La Legge di Stabilità 2015, in coerenza con l’intero impianto delle disposizioni che intendono fornire al contribuente gli strumenti affinché possa autonomamente correggere i propri errori e omissioni, elimina gli istituti della definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 218/1997, ai commi da 1*bis a 1* quinquies (ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA) e della definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio di cui all’articolo 11, comma 1*bis dello stesso decreto (ai fini delle imposte indirette diverse dall’IVA, quali l’imposta di registro, sulle successioni, sulle donazioni ecc.). Viene, inoltre, eliminato l’istituto dell’adesione ai processi verbali di constatazione di cui all’articolo 5*bis introdotto nel decreto legislativo n. 218/1997, ad opera dell’articolo 83, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133.
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L’introduzione nella legge di Stabilità 2015 di significative modifiche all’istituto del ravvedimentooperoso costituisce un forte indicatore della volontà del Legislatore di “cambiare verso”.
Infatti, ilcontribuente potrà ravvedersi anche oltre il termine massimo per la presentazione delladichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e a prescinderedalla circostanza che la violazione stessa sia già stata constatata ossia che siano iniziati accessi,ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, rispetto alle quali i soggettiinteressati abbiano avuto formale conoscenza.
Il nuovo ravvedimento
Le novelle disposizioni introdotte della Legge di Stabilità 2015 consentono, all’autore dellaviolazione e ai soggetti solidalmente obbligati, di rimuovere le violazioni commesse beneficiandodi riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, attraverso unarimodulazione di tali riduzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazionistesse fino al momento del ravvedimento.La prima innovazione dei principi sopra esposti è da attribuire alla circostanza che talecomportamento potrà essere posto in essere non più entro il termine massimo per lapresentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa laviolazione (ovvero entro l’anno dall’omissione o dall’errore, per le violazioni, ad esempio, inmateria di imposta di registro).La seconda, e rilevante, novità si riferisce al fatto che il contribuente potrà ravvedersi aprescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ossia che siano iniziatiaccessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, rispetto alle quali isoggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza (salvo ovviamente la formale notifica di unatto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agliarticoli 36*bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54*bis del D.P:R. n. 633/1972 e degli esiti del controlloformale di cui all’articolo 36*ter del D.P.R. n. 600/1973).
Nel dettaglio, con le modifiche introdotte, il nuovo articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 prevedesuccessivamente alla lettera a) l’inserimento di un’ulteriore disposizione in virtù della quale lasanzione è ridotta ad “un nono del minimo” allorquando la regolarizzazione degli errori e delleomissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro ilnovantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, entronovanta giorni dall’omissione o dall’errore in presenza di fattispecie per le quali non è previstadichiarazione periodica.
......due disposizioni che prevedono la riduzione della sanzione a “un settimo del minimo” se laregolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sulpagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazionerelativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazioneovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’erroree a “un sesto del minimo” se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulladeterminazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre detto termine.
Attenzione:E’ stato limitato l’ambito oggettivo del nuovo ravvedimento operoso: viene, infatti, previsto che le novità inmateria di ravvedimento operoso si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresequelle relative alla eliminazione della preclusione secondo la quale l’istituto del ravvedimento può essereadottato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziatiaccessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessatiabbiano avuto formale conoscenza.(In) compatibilità con altri istituti deflativi del contenzioso
La Legge di Stabilità 2015, in coerenza con l’intero impianto delle disposizioni che intendonofornire al contribuente gli strumenti affinché possa autonomamente correggere i propri errori eomissioni, elimina gli istituti della definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenutidell’invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 218/1997, ai commi da 1*bis a 1*quinquies (ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA) e della definizione dell’accertamentomediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio di cui all’articolo 11, comma 1*bis dellostesso decreto (ai fini delle imposte indirette diverse dall’IVA, quali l’imposta di registro, sullesuccessioni, sulle donazioni ecc.).Viene, inoltre, eliminato l’istituto dell’adesione ai processi verbali di constatazione di cuiall’articolo 5*bis introdotto nel decreto legislativo n. 218/1997, ad opera dell’articolo 83, comma18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133.
