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    Il processo tributario quale giudizio di impugnazione - merito.

    Nell’attuale sistema del contenzioso tributario è attribuita rilevanza centrale all’atto dell’Ente impositore o dell’organo della riscossione avverso il quale può essere proposto il ricorso (cioè l’atto introduttivo tipico di esercizio dell’azione nel processo tributario).


    Tale centralità dell’atto impugnabile ha condizionato la ricostruzione giuridica del processo tributario, quale giudizio di impugnazione – merito:

    --> Giudizio di impugnazione: l’espressione enfatizza la circostanza che il ricorso tributario è sempre formalmente diretto contro un atto impugnabile. L’atto impugnabile concretizza il c.d. “interesse ad agire” del contribuente e costituisce “condizione dell’azione”.

    --> Giudizio di merito: per sottolineare la circostanza che il ricorso, pur formalmente indirizzato contro un atto impugnabile, è in realtà diretto a consentire al Giudice tributario, nei limiti dei motivi devoluti, l’accertamento del regime giuridico del rapporto tributario sotteso all’atto impugnato.

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      N.B.: La proposizione dell’azione avverso uno dei provvedimenti espressi di cui all’art. 19, tende sempre ad ottenere in via principale l’annullamento dell’atto impugnato.


      Tale atto, ove non impugnato entro i termini di legge (60 giorni dalla sua notifica) diviene infatti definitivo, e con esso diviene definitiva e non più contestabile, sia nell’an che nel quantum, anche l’obbligazione tributaria espressa nel provvedimento.

      Sotto tale profilo, tuttavia, il giudizio tributario si distingue dai c.d. giudizi di impugnazione-annullamento (qual è, tipicamente, il giudizio dinanzi al Giudice amministrativo), perché non è tipicamente volto ad ottenere (solo) l’annullamento dell’atto impugnato per “vizi di legittimità” (cioè per carenza di uno dei requisiti formali dell’atto ex lege previsti a pena di nullità), ma (normalmente) tende anche ad ottenere la verifica “nel merito” della correttezza dell’obbligazione tributaria espressa nell’atto.


      A tale verifica, in caso di accoglimento dell’impugnazione “nel merito”, consegue una pronuncia (sostitutiva) del Giudice sull’an e il quantum debeatur, previo annullamento totale o parziale dell’atto per infondatezza .

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        Tipi di azione

        Anche nel processo tributario la tutela giurisdizionale si realizza mediante la cognizione, l’esecuzione e la cautela.

        L’Azione di cognizione: nel processo tributario si realizza attraverso l’azione di impugnazione e l’azione di rimborso. In particolare:

        --> L’azione di impugnazione: si promuove avverso uno dei provvedimenti espressi previsti dall’art. 19, ivi incluso il diniego espresso avverso le istanze di rimborso.

        --> L’azione di rimborso avverso il rifiuto tacito dell’ente impositore, si distingue dall’azione di impugnazione per:

        x presupposti e condizioni dell’azione: può essere proposta decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di restituzione. Il silenzio dell’ente impositore è equiparato al rifiuto dell’istanza

        x oggetto del ricorso: manca un provvedimento espresso;

        x delimitazione della cognizione giudiziale: è limitata all’accertamento circa la spettanza del rimborso.

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          L’Azione “esecutiva”: il contribuente che abbia ottenuto una sentenza favorevole della CTP o CTR, può agire affinché l’ente impositore si conformi al giudicato attraverso uno specifico procedimento, il “giudizio di ottemperanza” (art. 70 d.lgs. N. 546/92).


          L’Azione cautelare: all’interno del processo tributario distinguiamo:


          --> L’azione cautelare a favore del contribuente, diretta ad ottenere:
          in primo grado, la sospensione dell’atto impugnato (artt. 47 e 47bis d.lgs. N. 546/92);
          nei gradi successivi, la sospensione di sentenze sfavorevoli della CTP o CTR, a loro volta oggetto di impugnazione (art. 373 c.p.c.).

          --> L’azione cautelare a favore dell’erario: diretta ad ottenere l’autorizzazione a procedere a iscrizione ipotecaria o sequestro conservativo sui beni del debitore (art. 22 d.lgs. 472/97).

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            [QUOTE=ROL;804008]L’Azione “esecutiva”: il contribuente che abbia ottenuto una sentenza favorevole della CTP o CTR, può agire affinché l’ente impositore si conformi al giudicato attraverso uno specifico procedimento, il “giudizio di ottemperanza” (art. 70 d.lgs. N. 546/92).


            L’Azione cautelare: all’interno del processo tributario distinguiamo:


            --> L’azione cautelare a favore del contribuente, diretta ad ottenere:
            in primo grado, la sospensione dell’atto impugnato (artt. 47 e 47bis d.lgs. N. 546/92);
            nei gradi successivi, la sospensione di sentenze sfavorevoli della CTP o CTR, a loro volta oggetto di impugnazione (art. 373 c.p.c.).

            --> L’azione cautelare a favore dell’erario: diretta ad ottenere l’autorizzazione a procedere a iscrizione ipotecaria o sequestro conservativo sui beni del debitore (art. 22 d.lgs. 472/97).[/

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              Buongiorno,
              ROL vedo che la febbre non ti ha fatto dormire!

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                Originariamente inviato da etnaland Visualizza il messaggio
                Buongiorno,
                ROL vedo che la febbre non ti ha fatto dormire!
                :-)) più o meno è questo l'orario..comuqnue è vero,..un tormento questa influenza...


                Per gli schemini sopra (contenzioso) ovviamente non si studia da li...sono alcuni concetti generali che possono aiutare (i laureati in economia) a comprendere la lettura dei decreti legislativi (545 e 546) del Contenzioso tributario...

                Le domande che solitamente vengono somministrate al concorso (direi pure... stranamente) sono più di natura "procedurale"., forse è fatto per non penalizzare troppo gli economisti.,...come pure (al contrario) le domande di contabilità sono molto semplici (per non penalizzare troppo i giuristi...)

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                  Rol assodato che con la riforma si dará piu spazio al ravvedimento che nn sara piú tanto spontaneo e stabilito che adesione ai pvc e invito scompaiono, cosa accadrá agli strumenti dell' acquiescenza e e adesione all' accertamento? Nn ho capito sinceramente

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                    Originariamente inviato da Queenmichelle Visualizza il messaggio
                    Rol assodato che con la riforma si dará piu spazio al ravvedimento che nn sara piú tanto spontaneo e stabilito che adesione ai pvc e invito scompaiono, cosa accadrá agli strumenti dell' acquiescenza e e adesione all' accertamento? Nn ho capito sinceramente

                    voi dovete studiare quello ora in vigore STOP.......poi alle deleghe si pensa. ( .... non è detto che vadano in porto....non sarebbe la prima volta....)

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                      che poi è la legge di stabilità in verità.......

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                      Sto operando...
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