Buongiorno a tutti e bravi per la partecipazione al quiz
ognuno ha detto la sua, pertanto risponderò a ciascuno di voi in modo tale da evidenziare ciò che non andava nelle specifiche risposte.
Premesso che siete stati bravi nell'affrontare un argomento "fuori libri", anticipo che nonostante siano stati toccati diversi aspetti della problematica, NESSUNO ha però ha evidenziato alcuni dubbi che nascevano DALLA DOMANDA, e cioè:
UNA SOCIETA' E' OBBLIGATA A CHIUDERE IL CONTO FATTURE DA RICEVERE???? E SE SI, QUANDO???? (NON IMPORTA COME, PERCHE' E' UNA SCRITTURA SEMPLICE DI CONTABILITA')
QUINDI IL VERO PROBLEMA (CHE ESISTE NELLA REALTA' ED E' ANCHE DIFFUSO) E' QUALE COMPORTAMENTO DEVE ASSUMERE LA SOCIETA' QUANDO NON RICEVE LA FATTURA OLTRE I NORMALI TEMPI??? MA QUALI SONO I NORMALI TEMPI???
COME VEDETE NON ERA SEMPLICE PERCHE' NON SI TRATTAVA DI INDICARE SOLO LA SCRITTURA CONTABILE DI CHIUSURA DEL CONTO FATTURE DA RICEVERE, MA SOPRATTUTTO VALUTARE LA NATURA DEL SERVIZIO (CHE HO INDICATO CHIARAMENTE) PER POI DETERMINARE IL SUO NATURALE TEMPO DI PRESCRIZIONE!!!!!
E' QUESTO L'ELEMENTO DISCRIMINANTE CHE DETERMINA IL MOMENTO DI CHIUSURA DEL CONTO A FATTURE DA RICEVERE (OVVIAMENTE NON ANCORA RICEVUTE, E TRATTANDOSI DI UN SERVIZIO NON ANCORA PAGATE!) CHE VANNO GIRATE A SOPRAVVENIENZA ATTIVA.
mi spiego:
quando nel 2008 la società alfa ha ricevuto il servizio, lo ha spesato per il principio di competenza in attesa della fattura, OVVIAMENTE NON PAGA NULLA.
al 31.12.2008 non avendo ancora avuto la fattura, fa la scrittura di assestamento costo a ft da ricevere (debito vs. la società di revisione per un servizio già ricevuto ma non ancora pagato) e resta in attesa.
Nel 2009 non riceve la fattura, cosi non tocca il conto ft. da ricevere.
Nel 2010 non riceve la fattura, cosi non tocca il conto ft. da ricevere.
La società non ha nessun interesse (civilistico) a reclamare la fattura, per non pagare i 250.000 euro, ma ha degli obblighi di tipo fiscale.
Prima di tutto per l'IVA, l'art. 6, comma 8 e 9 del 471/97 (sanzioni) statuisce che se l'acquirente non ha ricevuto la fattura ENTRO 4 MESI dalla data di effettuzione dell'operazione, DEVE presentare al competente ufficio AE, ENTRO 30 giorni successivi, un documento AUTOFATTURA, in duplice esemplare, contenente le indicazioni (elementi obbligatori) indicati all'rt. 21 DPR 633/72 e contemporaneamente VERSARE tramite F24 la relativa imposta ed allegare copia del versamento. Dopo che l'Ufficio ha annotato su una copia della autofattura che il versamento è effettivamente avvenuto, la società ANNOTA NEL REGISTRO IVA ACQUISTA LA MEDESIMA IMPOSTA per la regolare detrazione.
Ai fini IIDD, invece si fa riferimento alla NATURA SCADENZA DEI CREDITI (DEBITI) COMMERCIALI (PRESCRIZIONE) CHE VARIA A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO:
solo a titolo esemplificativo:
Pertanto la società deve girare la fattura da ricevere a sopravvenienza attiva TASSABILE entro 3 anni.
Se eventualmente dopo i 3 anni riceve il documento, potrà effettuare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (per evitare doppia tassazione).
Siccome la società all'atto della chiusura della verifica non ha operato nessuna registrazione in contabilità 2011 della sopravvenienza di cui sopra, si procede al recupero a tassazione nel PVC (praticamente è come se facessi io l'iscrizione della sopravvenienza attiva).
ognuno ha detto la sua, pertanto risponderò a ciascuno di voi in modo tale da evidenziare ciò che non andava nelle specifiche risposte.
