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    La domanda era...Per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili, in caso di autoliquidazione errata? Risponde in via diretta il notaio?


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      In caso di redazione dell'atto e autentica delle firma è chiarissimo.....(responsabile d'imposta)

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        Per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili, (nel caso di autoliquidazione errata dell'imposta)?

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          Tra i soggetti obbligati in solido al pagamento dell’imposta,figurano anche “i pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticatol’atto”; la loro responsabilità non si estende, tuttavia, così come stabilitodall’articolo 57, comma 2, del TUR al pagamento dell’imposta complementare esuppletiva di registro.

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            Per quanto concerne la modalità di registrazione degli atti pubblici ricevuti edelle scritture private autenticate dai notai, si fa presente che questi ultimipossono presentare la relativa richiesta esclusivamente in via telematica, fattaeccezione per il caso in cui, a causa di un malfunzionamento del software per laregistrazione, il notaio non possa utilizzare la procedura telematica: in tal caso,dovrà ricorrere alla c.d. “procedura d’urgenza” che prevede la registrazionesecondo il sistema tradizionale, ovvero presentando il modello cartaceo con irelativi allegati allo sportello dell’Ufficio di competenza

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              La procedura telematica di registrazione è disciplinata dal D.Lgs. 18 dicembre1997, n. 463 e dal regolamento “concernente l’utilizzazione di proceduretelematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari”,adottato con D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308; per quanto non espressamenteprevisto dalle predette disposizioni si applicano le previsioni del TUR.La registrazione telematica per i notai è diventata obbligatoria per tutti gli atti daessi formati autenticati a decorrere dal 1° giugno 2007 (in tal senso, si veda ilProvvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2007).Il sistema telematico si caratterizza per l’autoliquidazione dell’imposta principaledi registro e delle imposte ipotecaria e catastale operata dal notaio nel rispettodelle norme dettate dalla legge di registro.

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                Tra i soggetti obbligati in solido al pagamento dell’imposta,figurano anche “i pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticatol’atto”; la loro responsabilità non si estende, tuttavia, così come stabilitodall’articolo 57, comma 2, del TUR al pagamento dell’imposta complementare esuppletiva di registro.
                Continuo a non capire
                Ricapitolo:
                1) tu hai detto che è un sostituto d'imposta, allora io ti ho risposto chiedendo conferma su quanto avevo scritto sulla rivalsa e sul contribuente, poi sono andata a rileggere i i miei appunti e ho visto che il pubblico ufficiale è responsabile d'imposta e non sostituto quindi annulavo implicitamente la mia domanda.
                Però ti chiedevo conferma - visto che tu di solito non sbagli -

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                  Per gli atti registrati in via telematica, l’attività dell’Ufficio dell’Agenzia delleentrate, relativamente alla liquidazione dell’imposta principale di registro, èsvolta, dunque, successivamente alla registrazione dell’atto, allorquando viene controllata la regolarità dell’autoliquidazione effettuata dal notaio e delversamento delle imposte.Detta procedura si differenzia sostanzialmente dal sistema tradizionale diregistrazione, che, in linea generale, prevede che la liquidazione dell’impostaprincipale di registro da parte dell’Ufficio delle Entrate è svolta primadell’esecuzione della registrazione.

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                    In merito alla natura dell’imposta, l’art. 42, comma 1, del TUR distingue tra:
                    - imposta “principale”, ossia quella applicata al momento della registrazione equella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati insede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazioneper via telematica;
                    - imposta “suppletiva”, che è quella applicata successivamente, se diretta acorreggere errori od omissioni dell’ufficio;
                    - imposta “complementare”, cioè quella applicata in ogni altro caso (ad esempioè “complementare” la maggiore imposta derivante dall’attività di accertamentosostanziale sugli atti di trasferimento di beni immobili o sulle cessioni d’aziendavolta a rettificare il valore dichiarato nell’atto).

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                      Originariamente inviato da vittoria1 Visualizza il messaggio
                      DUBBIO AMBITO IMPOSTA DI REGISTRO.
                      IL principio dell'alternatività tra imposta di registro ed Iva comporta l'applicazione dell'imposta fissa, tuttavia non ho capito se l'Iva va cmq pagata? Parlando di alternativitàsecondo me significa di no. Però mi risulta un pò strano , pertanto, io interpreto che si paga l'Iva e si applica l'imposta fissa in luogo di quella proporzionale il che comporta una tassazione più bassa.
                      Chi mi illumina?
                      Il principio di alternatività IVA/Registro è contemplato dall’articolo 40 del TURche, al primo periodo del primo comma, dispone che per gli atti aventi ad oggettocessioni di beni e/o prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazionedell’IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa.

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