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    Originariamente inviato da luna pallida Visualizza il messaggio
    Mi sa che l'argomento contenzioso non ha molto appeal. Peccato perchè in AE al legale si lavora tantissimo con il reclamo/mediazione e all'orale la domanda è scontata, allo scritto molto probabile.

    Vediamo se almeno l'argomento credito d'imposta per le imposte pagate all'estero ha maggiore presa.

    reclamo ---> il contribuente chiede un riesame dell'atto di accertamento sul profilo sia della legittimità sia della fondatezza

    mediazione---> si tenta un accordo con l'amministrazione chiedendo la rideterminazione della pretesa tributaria (analogamente a quanto accade con l'accertamento con adesione)

    La mancata presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione non è condizione di ammissibilità del successivo ricorso, ma solo di procedibilità, cioè il giudice non dichiara inammissibile il ricorso, ma si limita a disporre il rinvio dell'udienza al fine di consentire la preventiva esecuzione della fase di reclamo.

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      Volendo ricapitolare...il tutto Con l'accertamento con adesione (a differenza dell'adesione al pvc e l'invito a comparire) NON VI è alcun obbligo in capo all'ufficio di definire l'accertamento.

      Nell'accertamento con adesione è possibile una riduzione dell'imposta mentre per gli altri 2 no.

      ...ah poi nell'accertamento con adesione possono formare oggetto di definizione anche fattispecie rilevanti ai fini iva mentre per gli altri 2 no

      In caso di accertamento con adesione il termine per il ricorso è sospeso per 90 giorni

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        ...quando poi l'atto emesso dall'a.e risulta illegittimo(aspetti formali e procedimentali) o infondato(il merito), l'ufficio ha un potere/dovere di ANNULLARE il proprio atto. E' l'istituto dell'Autotutela.

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          Originariamente inviato da luna pallida Visualizza il messaggio
          Ragazzi, studiate con metodo, state andando troppo da un argomento all'altro, meglio completarne uno e poi passare ad altro.
          Ieri vi avevo dato come compito il contenzioso e i sistemi deflattivi (il reclamo/mediazione sarà senz'altro argomento "caldo"), noto che nessuno mi ha considerato. Se mi volete ancora come tutor, cercate di seguirmi, per domani preparate i crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero (165 del TUIR). Piccolo spunto: l'iscrizione all'AIRE può essere importante per stabilire la "residenza fiscale" ma non è l'unico elemento da valutare perchè esiste anche "il centro degli interessi e degli affari".

          piccolo spunto...: mo vi incazzate ahah

          nella delega fiscale vogliono cambiare i requisiti per la perdita e l'acquisto della RESIDENZA...dicono di volersi allineare agli altri paesi( regola dello split year anche in Italia....)..monitorate anche l'evoluzione di questa situazione.....

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            I CITTADINI ITALIANI CANCELLATI DALLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ED EMIGRATI IN PAESI NON COLLABORATIVI SI CONSIDERANO RESIDENTI IN ITALIA AI FINI FISCALI?

            a) no
            b) no, salvo che il fisco non provi il contrario
            c) si, ma solo per i due anni successivi al trasferimento
            d) si, salvo prova contraria da parte del contribuente

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              AI FINI IRPEF, SI CONSIDERANO RESIDENTI LE PERSONE FISICHE CHE RISULTANO ISCRITTE NELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DELLO STATO:

              a) per almeno 3 mesi
              b) per almeno 4 mesi
              c) per tutto il periodo di imposta
              d) per la maggior parte del periodo d'imposta

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                UNA SOCIETA' RESIDENTE IN ITALIA, CON STABILI ORGANIZZAZIONI IN BRASILE E PORTOGALLO DEVE:

                a) dichiarare tutti redditi prodotti in italia e fuori dalla UE, compresi quindi i redditi della sola stabile organizzazione in Brasile
                b) dichiarare tutti i redditi prodotti in Europa, compresi quindi i soli redditi della stabile organizzazione in Portogallo
                c) dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo, compresi i redditi delle stabili organizzazioni in Brasile e Portogallo
                d) dichiarare solo i redditi prodotti in Italia e non quelli prodotti dalle stabili organizzazioni in Brasile e Portogallo.

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                  La Costituzione distingue :

                  ---> Giurisdizione del Giudice Ordinario Civile e Penale (art. 102 Cost);

                  ---> Giurisdizione dei Giudici Speciali, ovvero:


                  Corte Costituzionale;
                  Corte de Conti;
                  Tribunali militari;
                  Giudice Amministrativo: TAR e Consiglio di Stato (art. 103 Cost.);
                  Giudice Tributario: Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali

                  Non è richiamato dall’art. 103 Cost. in quanto la natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie è stata consacrata solo a seguito della riforma degli anni ‘70 (L. 9 ottobre 1971, n. 825)

                  N.B.: La giurisdizione del Giudice Ordinario è una giurisdizione a carattere residuale rispetto a quella dei giudici speciali: tutte le controversie la cui cognizione, per legge, non è attribuita ad uno dei Giudici Speciali, rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

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                    Struttura e composizione delle Commissioni Tributarie sono attualmente disciplinate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545


                    Commissione Tributarie sono articolate in:


                    --> Commissioni Tributarie Provinciali (CTP): sono giudici del primo grado di giudizio, aventi sede in ciascun capoluogo di provincia; Sono competenti a giudicare le controversie proposte avverso gli atti degli enti impositori e gli organi della riscossione aventi sede nella loro circoscrizione.


                    --> Commissioni Tributarie Regionali (CTR): dinnanzi ad esse si svolge il secondo grado di giudizio ed hanno sede nel capoluogo di ogni Regione. Sono competenti a giudicare le impugnazioni avverso le decisioni delle CTP che hanno sede nella loro circoscrizione (art. 4, d.lgs. n. 546/92)


                    La competenza territoriale delle Commissioni tributarie è inderogabile.

                    La commissioni tributarie giudicano in composizione collegiale.

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                      La terzietà del Giudice tributario e, dunque, l’autonomia, indipendenza e imparzialità del relativo giudizio sono garantite:

                      --> Su un piano generale, mediante l’istituzione di un organo di autogoverno (il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)


                      ---> Rispetto al caso concreto, attraverso le regole sull’astensione e ricusazione del giudice:

                      Gli artt. 51 c.p.c. e 6 d.lgs. N. 546/92, individuano una serie di situazioni al verificarsi delle quali il Giudice ha l’obbligo di astenersi

                      Ove il Giudice non si sia astenuto spontaneamente, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione (e, quindi, l’esclusione dal Collegio decidente), mediante ricorso al Collegio cui appartiene il giudice ricusato, contenente i motivi specifici di ricusazione e i relativi mezzi di prova


                      Inoltre, anche ai Giudici tributari si applicano le disposizioni sul risarcimento dei danni ingiusti cagionati con dolo o colpa grave nell’esercizio delle funzioni)

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