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    scusate, l'ultima richiesta: postate le risposte dei vecchi quiz delle preselettive 2007 e 2008.
    Grazie.

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      Tra gli "atti di convalescenza" emanati dalla P.A. per sanare un atto illegittimo rientra:

      A. La ratifica

      B. La Conversione

      C. La consolidazione


      Non mi rispondete a monosillabe perchè altrimenti nn vi do la soluzione!!!
      Ultima modifica di chiaralauri; 24-11-2011, 15:19.

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        conti finanziari DARE + AVERE -
        disponibilità liquide
        debiti e crediti-fatture da emettere/ricevere
        ratei attivi e passivi (presunti)
        fondi di ammortamento
        fondi per rischi e oneri

        conti economici DARE - AVERE +
        costi e ricavi plutiennali=immobilizzazioni
        rimanenze
        risconti attivi e passivi (da rinviare)
        patrimonio netto =capitale sociale (conferimenti)
        utile
        perdita
        riserve (legale,statutaria,per azioni proprie,per sovrappr.di azioni)

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          Originariamente inviato da chiaralauri Visualizza il messaggio
          Tra gli "atti di convalescenza" emanati dalla P.A. per sanare un atto illegittimo rientra:

          A. La ratifica

          B. La Conversione

          C. La consolidazione


          Non mi rispondete a monosillabe perchè altrimenti nn vi do la soluzione!!!
          E' la A
          ( e questo lo sapevo "a monosillabi" poi però ho cercato anche la spiegazione):
          "Mentre attraverso le figure conservative si tende a rendere l’atto amministrativo inattaccabile dai ricorsi giurisdizionali, attraverso la cd. convalescenza dell’atto amministrativo l’Autorità amministrativa – nell’ambito del potere di autotutela – adotta statuizioni volte a porre rimedio all’invalidità eventualmente riscontrata negli atti, eliminando il vizio che inficia gli stessi.
          Rientrano nel novero della cd. convalescenza dell’atto amministrativo la convalida, e la ratifica (vi è la sanatoria che esula dalla causa).

          La convalida è una manifestazione di volontà emessa dalla stessa autorità amministrativa che ha emanato l’atto invalido intesa a eliminare il vizio che ha inficiato l’atto. La possibilità di convalida dell’atto annullabile è ora espressamente sancita dalla legge n. 15/05 di riforma della legge n.241/1990, laddove all’art. 21 nonies, comma 2, prevede la facoltà di convalidare il provvedimento annullabile, alla presenza di ragioni di pubblico interesse ed entro un termine ragionevole.
          La convalida amministrativa non esclude la possibilità di ritiro da parte della P.A. della stessa convalida per esigenze prioritarie di interesse pubblico e in tal caso, l’eventuale annullamento dell’atto di convalida non determina anche l’annullamento dell’atto convalidato.

          La ratifica è invece una species del genus della convalida e consiste nel sanare l’atto viziato da incompetenza relativa, in quanto l’incompetenza assoluta comporta la nullità totale dell’atto come adottato. La ratifica si sostanzia nell’appropriazione di un atto emesso da un organo incompetente da parte dell’organo competente.


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            Tra gli "atti di convalescenza" emanati dalla P.A. per sanare un atto illegittimo rientra:

