Qualcuno, per favore, saprebbe dirmi quanto valevano le risposte corrette nel 2009??? Io sò solo che le sbagliate erano conteggiate -1,75. Grazie a chiunque mi saprà svelare l'arcano
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Originariamente inviato da aicia Visualizza il messaggiono la risposta è la b all'atto della cessione
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Originariamente inviato da Tommy08 Visualizza il messaggioQualcuno, per favore, saprebbe dirmi quanto valevano le risposte corrette nel 2009??? Io sò solo che le sbagliate erano conteggiate -1,75. Grazie a chiunque mi saprà svelare l'arcano
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Originariamente inviato da ilconteee Visualizza il messaggiopresente, anche io a palermo!
sapremo qualcosa tra lunedi e martedi! pertanto stiamo alla finestra e vediamo quello che succede. Se si decide di annullarlo vedremo come muoverci! Cmq è meglio aspettare
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Originariamente inviato da aicia Visualizza il messaggiole risposte corrette valevano
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Originariamente inviato da hanna Visualizza il messaggioCiao a tutti! Sto raccogliendo le risposte corrette sulla base del questionario postato tanto gentilmente da Frenci. Se siete interessati appena finisco lo posto.....
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la risposta al quesito 74 dovrebbe essere la B: cito la fonte:
TITOLO II - IL PROCESSO
CAPO I - Il procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale
Sezione IV - La decisione della controversia
Articolo 38 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese a norma dell'articolo 25, comma 2.
2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.
3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'articolo 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.
Questa norma disciplina le modalità attraverso le quali le parti, a seguito della pubblicazione della sentenza, possono richiederne copie anche al fine di notificarle alle altre parti. Anzitutto, va chiarito che l'intera procedura prevista dalla norma in rassegna è assolutamente facoltativa; l'omissione della stessa, infatti, ha solo effetti sulla durata del termine di impugnazione.
Il comma 1. Il comma 1 stabilisce che le segreterie debbano rilasciare copie autentiche della sentenza entro il quinto giorno dalla richiesta e previo il pagamento delle spese, con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 25. Al riguardo, si rammenta che alla corresponsione delle spese di segreteria sono tenute solo le parti diverse dall'ufficio tributario e tra queste anche il concessionario del servizio di riscossione.
Il comma 2 prevede che, una volta ottenute le copie richieste, la parte debba provvedere alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. La lettera della norma non lascia dubbi in ordine al fatto che la notificazione della sentenza non può essere effettuata secondo le modalità previste dagli articoli 16 e 17, ma esclusivamente attraverso l'opera dell'ufficiale giudiziario e con le modalità previste per il processo civile.
Modalità della notificazione. Una volta notificata, la sentenza deve essere depositata (nel suo originale ovvero nella sua copia autenticata) presso la segreteria della Commissione, che ne rilascia ricevuta e provvede alla sua introduzione nel fascicolo del processo, entro trenta giorni dalla notificazione. Tale termine è probabilmente da intendersi come ordinatorio; l'adempimento connesso al deposito della sentenza notificata, infatti, ha il solo fine di consentire al giudice di verificare la tempestività dell'impugnazione; la norma in esame non prevede sanzioni per il deposito non tempestivo.
Termine lungo. Nel caso in cui nessuna delle parti provveda alla notificazione della sentenza, il termine di decadenza dall'impugnazione della stessa non è più quello di sessanta giorni, previsto dall'articolo 51, ma quello di un anno e 46 giorni indicato nell'articolo 327 C.p.c., che comincia a decorrere dal giorno di pubblicazione della sentenza. Si precisa che il termine indicato all'articolo 327 C.p.c. (un anno) viene prorogato di ulteriori 46 giorni a causa del periodo di sospensione dei termini processuali (1° agosto-15 settembre), previsto dalla L. 742/1969.
Infine, si precisa che, nella improbabile ipotesi (dovuta ad una tardiva notificazione della sentenza) in cui il termine di cui all'articolo 51 spiri successivamente a quello di cui all'articolo 327 C.p.c., prevale quest'ultimo.
Il comma 3 si chiude con una previsione che sostanzialmente ricalca il comma 2 dell'articolo 327 C.p.c., il quale dispone che la formazione del giudicato, dovuta al trascorrere del termine lungo, non sia efficace nei confronti della parte contumace che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità della notificazione del ricorso.
La norma, in realtà, fa anche riferimento alla nullità della comunicazione dell'avviso d'udienza. Al riguardo bisogna chiarire che quest'avviso d'udienza sembra essere identificabile nell'avviso di trattazione che, però, a norma dell'articolo 31, deve essere comunicato solo alle parti costituite.
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