Tali istituti prevedono per ciò che concerne il profilo sanzionatorio la riduzione delle sanzioni allametà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione, pari ad un terzo del minimostabilito dalla legge.La stessa riduzione della sanzione prevista per le diverse violazioni contestabili in sede diaccertamento è ora prevista per la regolarizzazione di cui all’articolo 13, lettera b*ter) degli errorie delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se la stessaavviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è previstadichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore.
Al fine di armonizzare il trattamento sanzionatorio nelle ipotesi di accertamento, relativamenteall’istituto dell’acquiescenza all’accertamento o di liquidazione, dall’articolo 15 del decretolegislativo n. 218 del 1997, viene eliminato il comma 2*bis (disposizione introdotta dal comma 4*ter dell’articolo 27 del decreto legge n. 185/2008), in sede di conversione dello stesso.Quest’ultima disposizione stabilisce la riduzione alla metà delle sanzioni previste in caso dirinuncia alla impugnazione (un terzo di quelle irrogate), se l’avviso di accertamento o diliquidazione non è stato preceduto dall’invito al contraddittorio formulato ai sensi dell’articolo 5 odell’articolo 11 del decreto legislativo n. 218/1997, prevedendo che la medesima agevolazionenon si applica qualora il contribuente, pur potendo, non abbia definito direttamente i processiverbali di constatazione, ai sensi dell’articolo 5*bis del decreto legislativo n. 218/1997, checonsentono l’emissione di accertamenti parziali o non abbia aderito agli inviti al contraddittorio dicui ai predetti articoli 5 e 11, commi 1*bis, dello stesso decreto.AttenzioneAlla luce delle modifiche apportate dalla presente disposizione, in caso di rinuncia alla impugnazionedell’avviso di accertamento, le sanzioni sono ridotte ad un terzo di quelle irrogate.
Regime transitorio
Viene previsto, altresì, un regime transitorio che, in sostanza, risponde alla logica di assicurarel’entrata in vigore delle disposizioni relative alla fase dell’accertamento non immediatamente, madopo un congruo lasso di tempo (pari a circa un anno) e, al contrario, immediatamente, quelleche consentono al contribuente di ravvedersi autonomamente, con l’ausilio dell’Agenzia delleentrate, attraverso un’apposita cooperazione con il contribuente, rafforzata dall’intervento intermini informativi nei confronti dello stesso.In particolare, viene previsto che le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1*bis) a 1*quinquies) e 11, comma 1*bis) del D.Lgs. n. 218/1997 vigenti, continuano ad applicarsi agli invitial contraddittorio in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e altre imposteindirette, notificati entro il 31 dicembre 2015 e che le disposizioni di cui all’articolo 5*bis) dellostesso decreto continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di impostesui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.Da ultimo, viene stabilita l’abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni in sede diacquiescenza che si applicano agli atti definibili notificati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate adecorrere dal 1° gennaio 2016.
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Originariamente inviato da luna pallida Visualizza il messaggioRagazzi, studiate con metodo, state andando troppo da un argomento all'altro, meglio completarne uno e poi passare ad altro.
Ieri vi avevo dato come compito il contenzioso e i sistemi deflattivi (il reclamo/mediazione sarà senz'altro argomento "caldo"), noto che nessuno mi ha considerato. Se mi volete ancora come tutor, cercate di seguirmi, per domani preparate i crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero (165 del TUIR). Piccolo spunto: l'iscrizione all'AIRE può essere importante per stabilire la "residenza fiscale" ma non è l'unico elemento da valutare perchè esiste anche "il centro degli interessi e degli affari".
per quanto riguarda L'ESTEROVESTIZIONE SOCIETARIA...art 73 TUIR
Ratio--> permettere la riconduzione a tassazione in Italia di REDDITI solo FITTIZIAMENTE generati all’estero..quindi la faccenda è molto seria perché significa incidere sulla potestà impositiva di un altro stato.