Premesso che siete stati bravi nell'affrontare un argomento "fuori libri", anticipo che nonostante siano stati toccati diversi aspetti della problematica, NESSUNO ha però ha evidenziato alcuni dubbi che nascevano DALLA DOMANDA, e cioè:
UNA SOCIETA' E' OBBLIGATA A CHIUDERE IL CONTO FATTURE DA RICEVERE???? E SE SI, QUANDO???? (NON IMPORTA COME, PERCHE' E' UNA SCRITTURA SEMPLICE DI CONTABILITA')
QUINDI IL VERO PROBLEMA (CHE ESISTE NELLA REALTA' ED E' ANCHE DIFFUSO) E' QUALE COMPORTAMENTO DEVE ASSUMERE LA SOCIETA' QUANDO NON RICEVE LA FATTURA OLTRE I NORMALI TEMPI??? MA QUALI SONO I NORMALI TEMPI???
COME VEDETE NON ERA SEMPLICE PERCHE' NON SI TRATTAVA DI INDICARE SOLO LA SCRITTURA CONTABILE DI CHIUSURA DEL CONTO FATTURE DA RICEVERE, MA SOPRATTUTTO VALUTARE LA NATURA DEL SERVIZIO (CHE HO INDICATO CHIARAMENTE) PER POI DETERMINARE IL SUO NATURALE TEMPO DI PRESCRIZIONE!!!!!
E' QUESTO L'ELEMENTO DISCRIMINANTE CHE DETERMINA IL MOMENTO DI CHIUSURA DEL CONTO A FATTURE DA RICEVERE (OVVIAMENTE NON ANCORA RICEVUTE, E TRATTANDOSI DI UN SERVIZIO NON ANCORA PAGATE!) CHE VANNO GIRATE A SOPRAVVENIENZA ATTIVA.
mi spiego:
quando nel 2008 la società alfa ha ricevuto il servizio, lo ha spesato per il principio di competenza in attesa della fattura, OVVIAMENTE NON PAGA NULLA.
al 31.12.2008 non avendo ancora avuto la fattura, fa la scrittura di assestamento costo a ft da ricevere (debito vs. la società di revisione per un servizio già ricevuto ma non ancora pagato) e resta in attesa.
Nel 2009 non riceve la fattura, cosi non tocca il conto ft. da ricevere.
Nel 2010 non riceve la fattura, cosi non tocca il conto ft. da ricevere.
La società non ha nessun interesse (civilistico) a reclamare la fattura, per non pagare i 250.000 euro, ma ha degli obblighi di tipo fiscale.
Prima di tutto per l'IVA, l'art. 6, comma 8 e 9 del 471/97 (sanzioni) statuisce che se l'acquirente non ha ricevuto la fattura ENTRO 4 MESI dalla data di effettuzione dell'operazione, DEVE presentare al competente ufficio AE, ENTRO 30 giorni successivi, un documento AUTOFATTURA, in duplice esemplare, contenente le indicazioni (elementi obbligatori) indicati all'rt. 21 DPR 633/72 e contemporaneamente VERSARE tramite F24 la relativa imposta ed allegare copia del versamento. Dopo che l'Ufficio ha annotato su una copia della autofattura che il versamento è effettivamente avvenuto, la società ANNOTA NEL REGISTRO IVA ACQUISTA LA MEDESIMA IMPOSTA per la regolare detrazione.
Ai fini IIDD, invece si fa riferimento alla NATURA SCADENZA DEI CREDITI (DEBITI) COMMERCIALI (PRESCRIZIONE) CHE VARIA A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO:
solo a titolo esemplificativo:
- Per i vizi su acquisti di beni il termine temporale per la contestazione è di otto giorni dalla scoperta. La prescrizione del diritto interviene dopo un anno dall’acquisto (art.1490 Cod. Civ.). Tale termine riguarda gli acquisti in generale (anche tra privati). Quando l’acquirente è un consumatore e il venditore un negozio - o comunque una ditta - i termini cambiano (cfr. più avanti).
- Il diritto di recesso su acquisti e contratti avvenuti o conclusi fuori dai locali commerciali del venditore o a distanza decade dopo dieci giorni.
- Diritto di recesso da una polizza vita: trenta giorni dalla firma.
- La contestabilità degli estratti conto bancari puuò essere esercitata entro sessanta giorni dal ricevimento (art.119 d.lgs.385/93). Nei casi di errori di scritturazione, calcolo, omissioni e duplicazioni il termine è di sei mesi dalla ricezione (decadenza del diritto sancita dal codice civile art. 1832). Per errori sostanziali (per esempio spese non dovute per contratto od in generale addebiti indebiti, errata applicazione degli interessi, etc.), il termine può arrivare anche a dieci anni (cfr. sentenze Cassazione civile 8989/97 e 10185/94). Questa regola vale anche per la Banca riguardo agli accreditamenti indebiti, quindi il termine cautelativo di conservazione degli estratti conto è di 10 anni.
