comunque stiamo andando oltre.....(questi sono concetti per la prova orale...)
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Invece per alternatività Iva e imposta fissa non mi hai mica risposto non lasciarmi col dubbio. La mia domanda è: " oltre all'imposta fissa bisogna anche pagare l iva o l'applicazione dell'imposta fista cancella l'iva"? ( la terminologia non è delle più appropriate, ma ora mi interessa capire)
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Originariamente inviato da vittoria1 Visualizza il messaggioInvece per alternatività Iva e imposta fissa non mi hai mica risposto non lasciarmi col dubbio. La mia domanda è: " oltre all'imposta fissa bisogna anche pagare l iva o l'applicazione dell'imposta fista cancella l'iva"? ( la terminologia non è delle più appropriate, ma ora mi interessa capire)
e ciaaai ragione pure tu...ahahha alternativa non significa (come "dovrebbe") o l'una o l'altra ma appunto, come credo tu abbia scritto che la proporzionale (registro) diventa fissa.......tranne eccezioni che ti ho indicato........dubbi per carita...:-))))))
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hahaha NO. Oggi sono ko probabilmente non capirei più neanche come mi chiamo.
Allora ricapitolo: circa tutto il discorso telematico per me è ok
circa il discorso alternatività tra pagamento dell'imposta di registro e pagamento dell' Iva. La terminologia usata (alternativa) è errata e sta solo a significare che anzichè apllicare l'imposta proporzionale si applica la fissa E SI PAGA PURE L'IVA ( QUINDI IL TERMINE ALTENATVO E' FUORVIANTE)
POI ci sono anche i casi da te indicati dove si applica la proporzionale. Giusto?
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così è più completo.....
Le operazioni soggette ad IVA che, in base al principio dialternatività, scontano l’imposta di registro in misura fissasono:
-le operazioni imponibili;
-le operazioni non imponibili;
-le operazioni “fuori campo” IVA per carenza del requisito dellaterritorialità ex artt. da 7-bis a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972;
-quasi tutte le operazioni esenti.La scelta del legislatore di escludere l’applicazionedell’imposta di registro in misura proporzionale anche per leoperazioni non imponibili o esenti deriva dalla necessità di nonvanificare le ragioni sottese al particolare regime agevolativo acui sono sottoposte tali operazioni dalla normativa IVA.
Le operazioni che non si considerano rilevanti ai fini IVA e chesono assoggettate all’imposta di registro in misuraproporzionale sono:
-le operazioni esenti ex art. 10, comma 1, n.ri 8 e 8-bis delD.P.R. n. 633/1972 (con le dovute precisazioni che seguiranno); -le cessioni di cui all’art. 10, comma 1, n. 27-quinquies delD.P.R. n. 633/1972, aventi per oggetto beni acquistati oimportati senza il diritto alla detrazione totale dell’IVA, ai sensidell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972;
-le locazioni di fabbricati strumentali operate all’interno digruppi bancari, esenti da IVA ai sensi dell’art. 6 della legge n.133/1999, nonché le locazioni poste in essere tra consorzi econsorziati e tra società consortili e soci ex art. 10, comma 2,del D.P.R. n. 633/1972;
-le altre operazioni “fuori campo” IVA (c.d. Escluse)
Il comma 1-bis dell’art. 40 dispone che alle locazionidi immobili strumentali si applica l’impostaproporzionale di registro, ancorché soggette all’IVA,di cui all’art. 10, comma 1, numero 8), del D.P.R. n.633/1972.
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