La regola generale è nel 73 comma 3--> sono individuati i CRITERI DI COLLEGAMENTO con il territorio dello stato idonei a far presumere la natura fittizia della localizzazione all'estero ( elementi non solo formali ma anche sostanziali)
Poi vi è il 75 comma 5-bis --> individua alcune condizioni, al ricorrere dei quali, l'entità è da considerare in Italia, con più facilità di prova da parte dell’amministrazione perchè opera, appunto, una presunzione relativa .(salvo prova contraria del contribuente)
A mio parere su questo versante (esterovestizione societaria) ci sono 2 grossi bubboni…(buchi)
Il primo…. È l’ambito di applicazione…( solo alle imposte sui redditi…(e l’iva no??)
Il secondo……sono le HOLDING DI SOLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI….che rende l’attività di controllo problematica…(qui basta un piccolo localino, poco personale…).le carte possono essere detenute tranquillamente in Italia e persino il ritrovamento di bilanci e scritture contabili, budget (in Italia ) non provano nulla….
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Altro piccolo problema è sul versante penale...i reati tributari sono giudicati da un giudice monocratico (non è un collegio come per i reati societari) e dunque se le questioni sono molto tecniche spesso i PM ricorrono a professionisti di fiducia e quindi le loro tesi, anche se confutate da consulenti difensivi autorevoli, vengono tenute in debita considerazione...inoltre dato il costo elevato delle consulenze tecniche e la scarsità di fondi per gli Uffici giudiziari, oggi le stesse sono meno praticate che in passato...Benchè la consulenza tecnica del PM non venga trasfusa nel fascicolo dibattimentale, è possibile però farne rivivere le conclusioni in sede di dibattimento attraverso il confronto tra periti, durante il quale le tesi difensive non sempre vengono adeguatamente apprezzate.
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Anche se il fenomeno dell'esterovestizione delle persone giuridiche sia come concetto abbastanza similare a quello delle persone fisiche sono comunque diversi....infatti mentre le persone giuridiche possono essere costituite artificiosamente nello stato estero oppure simulano il trasferimento.., l'unica situazione che può verificarsi per le persone fisiche è la variazione formale della residenza fiscale (non potendo infatti la persona scegliere il luogo di nascita :-)))
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Il grosso buco invece presente nella normativa in riferimento al trasferimento della residenza all'estero delle persone fisiche non imprenditori consiste nel fatto che non è prevista una disposizione antielusiva specifica riguardante i redditi già maturati per i quali non sia, tuttavia, ancora sorto il presupposto dell'imposta, oppure ove sia sorto, per i quali non sia ancora riscontrato il criterio di imputazione temporale; momenti, questi destinati ad avverarsi successivamente al trasferimento della residenza del contribuente, con il rischio di sottrarre definitivamente i redditi in questione alla potestà imposta dello stato di origine (manca completamente una forma di exit tax PERSONALE....quindi non si intercettano tutte quelle situazioni che effettuano il trasferimento di residenza solo finalizzato alla cessione (o comunque incasso del corrispettivo) di partecipazioni (ovviamente dove più favorevole il trattamento tributario...e non solo...)
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Originariamente inviato da Cesarino Visualizza il messaggioNo vabbè ragazzi..tutto ciò mi sta sconfortando...-.- mi devo rivedere tutto il ravvedimento ...oltre che gli altri istituti deflattivi del contenzioso...ho sentito dire che forse anche l'acquiescenza e la conciliazione giudiziale potrebbero essere abolite...è vero o una bufala???
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Originariamente inviato da etnaland Visualizza il messaggioElenco detrazioni nel 730 e dichiarazione dei redditi: guida fiscale ai costi e le spese per le tasse
Spiegazione semplice contenuti aggiornati
Esaminando le disposizioni sul mod. 730 precompilato, la Fondazione rileva una violazione del Codice della Privacy.
L’allarme - La Fondazione commercialistitaliani è intervenuta segnalando quello che, ad avviso dei ricercatori, è una palese violazione del Codice della Privacy. Un tale allarme è stato lanciato a mezzo di una nota firmata da Michele Cinini. La Fondazione è arrivata a tale conclusione prendendo in esame le disposizioni legislative inerenti al modello 730 precompilato.
