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Quando il prodotto dei medi diverge da quello degli estremi

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    https://www.youtube.com/watch?v=XtX7qRaJm7w

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      PoliticaCorruzione: accordo Ue sulla direttiva anti-riciclaggio

      L'obiettivo è quello di rendere le transazioni più trasparenti e combattere l'evasione fiscale

      di Vita/ed - 16 dicembre 2014 13:53

      I rappresentanti delle istituzioni europee si riuniscono oggi per trovare un accordo sulla revisione della direttiva anti-riciclaggio di denaro (Amld), che potrebbe segnare una svolta storica nella lotta contro la corruzione e i flussi finanziari illeciti. Le nuove norme, approvate in prima lettura dai membri del Parlamento Europeo lo scorso marzo, prevedono l’istituzione di un registro pubblico centrale in ogni paese dell'Ue, sul quale sarà obbligatorio registrare il nome dei proprietari effettivi di società o anche di gruppi finanziari o industriali nonché ogni operazione finanziaria o patrimoniale in cui abbiano avuto un ruolo. L'obiettivo è quello di rendere le transazioni più trasparenti e combattere l'evasione fiscale. Ma il Parlamento potrebbe essere tentato di cedere alle pressione del Consiglio e degli Stati Membri e far cadere la clausola che imporrebbe l’obbligo di pubblicare il registro per chicontrolla i trust e le società anonime. Lo scorso marzo, al momento dell’approvazione della direttiva, molti Stati Membri erano contrari, ma negli ultimi mesi, il numero di Stati che chiedono un registro pubblico è quadruplicato, e paesi come Repubblica Ceca, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi, hanno cambiato posizione aderendo alla proposta.
      "Il libero accesso ai dati completi dei proprietari delle società sarebbe il modo più efficace per seguire il percorso del denaro, ed anche il più economico”, ha dichiarato a Vita/Il Velino Nienke Palstra, Policy Officer presso la sede di Bruxelles dell’organizzazione internazionale per la lotta alla corruzione Transparency International. “Un sistema che permette l'accesso soltanto a chi ha un “interesse legittimo” sarebbe più ingombrante, costoso e potrebbe costituire una scusa per negare l’accesso al pubblico". "La riunione finale di oggi per la negoziazione della direttiva rischia di creare un sistema che non è adatto ad affrontare il riciclaggio di denaro", Palstra ha aggiunto.

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        Fisco: Lussemburgo fuori dalla “blacklist” italiana

        Una nuova tappa nelle relazioni tra i due Stati che consentirà di lavorare sul superamento del segreto bancario


        Il Lussemburgo è ufficialmente fuori dalla lista dei paradisi fiscali. Il MinistroPadoan ha firmato oggi il Decreto con il quale sono espunte dalla “black list” fiscale italiana le società holding lussemburghesi disciplinate dalla locale legge del 31 luglio 1929, c.d. “holding del ’29”, richiamate nell’elenco contenuto all’art. 3 del decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2001.
        Il regime delle società holding del ’29 è stato abrogato da una legge lussemburghese del 22 dicembre 2006 e ha definitivamente cessato di produrre i suoi effetti dal 31 dicembre 2010.
        Si tratta di un importante progresso nelle relazioni tra i due Stati che si sono di recente ulteriormente rinforzate a seguito della firma, avvenuta a Lussemburgo il 21 giugno 2012 del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni, ratificato da parte italiana con Legge 3 ottobre 2014, n. 150. Tale protocollo ha introdotto, nella vigente Convenzione, un articolo in materia di scambio di informazioni a richiesta conforme al più recente standard OCSE che consentirà di superare il segreto bancario migliorando la cooperazione amministrativa tra i due Paesi.
        FONTE: Mef, comunicato stampa

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          Fisco: Lussemburgo fuori dalla “blacklist” italiana

          Una nuova tappa nelle relazioni tra i due Stati che consentirà di lavorare sul superamento del segreto bancario


          Il Lussemburgo è ufficialmente fuori dalla lista dei paradisi fiscali. Il MinistroPadoan ha firmato oggi il Decreto con il quale sono espunte dalla “black list” fiscale italiana le società holding lussemburghesi disciplinate dalla locale legge del 31 luglio 1929, c.d. “holding del ’29”, richiamate nell’elenco contenuto all’art. 3 del decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2001.
          Il regime delle società holding del ’29 è stato abrogato da una legge lussemburghese del 22 dicembre 2006 e ha definitivamente cessato di produrre i suoi effetti dal 31 dicembre 2010.
          Si tratta di un importante progresso nelle relazioni tra i due Stati che si sono di recente ulteriormente rinforzate a seguito della firma, avvenuta a Lussemburgo il 21 giugno 2012 del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni, ratificato da parte italiana con Legge 3 ottobre 2014, n. 150. Tale protocollo ha introdotto, nella vigente Convenzione, un articolo in materia di scambio di informazioni a richiesta conforme al più recente standard OCSE che consentirà di superare il segreto bancario migliorando la cooperazione amministrativa tra i due Paesi.
          FONTE: Mef, comunicato stampa


          ecco rossè...vuoi fare una cosa buona? fatti un giretto sui mandati fiduciari e vedi cosa sta succedendo in lussemburgo vai vai....stanno chiudendo tutte le succursali de lugano....chiediti il perchè va.....

