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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    credo sia + democratico postare i files pubblicamente e non tramite maillist... questo è il mio pensiero...

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      Originariamente inviato da la_fenice Visualizza il messaggio
      credo sia + democratico postaree' i files pubblicamente e non tramite maillist... Questo è il mio pensiero...
      probabilmente scuriosi sul forum solo ogni tanto oppure sei distratto altrimenti sapresti che la famigerata mailing list ha un uso altamente democratico.....

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        Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
        c'è, ma non si vede (come un buon funzionario ae)


        3 domandine per riflettere:



        1) Quando un funzionario verificatore (come saranno presto i partecipanti a questo forum) deve fare denuncia per iscritto?


        A) quando va in verifica;
        B) quando ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio;
        C) quando rileva un reato previsto dal D. Lgs 74/2000;
        D) nessuna delle precedenti.


        2) che cosa è la tonnage tax?


        A) la tassa sui tonni;
        B) la tassa sulle navi di società straniere;
        C) la tassa sulle navi di società italiane;
        D) nessuna delle precedenti.



        3) quale delle seguenti ipotesi configura una stabile organizzazione di società straniera in Italia?


        A) Una società egiziana che ha un residence sul mare ma personale per vendita dei "pacchetti vacanza" in Italia;
        B) una società egiziana che promuove i pacchetti vacanza per clienti italiani sul sito ospitato da un server situato a Roma;
        C) una società italiana che ha un ufficio al Cairo;
        D) nessuna delle precedenti.


        Per la domanda nr 2 direi (nella mia ignoranza..) che la risposta sia d in quanto...
        l'opzione di tonnage tax può essere esercitata da Società per azioni e in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative o di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato ma anche le società o gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia, in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione.

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          Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
          c'è, ma non si vede (come un buon funzionario ae)


          3 domandine per riflettere:



          1) Quando un funzionario verificatore (come saranno presto i partecipanti a questo forum) deve fare denuncia per iscritto?


          A) quando va in verifica;
          B) quando ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio;
          C) quando rileva un reato previsto dal D. Lgs 74/2000;
          D) nessuna delle precedenti.


          2) che cosa è la tonnage tax?


          A) la tassa sui tonni;
          B) la tassa sulle navi di società straniere;
          C) la tassa sulle navi di società italiane;
          D) nessuna delle precedenti.



          3) quale delle seguenti ipotesi configura una stabile organizzazione di società straniera in Italia?


          A) Una società egiziana che ha un residence sul mare ma personale per vendita dei "pacchetti vacanza" in Italia;
          B) una società egiziana che promuove i pacchetti vacanza per clienti italiani sul sito ospitato da un server situato a Roma;
          C) una società italiana che ha un ufficio al Cairo;
          D) nessuna delle precedenti.


          per la nr 3 penso (speriamo di aver riflettuto bene...) la risp dovrebbe essere la b in quanto per parlare di stabile organizzazione è necessario che ci sia una sede fissa di affari per mezzo della quale 'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato...

          mi raccomando correggetemi....

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            Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
            c'è, ma non si vede (come un buon funzionario ae)


            3 domandine per riflettere:



            1) Quando un funzionario verificatore (come saranno presto i partecipanti a questo forum) deve fare denuncia per iscritto?


            A) quando va in verifica;
            B) quando ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio;
            C) quando rileva un reato previsto dal D. Lgs 74/2000;
            D) nessuna delle precedenti.


            2) che cosa è la tonnage tax?


            A) la tassa sui tonni;
            B) la tassa sulle navi di società straniere;
            C) la tassa sulle navi di società italiane;
            D) nessuna delle precedenti.



            3) quale delle seguenti ipotesi configura una stabile organizzazione di società straniera in Italia?


            A) Una società egiziana che ha un residence sul mare ma personale per vendita dei "pacchetti vacanza" in Italia;
            B) una società egiziana che promuove i pacchetti vacanza per clienti italiani sul sito ospitato da un server situato a Roma;
            C) una società italiana che ha un ufficio al Cairo;
            D) nessuna delle precedenti.


            la risposta alla 1 è la b vedasi verifiche fiscali.

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              Anche secondo me la risposta alla domanda sulla Tonnage tax è la D:
              Non è una tassa "sulle navi" delle società, nel senso che non si tassa la nave in quanto bene in se stesso..ma è un particolare regime di tassazione del reddito (regime opzionale forfettario) che si applica ad alcune imprese che svolgono attività marittime, a condizioni che soddisfino alcune condizioni

              La Tonnage tax è un modello impositivo destinato alle imprese armatoriali che si basa sulla determinazione forfetaria del reddito delle navi aventi oltre 100 tonnellate di stazza netta, iscritte nel registro internazionale, a prescindere dai risultati effettivi dell’attività svolta. L’agevolazione costituisce un aiuto di Stato, tuttavia, in considerazione dell’importanza delle attività marittime all’interno della Comunità, l’incentivo è stato ritenuto ammissibile; in data 20 ottobre 2004, infatti, è intervenuta l’approvazione da parte della Commissione europea che, ha dichiarato la compatibilità del regime della Tonnage tax ai sensi del Trattato Ce con la conseguenza che l’istituto in questione si rende applicabile, per la prima volta nell’ambito dell’ordinamento italiano, già a partire dal periodo d’imposta 2005. La disciplina applicativa della nuova agevolazione è prevista dal recente decreto ministeriale 23 giugno 2005 che, al riguardo, fornisce importanti chiarimenti.