            A. La ratifica

            B. La Conversione

            C. La consolidazione

            Gli atti illegittimi della PA, in via di autotutela, possono formare l'oggetto di atti di ritiro ovvero possono essere confermati e sanati mediante atti di convalescenza (convalida, ratifica, sanatoria) o per effetto del generale principio di conservazione che si estrinseca nella consolidazione dell'atto per effetto della sua inoppugnabilità, nell'acquiescenza del privato agli effetti dell'attività amministrativa illegittima nonché nella conversione dell'atto amministrativo illegittimo (al principio della conversione va ricondotta anche la conferma - propria e impropria - dell'atto amministrativo legittimo).
            La convalida è l'atto con il quale la P.A. sana i vizi relativi ad un precedente atto amministrativo illegittimo. L'art. 21 della L. n. 241/1990 prevede, in via generale, la convalida stabilendo che essa possa sempre essere adottata dalla Pa in alternativa all'annullamento dell'atto illegittimo, allorché sussista un interesse alla conservazione dell'atto ed entro un termine ragionevole. L'atto di convalida deve menzionare l'atto da convalidare, il vizio da cui è affetto l'atto e la volontà di convalidarlo sanando il vizio indicato (ad esempio integrando la motivazione, eliminando clausole invalidanti ecc. ecc.).
            La convalida deve avere ad oggetto atti annullabili che non siano stati ancora annullati e relativamente ai quali l'autorità che abbia emanato l'atto da convalidare sia dotata ancora del relativo potere.
            La ratifica è l'atto con il quale l'autorità astrattamente competente conferma l'atto (e i relativi effetti) adottato da autorità incompetente dello stesso ramo. A differenza della convalida, la ratifica attiene solo al vizio dell'incompetenza ed è un potere che possiede solo un organo diverso da quello che ha posto in essere l'atto da ratificare.
            La sanatoria è l'atto con il quale l'atto originariamente privo di requisiti o presupposti di legittimità, viene munito, ex post, di tali requisiti. La sanatoria si identifica, dunque, con l'atto che, nel singolo caso, è stato omesso; si può, dunque, trattare di proposte, approvazioni, autorizzazioni o accertamenti tecnici.

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              l'atto amm. annullbile,anzichè ritirato,può essere sanato,con una successuva manifestazione di volontà della pa.
              la convalescenza elimina il vizio direttamente
              la conservazione rende l'atto viziato cmq inattaccabile.
              convalida,ratifica e sanatoria sono tutti atti di convalescenza.
              convalida: si ha un atto nuovo ed autonomo,con cui si elimina il vizio di legittimità dell'atto invalido emanato dalla stessa autorità;
              ratifica: si elimina il vizio di incompetenza relativa;
              sanatoria: la pa sana l'atto ex post,facendo verificare in seguito il presupposto che mancava e che faceva venir meno la legittimità dll'atto.
              perciò la ratifica è la risp al tuo quesito.

              gli atti di conservazione (consolidazione,acquiescienza,conservazione e conferma) rendono l'atto inattaccabile da ricorsi xchè:
              o è decorso il termine x ricorrere,o il soggetto privato mostra di essere d'accordo col provvedim invalido,quindi non ha interesse ad impugnarlo,o l'atto invalido viene convertito in un altro,valido,che ha gli stessi requisiti di forma e sostanza (ma il precedente resta cmq invalido) o la pa ripete la sua volontà in un altro atto,diverso dal precedente invalido,dandone conferma.
              ratifica:

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                Originariamente inviato da chiaralauri Visualizza il messaggio
                Tra gli "atti di convalescenza" emanati dalla P.A. per sanare un atto illegittimo rientra:

                A. La ratifica

                B. La Conversione

                C. La consolidazione


                Non mi rispondete a monosillabe perchè altrimenti nn vi do la soluzione!!!
                Provo a rispondere

                La Ratifica è un atto di convalescenza. Si rientra nell'ambito dell'autotutela della PA e si tratta di un provvedimento nuovo, autonomo e costitutivo mediante il quale la PA elimina il vizio di incompetenza relativa, riappropriandosi di un atto emanato da un'autorità incompetente ma appartenente allo stesso ramo.

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                  Bravi ragazzi! a questo punto è inutile che rispondo pure io!

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                    bellissimo!!!questo forum è utilissimo x ripetere,complimenti a tutti!!

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                      quando il valore netto contabile è superiore al valore che risulta dalla dismissione, si ha....??

                      sopravvenienza passiva

                      minusvalenza

                      plusvalenza

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