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In attesa del bando per amministrativi - confrontiamoci sulle materie

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    Originariamente inviato da Queenmichelle Visualizza il messaggio
    Art. 39 co 2 600/73. L' ufficio determina il reddito di impresa sulla base dei dati e notizie raccolte con facoltá di prescindere dalle risultanze di bilancio e dalle scritture contabilie di avvalersi di presunzioni prive di requisiti di gravitá precisione e concordanza. Bene. Questo si chiama Accertamento induttivo extracontabile?
    si................

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      A proposito...per domani altro compitino...(ma non andate nel dettaglio per ora solo gli aspetti caratterizzanti...)

      LIQUIDAZIONE AUTOMATICA (36-bis ) e CONTROLLO FORMALE (36-ter)...DPR 600/73

      Buona serata..


      nessuno scrive????

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        nessuno scrive????
        Questa è una bella domanda ROL. Certe volte mi rendo conto che ci sono molti utenti che seguono ma nn partecipano.

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          Originariamente inviato da Queenmichelle Visualizza il messaggio
          Questa è una bella domanda ROL. Certe volte mi rendo conto che ci sono molti utenti che seguono ma nn partecipano.
          Tra un pò non più............:-)

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Tra un pò non più............:-)
            X TUTTI QUELLI CHE SONO INTERESSATI AL CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRAVI

            Per chi fosse interessato (ancora una volta ripet...o non si paga niente e non si vince niente....:-)
            Stavo pensando ad un sottoforum con chiave di accesso riservata (lo chiederò all'amministratore) per la preparazione di questo concorso...Vi troverà accesso solo chi collaborerà attivamente alla causa comune :-) Alcuni di voi si sono già messi al lavoro nell'altra discussione intitolata...("In attesa del bando")....


            fino alla fine del corrente mese ( Febbraio)

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              Ovviamente chi ha già mostrato ora....entrerà come socio onorario....:-)

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                Salve ragazzi, vedo che avete affrontato un altro paio di argomenti con novità molot interessanti. Purtroppo in questo week end sarò meno disponibile a partecipare, ma spero di rispondere alle domande e annotare tutto quello che dite.

                Comque sul controllo formale mi pare di ricrodare che è il controllo successivo alla liquidazione informatica in cui, a differenza d quest'ultima, si chiede al contribuente di fornire chiarimenti tramite documenti che giustificano quanto espresso nella dichiarazione. Se il contribuente non esegue questo chiarimento, l'amministrazione iscrive a Ruolo le somme dovute.

                c'è dell'altro?

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                  Ah però. Mi sembra giusto, io condivido tt ciò che ho e conosco, ma dall'altro canto mi devo muovere in tempi ristretti tra lavoro e impegni personali, sarebbe gradito la.collaborazione di tutti gli interessati

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                    Efficacia soggettiva degli atti di accertamento e di iscrizione a ruolo:

                    In particolare - obbligazioni solidali paritarie e dipendenti.

                    Premesso che in caso di accertamento che attesti l'esistenza di un'irregolarità da parte del contribuente, esso verrà notificato al debitore, nei casi in cui vi siano più coobligati debitori dell'amministrazione finanziaria, quest'ultima può:

                    - notificare anche ad uno solo fra i coobligati un avviso di accertamento. Ciò in quanto, per il principio di cui all'art. 1292 c.c. l'amm. fin. può procedere con un avviso anche solo ad un unico codebitore solidale.

                    E' da dire però che l'avviso di accertamento ha efficacia solo nei confronti del codebitore che lo riceve. Questi sarà il solo legittimato ad impugnare l'avviso mentre, nei rapporti interni fra i coobligati, il codebitore può avanzare azione di rivalsa.

                    Gli effetti dell'avviso di accertamento notificati ad una persona, ricadono anche su soggetti esterni solo in due casi:

                    1) nella successione del debito d'imposta, in quanto la morte del debitore NON estingue il debito con il fisco
                    2) quando l'amm. fin. procede verso un bene di cui essa detenga un privilegio speciale.

                    Vi è una prassi nel caso di obbligazione solidale dipendente. Quando l'amm. fin. notifica l'avviso di accertamento nei confronti del debitore principale, può (non deve) inviare un AVVISO DI MORA nei confronti dell'altro coobligato.

