Capite allora che un soggetto passivo IRPEF/IRES che sia fiscalmente residente in Italia e produce elementi di redditi all’estero, si può trovare in questa situazione:
--> Subirà una prima tassazione di tale reddito nello Stato estero in cui quest’ultimo è stato prodotto (c.d. Paese della fonte) (in applicazione dei criteri di collegamento “territoriali”), e;
--> Subirà una seconda tassazione di tale reddito in Italia (c.d. Paese della residenza) in applicazione dei criteri di collegamento “personali” cui segue la tassazione mondiale dei redditi ovunque prodotti.(in inglese ? :-))
Una situazione di fatto quale quella sopra descritta configura una ipotesi di “doppia imposizione giuridica internazionale” in quanto lo stesso reddito subisce una doppia tassazione (ancorché da parte di due Stati differenti) in capo al medesimo soggetto passivo
--> Subirà una prima tassazione di tale reddito nello Stato estero in cui quest’ultimo è stato prodotto (c.d. Paese della fonte) (in applicazione dei criteri di collegamento “territoriali”), e;
--> Subirà una seconda tassazione di tale reddito in Italia (c.d. Paese della residenza) in applicazione dei criteri di collegamento “personali” cui segue la tassazione mondiale dei redditi ovunque prodotti.(in inglese ? :-))
Una situazione di fatto quale quella sopra descritta configura una ipotesi di “doppia imposizione giuridica internazionale” in quanto lo stesso reddito subisce una doppia tassazione (ancorché da parte di due Stati differenti) in capo al medesimo soggetto passivo
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