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            AUTORICICLAGGIO ALL'ITALIANA....:-)


            Strumento di fatto INAPPLICABILE.

            " Una soglia divide in due il nuovo reato: pena da 2 a 8 anni per chi reimpiega i soldi beni o i beni frutto di un reato da lui stesso commesso, nel caso questo sia punibile con il massimo di 5 anni.

            Sotto la soglia, pene risibili - da 1 a 4 anni- e relativa impossibilità di richiedere intercettazioni o effettuare arresti

            ....
            ..CHI CI STA SOTTO STA SOGLIA? EH EH EH......







            "L'autoriciclaggio ha pene fortemente diminuite rispetto al riciclaggio da 12 anni si può scendere a 8 o addirittura a 4 per le ipotesi meno gravi--> facile previsione: corsa dei RICICLATORI PROFESSIONISTI AD ACCUSARSI IN CONCORSO CON L'AUTORICICLATORE" Un pò quello che da sempre fa il riciclatore, che appena può preferisce accollarsi il reato presupposto per ottenere uno sconto di pena"--> ulteriore effetto, beneficiare della prescrizione più breve.

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              .............."E perché gli italiani utilizzano fiduciarie sammarinesi? Perché siamo bravi, dicono a San Marino, e riservati. Questo tipo di riservatezza, dice la Guardia di Finanza, è l' esigenza di chi fa il nero e di chi ricicla. La lista non è quella delle 51 fiduciarie, per altro note. È una sottolista. Per compilarla bisogna prendere una per una le fiduciarie e trovare i «possedimenti» in Italia, cioè proprietà e intestazioni per conto terzi. Ne viene fuori una mappa impressionante: società di costruzioni, immobiliari, finanziarie, holding, industrie, parrucchieri, artigiani.



              "In Italia manca un programma di ricerca dei latitanti fiscali :-) Lo si vede anche dalla bassissima percentuale del recuperato rispetto alla pretesa fiscale. Oggi il procedimento è lungo e finisce con una lista redatta semplicemente per ordine alfabetico. Serve un cambio di strategia un vero programma di ricerca del latitante fiscale"


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                Può un'opera d'arte, collocata all'estero, emergere con lo “scudo”? E se l'opera è in un paradiso fiscale?

                Se un collezionista italiano possiede nel suo appartamento di Londra un'opera ereditata, deve dichiararla al fisco?

                Un collezionista che ha comprato in asta o in galleria un'opera all'estero con denari lì depositati e non monitorati, in tal caso deve dichiararla?

                E se l'opera è stata acquistata e detenuta in Svizzera?,

                Un collezionista ha comprato un quadro ad un'asta a Londra con soldi non monitorati e vuole portarla in Italia cosa deve fare?

                Un collezionista vuol vendere all'asta di Parigi un'opera comprata all'estero , il ricavato è da scudare?



                E’ bene ricordare che per un collezionista privato residente in Italia, le plusvalenze realizzate sulle cessioni di opere d'arte non costituiscono reddito tassabile e quindi le vendite e i reinvestimenti avvenuti nell'ambito di una collezione, anche se in tutto o in parte detenuta all'estero, non sono rilevanti ai fini del reddito imponibile in Italia.

                Opere d'arte esistenti all'estero di proprietà di residenti italiani non necessitino di scudo fiscale per "emergere", poiché la detenzione delle opere all’estero non genera di per sé un reddito tassabile in Italia.

                L’emersione è invece possibile se non sono state rispettate le norme sul monitoraggio dei movimenti di capitale connessi con tale opera.




                " ....con ogni probabilità il problema di soggetti che investono in beni personali facilmente commerciabili e poi rivendere il bene acquistato "ripulendo" il denaro......"

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  " ....con ogni probabilità il problema di soggetti che investono in beni personali facilmente commerciabili e poi rivendere il bene acquistato "ripulendo" il denaro......"


                  «Tanto che – spiega Fabio Di Vizio, pubblico ministero presso la procura di Pistoia dopo anni spesi a investigare, tra l’altro, sulle frodi commesse tra Italia e San Marino – sarà da affrontare con ogni probabilità il problema di soggetti che investono in beni personali facilmente commerciabili, come ad esempio i diamanti e l’oro, e poi rivendono il bene acquistato “ripulendo” il denaro».
                  Peraltro, nonostante l’autoriciclaggio sia un reato a “consumazione prolungata” – lo scopo della norma è quello di rendere sempre più complessa la vita alla criminalità economica -, resta il fatto che il classico “spallone” che concorre con altri nella commissione del reato, finirà per rispondere del reato di riciclaggio (l’autoriciclaggio può essere imputato solo all’autore del reato fiscale) con un livello sanzionatorio inferiore a quello dell’autoriciclaggio.