              L’ambito soggettivo e utilizzo della nave
              L’articolo 2 del decreto ministeriale stabilisce che “l’opzione per il regime della Tonnage tax prevista dall’articolo 155 del testo unico può essere esercitata dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), del Tuir e dai soggetti di cui alla lettera d) del medesimo articolo del testo unico che esercitano nel territorio dello Stato un’attività d’impresa mediante stabile organizzazione”.
              La nuova agevolazione si applica, dunque, alle società di capitali residenti e ai non residenti con stabile organizzazione in Italia. Con riferimento a tali ultimi soggetti, in particolare, l’art. 2 del decreto ministeriale contiene un’estensione rispetto all’art. 155, comma 1, del Tuir secondo cui il regime della “Tonnage tax” è applicabile alle sole società di capitali residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lett. a), Tuir). Al riguardo, si osserva che l’intervento del decreto previene possibili censure comunitarie in ordine alla discriminazione dei soggetti non residenti e alla violazione della libertà di stabilimento(1). La limitazione dell’applicazione del nuovo regime di determinazione forfetaria del reddito per il settore della navigazione marittima alle sole società di capitali residenti nel territorio dello Stato, con esclusione dell’esercizio dell’opzione per i soggetti non residenti esercenti attività di shipping con stabile organizzazione in Italia, avrebbe rappresentato, infatti, una differenza significativa, per quanto attiene all’ambito soggettivo, rispetto alle analoghe discipline vigenti nel resto dell’Europa in cui, invero, è consentito l’accesso al regime anche alle società non residenti che abbiano una presenza sostanziale sul territorio dal punto di vista strategico e commerciale.
              Inoltre, giova soffermarsi sulla circostanza che l’eventuale preclusione nei confronti dei soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia dell’esercizio dell’opzione per il regime della Tonnage tax, non sembra rispondere a motivazioni soddisfacenti; anzi, sarebbe risultata in controtendenza rispetto alla dichiarata finalità di stimolare l’insediamento in Italia di soggetti esteri attraverso incentivi che li “convincano” alla registrazione delle navi sotto la bandiera italiana, abbandonando le bandiere tradizionali.
              Sulla questione si osserva, infine, che l’intervento del decreto scioglie i dubbi sorti in merito all’evidente mancato coordinamento tra le disposizioni dell’articolo 155 del Tuir, che incontrovertibilmente sancisce l’applicazione dell’agevolazione alle sole società di capitali residenti, e l’art. 75, comma 2, del medesimo testo unico che, invece, fa riferimento alle imprese non residenti di cui alla lettera d) dell’art. 73 stabilendo che le stesse imprese possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI (rubricato “Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime”).
              In merito alle ipotesi di utilizzo delle navi, ai sensi dell’articolo 1 del decreto, ai fini dell’agevolazione, rileva il reddito derivante dall’utilizzo delle navi detenute in proprietà o in locazione a scafo nudo anche se date a noleggio (cd. “noleggio out”).
              Riguardo le ipotesi di utilizzo previste dal decreto ministeriale, si osserva che non è espressamente contemplato il caso delle “navi prese in leasing”; tuttavia, si ritiene che, in virtù del principio di equivalenza tra l’acquisizione del bene in proprio e l’acquisto attraverso un contratto di locazione finanziaria, tale fattispecie non debba essere esclusa. Pertanto, l’agevolazione spetterà in capo al soggetto che prende in leasing la nave e provvede all’armamento della stessa.

