Not. 459/2008 - Decreto legge - Futuro in salita per le Agenzie Fiscali… Notiziario n. 459 del 24 giugno 2008
DECRETO LEGGE
“DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA”
Futuro in salita per le Agenzie Fiscali…
Si riportano di seguito, sinteticamente, gli articoli del Decreto Legge, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che incidono sulla Pubblica Amministrazione, ed in particolare sulle Agenzie Fiscali ed sul MEF. Ci riserviamo di approfondire gli argomenti sotto riportati con un successivo notiziario.
Art. 63 - Rinnovi contrattuali
Sono state assegnate 500 milioni di euro per il 2008 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
Art. 66 – Turn over
Le amministrazioni provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale.
Le amministrazioni (comprese le Agenzie Fiscali n.d.r.) possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
Le assunzioni sono autorizzate previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo.
Art. 67 - Contrattazione integrativa
Le risorse determinate, per l’anno 2007 sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i finanzieri.
Per l’anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all’allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate (anche il comma 165 n.d.r.).
A decorrere dall’anno 2010 le stesse risorse sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità.
A decorrere dall’anno 2009, l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali non può eccedere quello previsto per l’anno 2004.
DECRETO LEGGE
“DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA”
Futuro in salita per le Agenzie Fiscali…
Si riportano di seguito, sinteticamente, gli articoli del Decreto Legge, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che incidono sulla Pubblica Amministrazione, ed in particolare sulle Agenzie Fiscali ed sul MEF. Ci riserviamo di approfondire gli argomenti sotto riportati con un successivo notiziario.
Art. 63 - Rinnovi contrattuali
Sono state assegnate 500 milioni di euro per il 2008 e 2.740 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
Art. 66 – Turn over
Le amministrazioni provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale.
Le amministrazioni (comprese le Agenzie Fiscali n.d.r.) possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
Le assunzioni sono autorizzate previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo.
Art. 67 - Contrattazione integrativa
Le risorse determinate, per l’anno 2007 sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i finanzieri.
Per l’anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all’allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate (anche il comma 165 n.d.r.).
A decorrere dall’anno 2010 le stesse risorse sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità.
A decorrere dall’anno 2009, l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali non può eccedere quello previsto per l’anno 2004.
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