioni dei redditi (art. 88 del Tuir). In senso conforme, si veda anche l’orientamento della dottrina prevalente, secondo cui la non imponibilità di tale sopravvenienza attiva consente di evitare il rischio di una duplicazione d’imposta nel caso di successiva, e solo eventuale, cessione del bene: al ricorrere di tale ipotesi, infatti, il costo fiscale dello stesso sarebbe più basso per effetto degli ammortamenti dedotti sino al 2005, con la conseguenza che l’importo a suo tempo dedotto, e che si vorrebbe recuperare, tornerebbe ad essere soggetto a tassazione sotto forma di maggiore plusvalenza. Altri commentatori ritengono, invece, che si debba attribuire rilevanza fiscale a tale provento, in modo da ristabilire l’originario costo fiscale del terreno: è, pertanto, auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate. Il comportamento tributario assunto in tale circostanza dovrà, pertanto, essere considerato in caso di successivo realizzo del bene: il costo fiscalmente riconosciuto dovrà, infatti, tenere conto dell’importo della sopravvenienza attiva, derivante dallo storno del fondo, a suo tempo eventualmente assoggettata ad imposizione.
Alla luce di quanto sopra riportato, sono prospettabili i seguenti casi, a seconda che in bilancio:
1) non risulti iscritto alcun fondo ammortamento dedotto riferito al terreno. Conseguentemente, il contribuente non è tenuto ad operare variazioni fiscali nel modello Unico 2015;
2) sia stato iscritto un fondo ammortamento dedotto relativo al terreno, riclassificato in fondo di ripristino e bonifica. Nessuna rettifica deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi;
3) sia stato stornato il fondo ammortamento dedotto, mediante imputazione a conto economico. Gli effetti fiscali sono controversi, ma la dottrina prevalente, come anticipato, propende per la non imponibilità del relativo componente positivo, rendendo necessaria una corrispondente variazione in diminuzione nel modello Unico 2015.
La nuova formulazione del principio contabile nazionale Oic 16 ha confermato la generale raccomandazione di scorporo del valore dell’area sul quale insiste un fabbricato strumentale – in quanto i terreni non sono ammortizzabili, salvo che siano soggetti a deperimento, come nel caso di quelli adibiti a cave, discariche, sedime autostradale o ferroviario – eliminando, tuttavia, la deroga che consentiva di non procedere allo scorporo nell’ipotesi di aree il cui costo fosse sostanzialmente assorbito dagli oneri di ripristino o bonifica. In tale circostanza, vi era, pertanto, la presunzione che il valore del compendio immobiliare iscritto in bilancio fosse ascrivibile esclusivamente al fabbricato, in quanto il valore del terreno era azzerato dalle predette spese potenziali: al ricorrere di tale eventualità, l’impresa non ha operato alcuno scorporo, calcolando così gli ammortamenti sull’intero costo. Tale possibilità non è più consentita dall’Oic 16, che – ai fini di una migliore rappresentazione in bilancio – richiede l’esplicitazione dell’importo riferibile al terreno e di quello ascrivibile al fondo di ripristino e bonifica: “se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per essere ammortizzato. In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato”. In altri termini, è necessario scorporare il valore del terreno dal relativo fabbricato, stornare il fondo ammortamento per la quota ascrivibile all’area e rilevare un fondo per oneri di ripristino o bonifica.
Per quanto concerne lo scorporo del valore del terreno, l’Oic 16 fa riferimento all’utilizzo di criteri oggettivi, come possono essere una relazione di stima riferita al momento di acquisto del terreno, oppure il valore individuato dalla delibera comunale ai fini dell’imposizione Ici/Imu: non è, invece, possibile invocare le stime Omi, in quanto non ancora previste con riguardo alle aree edificabili. Il valore così individuato potrebbe, tuttavia, divergere da quello determinato forfetariamente, ai fini fiscali, sulla base del coefficiente del 20% (o, nel caso dei terreni sui quali insiste un fabbricato industriale, del 30%), ai sensi dell’art. 36, co. 7, del D.L. n. 223/2006, generando, quindi, un disallineamento civilistico-fiscale. Si ricorda, inoltre, che il successivo co. 8 stabilisce che il costo complessivo del fabbricato e dell’area sul quale applicare uno dei predetti coefficienti forfetari di scorporo deve essere assunto al netto di eventuali costi incrementativi capitalizzati e di rivalutazioni effettuate, in quanto riferibili esclusivamente al valore del fabbricato, e non anche a quello dell’area (C.M. n. 11/E/2007, par. 9.4).
A completamento della tematica dello scorporo del costo del terreno, si segnala quanto riportato nella Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs (ottobre 2005): lo scorporo del valore dell’area non deve essere operato con riferimento a tutte le singole unità facenti parte di un più ampio compendio immobiliare (appartamenti, uffici, ecc.), ma esclusivamente ai fabbricati cielo-terra.Sul punto, si rammenta che questi ultimi sono intesi come i beni che occupano tutto lo spazio edificabile con un’unica unità immobiliare, come nel caso di un capannone industriale (C.M. n. 11/E/2007, par. 9.3.). La ratio della suddetta limitazione è individuabile nella circostanza che vi possono essere porzioni di edifici i cui proprietari non vantino anche il possesso di un terreno sottostante e, quindi, non assoggettabili all’obbligo di scorporo.