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                    di Bruno Tinti, da il Fatto quotidiano, 17 dicembre 2014

                    Domanda per i miei 24 (25 erano quelli di Alessandro Manzoni, è un fatto di modestia) lettori.
                    Considerato che:

                    1) L’Italia è uno dei Paesi più corrotti del mondo e la corruzione si fa con il “nero”, cioè con i soldi frutto dell’evasione fiscale;

                    2) L’Italia è sull’orlo della bancarotta da almeno 5 anni e, ogni anno, si tagliano servizi essenziali tra cui, in particolare, quelli sanitari e giudiziari; senza i quali un Paese smette di essere civile;

                    3) Il bottino rappresentato dall’evasione fiscale si aggira, secondo i calcoli di Corte dei conti, Agenzia delle Entrate, Eurispes e Camere di Commercio (queste ultime un po’ interessate al ribasso) tra i 90 e i 200 miliardi di euro;

                    4) Dovrebbe – pertanto – essere necessario recuperare il gettito fiscale evaso che, secondo il ministero delle Finanze (che non lo dice espressamente; lo si ricava – con fatica – dai dati on line), proviene, per il 90%, dal popolo dell’Iva e dalle piccole e medie imprese;
                    5) Gli accertamenti fiscali sono pari al 10% (scarso) delle dichiarazioni presentate; il che vuol dire che il contribuente italiano sa che, nel 90% dei casi, può scrivere “viva l’Italia” sulla dichiarazione dei redditi e nessuno gliene chiederà conto;

                    6) la durata del processo tributario è – in media – di circa 8/10 anni, sicché il progetto eversivo (anche evasivo ma eversivo esprime compiutamente il concetto) di pagare – se va male (magari si cade nel 10%) – le imposte a babbo morto diventa ragionevolmente molto vantaggioso: se non ti scoprono non paghi per niente; se sì, paghi il dovuto;

                    7) La percentuale di effettivamente riscosso sul definitivamente accertato non arriva al 12%, sicché il progetto di cui al n. 6 è a maggior ragione fatto proprio dalla stragrande maggioranza dei contribuenti;

                    8) L’unico mezzo per indurre contribuenti, che hanno constatato nel corso di decenni la vantaggiosa fattibilità dell’evasione, a smetterla di frodare lo Stato e di vivere alle spalle degli sfortunati che non possono seguire il loro esempio (lavoratori dipendenti e pensionati: a quelli le tasse gliele prendono, non gli chiedono di pagarle), è la prospettazione di un male gravissimo, tanto grave che la relativa improbabilità di esserne colpiti non sia ragione di tranquillità: una severissima sanzione penale;

                    9) Questo sistema è proprio di tutti gli Stati civili, in particolare degli Usa, sicché ogni dubbio sulla sua legittimità e utilità non ha ragion d’essere. Tutto ciò considerato. Perché:

                    a) Il “nero” (la forma di evasione più diffusa) è gratificato come “dichiarazione infedele”, reato punito da 1 a 3 anni, il che significa nei fatti niente carcerazione preventiva, niente intercettazioni e una pena ridicola tra i 5 e gli 8 mesi (niente carcere) ; invece che “frode fiscale”, reato punito da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni con conseguente possibilità di carcerazione, intercettazioni e effettiva sanzione penale?

                    b) Considerato che fino a 4 anni di pena comunque in carcere non ci si va, non mettono allo studio una riforma per aumentare le pene per gli evasori fiscali?

                    c) Al contrario, stanno progettando di aumentare le soglie di punibilità; che significa non considerare reato la frode o la dichiarazione infedele se l’imposta evasa è inferiore a una soglia variabile tra i 150.000 euro e i 400.000 euro?

                    d) Non hanno pensato che 150.000 euro equivalgono a ricavi per 300.000 euro e che 400.000 euro significano un “nero” di 800.000 euro?
                    d) Hanno solennemente dichiarato che l’elusione fiscale (il sistema praticato dalle grandi imprese per frodare il fisco) non è penalmente rilevante?

                    e) Non adottano il sistema di imputare in via diretta le somme sequestrate nel processo penale al pagamento delle tasse evase?

                    Una volta riflettuto su queste domande, diciamo così, propedeutiche:

                    I) Perché questo trattamento di favore agli evasori?

                    II) Sono incompetenti o venduti?

                    (17 dicembre 2014)

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                      AUTORICICLAGGIO ALL'ITALIANA....:-)


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                      " Una soglia divide in due il nuovo reato: pena da 2 a 8 anni per chi reimpiega i soldi beni o i beni frutto di un reato da lui stesso commesso, nel caso questo sia punibile con il massimo di 5 anni.

                      Sotto la soglia, pene risibili - da 1 a 4 anni- e relativa impossibilità di richiedere intercettazioni o effettuare arresti

                      ....
                      ..CHI CI STA SOTTO STA SOGLIA? EH EH EH......

                      Hoeness permesso natalizio, mangia il panettone a casa - Sky Sport


                      ...e si, li si fa la galera davvero......

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