in realtà il d.lgs 456/92 riporta la cifra "cento milioni di lire"...che,convertito in euro,fa esattamente 51.645,69 euro.
quindi,le tre risposte sono tutte e tre sbagliate...
perke per esempio secondo me anche quella del curatore è stata preparata per rispondere il tribunale,ecc ecc anche se non è giusto e la soluzione è un'altra
veramente il tribunale è citato nella domanda, non nella risposta. la risposta non poteva che essere la c. Non si è mai visto un curatore revocabile dal fallito, o non revocabile affatto. Questa domanda aveva l'unica pecca di indicare "codice civile" anzichè legge fallimentare...
e grazie... ma per la Campania potrebbe non bastare....
questa volta non ho pototo nemmeno studiare come avrei voluto...
giustiziaaaaaaaaaaaaaaaa
mi salvo i zona cesarini non so come ma in sede concorsuale ho risposto rogito notarile..volendo sbagliare ho fatto giusti eh eh
cmq solo 63 in E.R. .......speriamo bastino.....
Forzaaa
un abbraccio
Mich
veramente il tribunale è citato nella domanda, non nella risposta. la risposta non poteva che essere la c. Non si è mai visto un curatore revocabile dal fallito, o non revocabile affatto. Questa domanda aveva l'unica pecca di indicare "codice civile" anzichè legge fallimentare...
in realtà il d.lgs 456/92 riporta la cifra "cento milioni di lire"...che,convertito in euro,fa esattamente 51.645,69 euro.
quindi,le tre risposte sono tutte e tre sbagliate...
guarda che le ho sbagliate tutte pure io... quindi spererei pure io abbia ragione il tuo istituto. Sul rogito notalile la norma lo prevede chiaramente... su discorso esecuzione dopo i 60 giorni , se ti riferisci a quella, non mi risulta che alcuna norma imponga il + 30.... poi ripeto se ci citano norme possiamo ragionare
inizia a ragionare...
Modalità di affidamento della riscossione delle somme intimate con gli atti di cuialla lettera a) dell’art. 29, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, in carico agli agenti della riscossione.
riporto solo una parte del provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate di concerto con ragioniere generale dello stato prot. n. 2011/ 99696.
"L’Ufficio che ha emesso gli atti di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a) del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, trasmette, con cadenza giornaliera, i flussi di
carico ad Equitalia Servizi S.p.a., decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti nonché 30
giorni dal termine ultimo per il pagamento. In caso di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, la trasmissione è effettuata con cadenza giornaliera decorsi 60
giorni dalla notifica degli atti.
3.2 L’affidamento formale della riscossione in carico all’agente, anche ai fini
dell’esecuzione forzata, si intende effettuato alla data di trasmissione del flusso di
carico. Ove il flusso di carico, in assenza di fondato pericolo per il positivo esito della
riscossione, sia comunque trasmesso nel periodo intercorrente tra il termine ultimo per
il pagamento e il trentesimo giorno successivo, l’affidamento formale della riscossione
in carico all’agente, anche ai fini dell’esecuzione forzata, si intende effettuato al
trentunesimo giorno successivo alla data ultima per il pagamento.
Sulla conciliazione.....d'accordo con Karel
In merito alla rateizzazione, essendo stato abrogato con D.L. 98/2011 l'obbligo di garantire con polizza fideiussoria per importi superiori a 50.000 euro (art. 8 comma 2 del D.lgs 218/1997), non è più dovuta alcuna garanzia
Sulla conciliazione.....d'accordo con Karel
In merito alla rateizzazione, essendo stato abrogato con D.L. 98/2011 l'obbligo di garantire con polizza fideiussoria per importi superiori a 50.000 euro (art. 8 comma 2 del D.lgs 218/1997), non è più dovuta alcuna garanzia
la polizza non c'è più,e lo sappiamo tutti...ma 50000 euro è tecnicamente sbagliato...poi,se si vuole approssimare,allora ok...
veramente il tribunale è citato nella domanda, non nella risposta. la risposta non poteva che essere la c. Non si è mai visto un curatore revocabile dal fallito, o non revocabile affatto. Questa domanda aveva l'unica pecca di indicare "codice civile" anzichè legge fallimentare...
ah di speriamo che sia cosi....però gente che ne sa di diritto(non è il mio caso) ha detto che era non revocabile perke non faceva riferimento specifico al curatore fallimentare
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