              L’esercizio dell’opzioneL’articolo 3 del decreto ministeriale, definisce le modalità che le imprese interessate dovranno seguire per esercitare l’opzione per il regime della Tonnage tax. In dettaglio, ai sensi del comma 1, del citato articolo 3 del decreto, l’opzione per il regime della Tonnage tax è esercitata relativamente a tutte le navi con i requisiti di cui all’articolo 155 del testo unico, conseguiti entro la chiusura del periodo d’imposta e si considera perfezionata quando viene trasmessa all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità adottate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima.
              In caso di gruppi di imprese, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto, l’opzione è esercitata, relativamente a tutte le navi utilizzate, oltre che dalla società controllante, anche da tutte le società controllate, che la comunicano alla società controllante mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
              Dunque, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto ministeriale, l’opzione può essere individuale o del gruppo e, in ogni caso, deve essere relativa a tutte le navi utilizzate con i requisiti dell’art. 155 del Tuir. Resta, pertanto, escluso che l’opzione sia esercitata dalla singola impresa con riferimento solo ad alcune navi utilizzate ovvero l’eventualità che siano poste in essere manovre elusive per orientare il regime agevolato sulle sole navi “in utile” mantenendo, all’interno del gruppo, la possibilità di deduzione delle spese relative alle navi in perdita.
              Quanto alle modalità di inoltro, l’opzione esercitata, individuale o di gruppo, dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità che saranno adottate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima. Nel caso di gruppo d’imprese, tuttavia, la comunicazione all’Agenzia dovrà essere effettuata unicamente dalla controllante.
              Ai sensi dell’art. 160, comma 1, del Tuir i soggetti che esercitano l’opzione di cui all’art. 155 non possono esercitare anche quella per il consolidato nazionale e mondiale di cui alle sezioni II e III del titolo secondo, né in qualità di controllanti né di controllate. Si tratta di un’importante previsione che sancisce l’alternatività del regime della Tonnage tax rispetto a quello della tassazione di gruppo e che deve essere attentamente vagliata con particolare riguardo agli effetti di nuove e diverse opzioni che vengano esercitate da imprese facenti parte dello stesso gruppo.
              Al riguardo, l’art. 3 comma 4, del decreto ministeriale, stabilisce che per il periodo d’imposta in cui non era in vigore il regime di Tonnage tax, se un’impresa che fa parte di un gruppo che ha aderito al consolidato nazionale o mondiale decide successivamente di optare per la Tonnage tax, tale impresa può esercitare l’opzione per quest’ultimo regime in alternativa a quelli di consolidato con conseguente applicazione delle norme sull’interruzione dei regimi di consolidato previsti dalle disposizioni vigenti.
              Infine, con riferimento al termine per esercitare l’opzione per il regime agevolato, l’art. 155, comma 1, del Tuir lo ha stabilito entro tre mesi dall’inizio del periodo d’imposta a partire dal quale il contribuente intende fruirne. Al riguardo, si osserva che per effetto di quanto recentemente previsto dal D.P.C.M. 5 luglio 2005, per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi, il termine per l’esercizio dell’opzione è stato differito “entro la fine del periodo d’imposta”.

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                Originariamente inviato da rosita83 Visualizza il messaggio
                per la nr 3 penso (speriamo di aver riflettuto bene...) la risp dovrebbe essere la b in quanto per parlare di stabile organizzazione è necessario che ci sia una sede fissa di affari per mezzo della quale 'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato...

                mi raccomando correggetemi....
                In merito alla risposta C, a mio parere la fregatura sta nel punto dove si dice "promuove pacchetti vacanza", che mi sa tanto di attività puramente promozionale. Ci fosse stato scritto "vendita di pacchetti vacanza" non avrei esitato a dare quella risposta. Io opto per la risposta nr. 4 (nessuna delle precedenti)
                Comunque bella domanda bravo Cristian
                P.s. carina la domanda sul tonnage tax (tassa sui tonni...e sui merluzzi!!)

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                  Per domanda n. 3 secondo me è la D: nessuna delle precedenti..
                  sarebbe stata la B qualore l'attività nn fosse stata solo di promozione, ovvero non costituisce di per sé stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati e informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi
                  ”. Ne consegue che le apparecchiature elettroniche (tra cui anche il server) costituiranno stabile organizzazione soltanto nel caso in cui siano utilizzate in modo significativo ed essenziale per lo scambio di beni e servizi ovvero per lo svolgimento di una concreta attività non ausiliaria o preparatoria secondo la disposizione generale del comma 1. Dal breve principio enunciato sembrerebbe che il server, attraverso cui l’impresa non residente (proprietaria del server) gestisce esclusivamente via Internet l’insieme delle sue attività ovvero la ricerca del cliente, la conclusione del contratto, il pagamento nonché la consegna della merce, costituisca una stabile organizzazione.
                  Si legga anche la Risoluzione del 28/05/2007 n. 119 AE.

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                    Andrea perchè non la 1?
                    Ultima modifica di anto78; 28-11-2011, 16:46.

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                      Originariamente inviato da chiaralauri Visualizza il messaggio
                      Per domanda n. 3 secondo me è la D: nessuna delle precedenti..
                      sarebbe stata la B qualore l'attività nn fosse stata solo di promozione, ovvero non costituisce di per sé stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati e informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi
                      ”. Ne consegue che le apparecchiature elettroniche (tra cui anche il server) costituiranno stabile organizzazione soltanto nel caso in cui siano utilizzate in modo significativo ed essenziale per lo scambio di beni e servizi ovvero per lo svolgimento di una concreta attività non ausiliaria o preparatoria secondo la disposizione generale del comma 1. Dal breve principio enunciato sembrerebbe che il server, attraverso cui l’impresa non residente (proprietaria del server) gestisce esclusivamente via Internet l’insieme delle sue attività ovvero la ricerca del cliente, la conclusione del contratto, il pagamento nonché la consegna della merce, costituisca una stabile organizzazione.
                      Si legga anche la Risoluzione del 28/05/2007 n. 119 AE.
                      OK!Grazie..

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