Il problema – Dunque, il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, disciplinato dall’art. 4, lett. d), del D.Lgs. n. 196/03, ha indicato quali dati sensibili, portatori di delicatezza e destinatari di riservatezza, quei dati personali dai quali si può facilmente dedurre lo stato di salute e la vita sessuale di ogni cittadino. Proprio per proteggere queste informazioni intime del soggetto, sono state inserite delle regole stringenti per il trattamento di tali dati. In sostanza, non può essere diffusa nessuna informazione relativa alla persona in grado di rivelarne lo stato di salute o la sua vita sessuale. “Contrariamente a tale categorico ordinamento, la legge istitutiva del mod. 730 precompilato ha previsto, fra l'altro, che anche le informazioni relative alle spese mediche (dati sensibili per definizione in quanto attinenti alla salute) debbano essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate. La situazione previgente, modificata da non condivisibili disposizioni, si poteva così raffigurare: un cittadino, avendo necessità di individuare e curare determinate patologie si rivolgeva ad un medico specialista e, manifestando la sua insopprimibile libertà di scelta, dopo aver ricevuto la parcella poteva decidere di non divulgare all'esterno la sua malattia e di non detrarre dalla propria dichiarazione dei redditi il costo sostenuto. Ciò per evitare che il soggetto incaricato di compilare la sua dichiarazione e il funzionario dell'Agenzia delle Entrate in caso di controllo, potessero venire a conoscenza, insieme alla specializzazione del medico, di ciò che era scritto sulla parcella”, spiega la Fondazione commercialistitaliani.
I cambiamenti dal 2015 – Detto questo, la Fondazione ha sottolineato che è intervenuta una modifica volta a cambiare la procedure proprio dal 2015. A prescindere dalla volontà dei soggetti interessati, l’Agenzia delle Entrate potrà ricevere dai presidi medici i dati relativi alle prestazioni da questi effettuate, lasciando così i cittadini incapaci di impedire la divulgazione dei loro dati sensibili e privati.
La posizione della Fondazione – Non è la prima volta che la Fondazione commercialistitaliani lancia un simile allarme. Già lo scorso 28 novembre era stata inoltrata al Garante una segnalazione circa l’evidente violazione dei dati personali. Ora, rilevata la persistenza di questa grave inosservanza del diritto alla riservatezza, la Fondazione garantisce un proprio impegno diretto a monitorare la situazione e gli eventuali sviluppi.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioper quanto riguarda L'ESTEROVESTIZIONE SOCIETARIA...art 73 TUIR
Ratio--> permettere la riconduzione a tassazione in Italia di REDDITI solo FITTIZIAMENTE generati all’estero..quindi la faccenda è molto seria perché significa incidere sulla potestà impositiva di un altro stato.
La regola generale è nel 73 comma 3--> sono individuati i CRITERI DI COLLEGAMENTO con il territorio dello stato idonei a far presumere la natura fittizia della localizzazione all'estero ( elementi non solo formali ma anche sostanziali)
Poi vi è il 75 comma 5-bis --> individua alcune condizioni, al ricorrere dei quali, l'entità è da considerare in Italia, con più facilità di prova da parte dell’amministrazione perchè opera, appunto, una presunzione relativa .(salvo prova contraria del contribuente)
A mio parere su questo versante (esterovestizione societaria) ci sono 2 grossi bubboni…(buchi)
Il primo…. È l’ambito di applicazione…( solo alle imposte sui redditi…(e l’iva no??)
Il secondo……sono le HOLDING DI SOLA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI….che rende l’attività di controllo problematica…(qui basta un piccolo localino, poco personale…).le carte possono essere detenute tranquillamente in Italia e persino il ritrovamento di bilanci e scritture contabili, budget (in Italia ) non provano nulla….
CASO CLASSICO : società estera, FORMALMENTE RAPPRESENTATA da un AMMINISTRATORE DELEGATO ESTERO STRANIERO,
CONCRETAMENTE gestita e rappresentata da una PERSONA FISICA RESIDENTE IN ITALIA, soggetto DELEGATO AD OPERARE
SUI CONTI CORRENTI (accessi presso Agenzie bancarie Italiane). intestati alla società
Non solo, MA IL DOMINUS OFFRE PERSONALI GARANZIE IMMOBILIARI (E NON) per ottenere finanziamenti dagli istituti di
credito per conto della società estera ...inoltre, spesso, elargisce prestiti all'impresa estera finalizzati, (molto spesso)
all'acquisto di veicoli poi concessi a noleggio.
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