                    L'avviso di accertamento legittima l'amm. fin. a procedere con l'iscrizione a ruolo DELLA SOLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI L'AVVISO E' STATO NOTIFICATO. L'amm. fin. può, per ragioni pratiche, iscrivere a ruolo anche i codebitori solidali, ma se nei loro confronti manca un avviso di accertamento notificato, in caso di mancata riscossione, l'amm fin non potrà procedere ad esecuzione forzata, se non nei confronti di chi ha ricevuto sto benedetto avviso.

                    Qualora l'amm. fin. ha notificato A TUTTI I CODEBITORI l'avviso di accertamento, con successiva iscrizione a ruolo dei medesimi, la notifica della cartella di pagamento potrà avvenire nei confronti di uno solo di essi, solitamente il primo intestatario del ruolo. Agli altri sarà inviata una semplice notificazione.

                    Da ciò si desume che:
                    1) l'avviso di accertamento legittima l'amm. fin all'iscrizione a ruolo del solo destinatario, non anche degli altri coobligati
                    2) legittimato alle impugnazioni sarà il debitore destinatario della notifica che, se avrà pagato l'imposta dovuta, potrà rivalersi nei confronti degli altri codebitori solidali
                    3) l'avviso di accertamento è un titolo che legittima l'amm. fin. alla riscossione del tributo.


                    Correggetemi se sbaglio.

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                      Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggio
                      Efficacia soggettiva degli atti di accertamento e di iscrizione a ruolo:

                      In particolare - obbligazioni solidali paritarie e dipendenti.

                      Premesso che in caso di accertamento che attesti l'esistenza di un'irregolarità da parte del contribuente, esso verrà notificato al debitore, nei casi in cui vi siano più coobligati debitori dell'amministrazione finanziaria, quest'ultima può:

                      - notificare anche ad uno solo fra i coobligati un avviso di accertamento. Ciò in quanto, per il principio di cui all'art. 1292 c.c. l'amm. fin. può procedere con un avviso anche solo ad un unico codebitore solidale.

                      E' da dire però che l'avviso di accertamento ha efficacia solo nei confronti del codebitore che lo riceve. Questi sarà il solo legittimato ad impugnare l'avviso mentre, nei rapporti interni fra i coobligati, il codebitore può avanzare azione di rivalsa.

                      Gli effetti dell'avviso di accertamento notificati ad una persona, ricadono anche su soggetti esterni solo in due casi:

                      1) nella successione del debito d'imposta, in quanto la morte del debitore NON estingue il debito con il fisco
                      2) quando l'amm. fin. procede verso un bene di cui essa detenga un privilegio speciale.

                      Vi è una prassi nel caso di obbligazione solidale dipendente. Quando l'amm. fin. notifica l'avviso di accertamento nei confronti del debitore principale, può (non deve) inviare un AVVISO DI MORA nei confronti dell'altro coobligato.

                      L'avviso di accertamento legittima l'amm. fin. a procedere con l'iscrizione a ruolo DELLA SOLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI L'AVVISO E' STATO NOTIFICATO. L'amm. fin. può, per ragioni pratiche, iscrivere a ruolo anche i codebitori solidali, ma se nei loro confronti manca un avviso di accertamento notificato, in caso di mancata riscossione, l'amm fin non potrà procedere ad esecuzione forzata, se non nei confronti di chi ha ricevuto sto benedetto avviso.

                      Qualora l'amm. fin. ha notificato A TUTTI I CODEBITORI l'avviso di accertamento, con successiva iscrizione a ruolo dei medesimi, la notifica della cartella di pagamento potrà avvenire nei confronti di uno solo di essi, solitamente il primo intestatario del ruolo. Agli altri sarà inviata una semplice notificazione.

                      Da ciò si desume che:
                      1) l'avviso di accertamento legittima l'amm. fin all'iscrizione a ruolo del solo destinatario, non anche degli altri coobligati
                      2) legittimato alle impugnazioni sarà il debitore destinatario della notifica che, se avrà pagato l'imposta dovuta, potrà rivalersi nei confronti degli altri codebitori solidali
                      3) l'avviso di accertamento è un titolo che legittima l'amm. fin. alla riscossione del tributo.


                      Correggetemi se sbaglio.
                      Aida questo va bene per l'esame orale....:-)

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                      Sto operando...
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