Alla luce dei suddetti principi, si possono verificare dei disallineamenti civilistico-fiscali, costituiti da costi definitivamente indeducibili, rendendo necessario effettuare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi: è il caso, ad esempio, dell’imputazione a conto economico di quote di ammortamento calcolate sul costo complessivo del fabbricato industriale – e, quindi, senza, scorporare il valore riferimento all’area sottostante – a causa di un mero errore contabile, oppure in quanto trattasi di immobile diverso da “cielo-terra”, entrambi comportamenti non riconosciuti dall’Amministrazione Finanziaria.
In virtù dello scorporo del valore del terreno, come anticipato, è, poi, necessario – qualora in passato siano stati calcolati gli ammortamenti sull’intero costo del compendio immobiliare (fabbricato più terreno) – operare una riclassificazione di una parte del fondo ammortamento al fondo di ripristino e bonifica, secondo una delle seguenti modalità alternative: giroconto dal fondo ammortamento a quello di ripristino e bonifica; storno della quota parte del fondo ammortamento, imputazione a conto economico di una corrispondente sopravvenienza attiva straordinaria, e appostazione – per il medesimo importo – del fondo di ripristino e bonifica, tramite la rilevazione di una sopravvenienza passiva straordinaria (Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 28 febbraio 2015). La soluzione del giroconto patrimoniale dovrebbe ritenersi preferibile, in quanto non si è in presenza di un errore contabile – che avrebbe giustificato la soluzione 2), in ossequio a quanto raccomandato dal principio contabile nazionale Oic 29 – bensì di una sorta di riclassificazione di una voce dello stato patrimoniale dovuta ad un mutamento, ai fini di una migliore informativa, dell’Oic 16.
A seguito di tale riclassificazione, è, poi, necessario verificare se tale fondo di ripristino e bonifica è congruo, oppure necessita di un adeguamento, ad esempio, in quanto eccessivo: al ricorrere di quest’ultima ipotesi, è necessario stornare la parte di fondo esuberante, con la conseguente emersione di una sopravvenienza attiva ordinaria (Oic 31, par. 34), in quanto le rettifiche che emergono dall’aggiornamento della congruità dei fondi non rappresentano correzioni di precedenti errori, ma costituiscono cambiamenti di stime. A questo proposito, si osserva, tuttavia, quanto precisato dall’Oic 29, par. 40: nei casi in cui un cambiamento di principio contabile comporti, contestualmente, anche un mutamento di stima, la rettifica complessiva – qualora sia difficile distinguere i due effetti – è rilevata come cambiamento di principio contabile, mediante imputazione a conto economico, in questa circostanza come sopravvenienza attiva straordinaria.
Sotto il profilo tributario, si dovrebbe ritenere che tale componente positivo di reddito sia fiscalmente irrilevante (variazione in diminuzione nel modello Unico 2015) nella misura in cui è espressione degli ammortamenti riferiti al terreno ripresi in aumento, dal periodo d’imposta 2006, nelle relative dichiarazioni dei redditi (art. 88 del Tuir). In senso conforme, si veda anche l’orientamento della dottrina prevalente, secondo cui la non imponibilità di tale sopravvenienza attiva consente di evitare il rischio di una duplicazione d’imposta nel caso di successiva, e solo eventuale, cessione del bene: al ricorrere di tale ipotesi, infatti, il costo fiscale dello stesso sarebbe più basso per effetto degli ammortamenti dedotti sino al 2005, con la conseguenza che l’importo a suo tempo dedotto, e che si vorrebbe recuperare, tornerebbe ad essere soggetto a tassazione sotto forma di maggiore plusvalenza. Altri commentatori ritengono, invece, che si debba attribuire rilevanza fiscale a tale provento, in modo da ristabilire l’originario costo fiscale del terreno: è, pertanto, auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate. Il comportamento tributario assunto in tale circostanza dovrà, pertanto, essere considerato in caso di successivo realizzo del bene: il costo fiscalmente riconosciuto dovrà, infatti, tenere conto dell’importo della sopravvenienza attiva, derivante dallo storno del fondo, a suo tempo eventualmente assoggettata ad imposizione.
Alla luce di quanto sopra riportato, sono prospettabili i seguenti casi, a seconda che in bilancio:
1) non risulti iscritto alcun fondo ammortamento dedotto riferito al terreno. Conseguentemente, il contribuente non è tenuto ad operare variazioni fiscali nel modello Unico 2015;
2) sia stato iscritto un fondo ammortamento dedotto relativo al terreno, riclassificato in fondo di ripristino e bonifica. Nessuna rettifica deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi;
3) sia stato stornato il fondo ammortamento dedotto, mediante imputazione a conto economico. Gli effetti fiscali sono controversi, ma la dottrina prevalente, come anticipato, propende per la non imponibilità del relativo componente positivo, rendendo necessaria una corrispondente variazione in diminuzione nel modello Unico 2015.
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