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    LA RISCOSSIONE DI UN’IMPOSTA PUO’ AVVENIRE IN VIA ANTICIPATA RISPETTO AL VERIFICARSI DEL PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA STESSA?

    a) No, mai
    b) No, tranne nei soli casi di imposte sostitutive
    c) Si

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      Detrazioni fissate in termini percentuali e possono avere dei limiti anche per quanto attiene alla spesa.
      Detrazioni sono anche quelle previste per alcune tipologie di lavoro e alcune fattispecie di redditi diversi

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        chi raccoglie i pezzi...???? :-)

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          IL REGIME DI TASSAZIONE SEPARATA PREVISTO DAL DPR 917/86 (TUIR) č

          a) Un’operazione che il contribuente puņ sempre scegliere di adottare quando risulta pił conveniente rispetto al regime ordinario
          b) Un regime inderogabile da applicare ad alcuni redditi tassativamente previsti dal suddetto tuir
          c) Un’operaziozne che il contribuente puņ scegliere, per quei redditi laddove č prevista , in alternativa al regime ordinario di tassazione
          C...vorrei scrivere qualcosa sulla tassazione separata domani. Buona notte a tutti. Grazie Rol

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Interessante la storia del contradditorio.....ma tu sei molto avanti Aida!! (ripeto questa sono argomenti per un esame orale....sta roba dopo le due prove! Comunque visto che ci troviamo.......

            Esiste nel nostro sistema tributario una norma di carattere generale che preveda in materia di accertamento il contradditorio obbligatorio?

            In ambito tributario none esiste alcuna norma che impone, in via generalizzata, il contraddittorio preventivo. E' infatti il legislatore quando ha inteso introdurre tale fase lo ha fatto espressamente. Tuttavia saranno le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a decidere.(ordinanza n 527 depositata il 14 gennaio 2015). Anche se la delega fiscale pare sia gią orientata ad introdurre forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti.

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              A quale dei seguenti redditi č applicabile la tassazione separata:

              a) locazione di terreni ad uso agricolo
              b) locazioni di immobili ad uso abitativo
              c) plusvalenze derivanti da cessioni di terreni edificabili
              d) dividendi da partecipazioni rilevanti in societą quotate

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                Quale dei seguenti redditi č soggetto a tassazione separata ai fini dell'imposta sul reddito per le persone fisiche?

                a) trattamento di fine rapporto
                b) redditi di lavoro autonomo
                c) redditi fondiari
                d) redditi di lavoro dipendente

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                  Il saldo d'imposta č dato:

                  a) dalla differenza tra un credito irpef e un debito irpef
                  b) dalla sostituzione tra la differenza dell'imposta netta e il totale delle ritenute e crediti e l'acconto d'imposta
                  c) dalla differenza tra l'imposta netta e il totale delle ritenute e dei crediti
                  d) dalla somma tra un credito e un debito irpef

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                    Gli assegni periodici corrisposti al solo coniuge separato o divorziato sono deducibili ai fini irpef?

                    a) no
                    b) si, senza alcun limite
                    c) si, ma solo per le somme eccedenti quelle risultanti dal provvedimento dell'autoritą giudiziaria
                    d) si, ma solo nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autoritą giudiziaria

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                      TASSAZIONE SEPARATA ( ART. 17 TUIR). La tassazione separata riguarda redditi che si sono formati in un lasso di tempo ampio ma che vengono perecepiti dal contribuente in un unico periodo di imposta. Esempio: TFR, Indennitį percepite x cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indennitį per la cessazione di rapporti di agenzia o notarili...insomma non si tratta di redditi percepiti a seguito di prestazioni occasionali o non abituali. Al posto di sottoporre questi redditi agli scaglioni IRPEF si applica un'aliquota media secondo questo metodo: percepisco.indennitį nel 2015. Prendo il reddito complessivo percepito nel.2013 lo sommo a quello del 2014 e divido x 2. Questo reddito medio lo sottopongo agli scaglioni irpef e vedo quanto č la somma che dovrei verasare. Questa somma la faccio incidere sul reddito complessivo degli anni 2013 e 2014 ottenendo cosi una percentuale che č l'aliquota da applicare al reddito soggetto a tassazione separata.
                      Se in uno dei due anni precedenti nn si č percepito alcun reddito lo stesso calcolo si effettua sul 50% del reddito dell'unico anno. Se nei due anni precedenti nn si č percepito alcun reddito si applica aliquota Irpef piś bassa.
                      RAGIONE DI QUESTO REGIME: Se tali redditi fossero tassati interamente nel periodo in cui concorrono a formare il reddito complessivo sarebbero sottoposti ad aliquota troppo elevata con sottoposizione del contribuente ad eccessiva pressione fiscale.
                      NON OBBLIGATORIETA': L'applicazione del regime deve essere richiesta dal contribuente nella dichiarazione e puó essere effettuata anche dal sostituto
                      CHI LO PUŅ FARE: tutti tranne coloro che.percepiscono.redditi di.impresa ( attendo conferma su questo.o maggiori delucidazioni)
                      Ultima modifica di Queenmichelle; 08-02-2015, 09:29.

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