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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da giovinazzo00 Visualizza il messaggio
    ok vuol dire che invece di 74 esatte ne totalizzo 73. peccato
    giovinazzo, in qualsiasi modo la si rigiri, è giusta la C (perchè anche la A sarebbe sbagliata)

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      Originariamente inviato da alicasa Visualizza il messaggio
      E' revocabile sì, ma non dal tribunale bensì dal giudice tutelare che NON sono la stessa cosa.
      ma non essendoci nella domanda "revocabile dal giudice tutelare", ma "revocabile dal tribunale", va da sè che l'unico curatore revocabile dal tribunale, per esclusione, è quello fallimentare

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        Originariamente inviato da juansebastian Visualizza il messaggio
        oh calmatevi il pirla sono stato io che ho posto una domanda che sapevo avrebbe suscitato litigio....cmq alicasa ha ragione ma spero che l 'ae abbia programmato per sbaglio giusta la c
        anche io l'ho sbagliata eh :-)

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          LEGGE FALLIMENTARE
          Art.37 Revoca del curatore.

          Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei
          creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
          Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
          Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di
          appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.

          Originariamente inviato da alicasa Visualizza il messaggio
          Curatore senza alcuna precisazione significa curatore dell'inabilitato. La risposta giusta era la A perchè il curatore dell'inabilitato non è revocabile dal tribunale ma dal giudice tutelare. Questa è una finezza giuridica perchè presuppone che si conosca la diffente natura tra la volontaria giurisdizione e la cognizione...

          Secondo i civilisti "puri" avere 2 risposte su 3 che citano il "comitato dei creditori" ed il "fallito" era solo un trabocchetto... sagaci!!

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            Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
            giovinazzo, in qualsiasi modo la si rigiri, è giusta la C (perchè anche la A sarebbe sbagliata)
            infatti per me è C punto e a capo.

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              Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
              ma non essendoci nella domanda "revocabile dal giudice tutelare", ma "revocabile dal tribunale", va da sè che l'unico curatore revocabile dal tribunale, per esclusione, è quello fallimentare
              Ripeto, non si può interpretare una domanda in base alle risposte, è illogico.

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                KAREL contro tutti! E' scatenata oggi. Non sa più a chi rispondere per prima

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                  sai cosa è che mi da speranza....è che il curatore dell'inabilitato non fa parte di una materia cosi fondamentale per il concorso ae da meritare una "finezza"...non è tributario o al limite contabilità....anche se il fatto che la domanda "fili" in tutto non mi rende ottimista....

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                    Originariamente inviato da gp76 Visualizza il messaggio
                    LEGGE FALLIMENTARE
                    Art.37 Revoca del curatore.

                    Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei
                    creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
                    Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
                    Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di
                    appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.




                    Secondo i civilisti "puri" avere 2 risposte su 3 che citano il "comitato dei creditori" ed il "fallito" era solo un trabocchetto... sagaci!!

                    Cmq credo che sia la C ... si parlasse di fallimento nella domanda

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                      Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
                      Il patrimonio netto è una posta ideale. L'avviamento è considerato invece un elemento immateriale, un asset valutabile economicamente. Ma per c.c. cosa intendi, il conto economico?
                      codice civile.
                      facciamo conto che la mia azienda abbia nell attivo solamente un macchinario che contabilmente è 100 e il passivo da debiti per 60, ciò significa che il mio pat netto è pari a 40. rivaluto il macchinario ed il suo valore corrente sarebbe invece pari a 120. rispetto ai valori contabili il valore economico del mio capitale è uguale a +20 rispetto ai conti? e questo + 20 non si palesa in un differenziale positivo di patrimonio netto?il patrimonio netto anche se ideale è posta del passivo.
                      in secondo luogo se io avessi risposto non è presente nello stato pattrimoniale cosa ci sarebbe di sbagliato? il solo caso in cui possiamo leggere la parola avviamento in bilancio l'abbiamo detto sarebbe quello di acquisirlo a titolo oneroso e poi? ti risulta quindi che in generale non è iscrivibile e quindi non è presente? quale errore commetto se rispondo 'NON è PRESENTE NELLO SP'?la domanda non è ìl'avviamento si può palesare o è iscrivibile o si può, ne fa riferimento ad articoli del cc ne dice LA VOCE AVVIAMENTO è presente. cmq qst discorso è tanto per ammazzare il tempo in quest attesa estenuante

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