ma perchè il decreto legge non si applica in tutto e per tutto
Leggete un po l'art. 49.......
sapete che dice
ecco
Art. 49.
Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e'
sostituito dal seguente:
«36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le
esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di
reclutamento previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quanto
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi
nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di
lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro,
degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in
applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la
somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione
o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla
individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e'
possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le
amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano
principi di imparzialita' e trasparenza e non possono ricorrere
all'utilizzo del medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali
per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo
quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo
dei lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative
riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a
tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano
in violazione delle disposizioni del presente articolo sono
responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di
tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato
del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.».
Leggete un po l'art. 49.......
sapete che dice
ecco
Art. 49.
Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e'
sostituito dal seguente:
«36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le
esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di
reclutamento previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quanto
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi
nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di
lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro,
degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in
applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la
somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione
o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla
individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e'
possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le
amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano
principi di imparzialita' e trasparenza e non possono ricorrere
all'utilizzo del medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali
per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo
quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo
dei lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative
riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a
tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano
in violazione delle disposizioni del presente articolo sono
responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di
tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato
del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.».
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