- Vizi su beni acquistati da consumatori. Per contestare: due mesi dalla scoperta. Prescrizione del diritto: ventisei mesi dall’acquisto.
- Fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere (o per servizi di alloggio con o senza pensione) sei mesi. E’ il termine di prescrizione presuntiva entro il quale l’albergatore può richiedere il pagamento del vitto e dell’alloggio.
- Assegni (azioni di regresso) sei mesi (art.75 Regio Decreto 1736/1933). Le azioni di regresso fatte contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrivono in sei mesi dallo scadere del termine di presentazione dell’assegno al pagamento. Quelle fatte tra i diversi obbligati al pagamento dell’assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi calcolati dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l’assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata fatta contro di lui.
- Rate di premi di assicurazioni un anno (art.2952 c.c.). Decorre dalla scadenza delle rate ed è il termine entro il quale sono richiedibili i pagamenti. Se la ricevuta è servita come detrazione fiscale in una denuncia dei redditi, allora va conservata per 5 anni.
- Diritto alla provvigione dei mediatori: un anno (art.2950 c.c) dall’evento che fa scaturire il diritto, per gli immobili la firma del compromesso.
- Compensi degli ufficiali giudiziari: un anno.
- Compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone (anche riguardo i mezzi pubblici di linea): un anno a decorrere dall’arrivo a destinazione della persona o dal giorno in cui è avvenuta (o doveva avvenire) la consegna della cosa. Il termine è di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.
- Contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli: due anni dall’evento (art.2947 c.c.). Se vi è un reato per il quale la legge prevede una prescrizione più lunga, si applica quella.
- Contestazione danni e vizi su contratti di appalto: denuncia entro sessanta dalla scoperta. Prescrizione: due anni (art.1667 c.c.). La prescrizione decorre dalla consegna dell’opera.
- Parcelle di professionisti (notai, avvocati e commercialisti, etc.): tre anni. Il termine decorre, in generale, dalla prestazione. Per gli avvocati può decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall’accordo conciliativo o dalla revoca del mandato. Per tutti gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.
- Cambiali (tratte e pagherò): tre anni a decorrere dalla scadenza. E’ il termine in cui si prescrive il diritto all’azione cambiaria diretta fatta nei confronti dell’accettante o dei suoi garanti. Nel caso di azioni cambiarie di regresso, ovvero verso il traente o i giranti, il termine è di un anno dal protesto o dalla scadenza.
- Acquisti in genere: almeno cinque anni. Un’azienda ha cinque anni di tempo per richiedere il pagamento di merci o prestazioni.
- Bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono), nonché tutto ciò che dev’essere pagato in riferimento all’anno o alla frazione di anno: cinque anni a partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine è di dieci anni.
- Affitti, pigioni e ogni altro onere legato alla locazione: cinque anni. Attenzione, ci sono delle sentenze (es. Cassazione n.5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un termine inferiore - di due anni - per il rimborso del credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone.
- Spese condominiali: cinque anni.
- Contestazione del danno derivante da fatto illecito, doloso o colposo: cinque anni.
- Rate di mutuo o finanziamento e - in generale - pagamenti rateali: cinque anni. Il termine valido ai fini fiscali è di cinque anni dalla scadenza. Per quanto riguarda i rapporti con la Banca, però, è bene conservare tutta la documentazione del mutuo (contratto e ricevute di pagamento) per dieci anni dalla sua scadenza.
- Interessi su obbligazioni pecuniarie: cinque anni.
- Fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori: dieci anni dal compimento della prestazione. Si tratta del termine di prescrizione ordinaria applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. E’ il tempo consigliato di conservazione delle prove di pagamento dei conti dei vari artigiani (elettricisti, meccanici, etc.).
- Canone RAI: dieci anni dalla scadenza. Il canone Rai, così come la quasi generalità dei tributi, si prescrive con il decorso di dieci anni. Il periodo decorre dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto il canone.
- ecc...
Pertanto la società deve girare la fattura da ricevere a sopravvenienza attiva TASSABILE entro 3 anni.
Se eventualmente dopo i 3 anni riceve il documento, potrà effettuare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (per evitare doppia tassazione).
Siccome la società all'atto della chiusura della verifica non ha operato nessuna registrazione in contabilità 2011 della sopravvenienza di cui sopra, si procede al recupero a tassazione nel PVC (praticamente è come se facessi io l'iscrizione della sopravvenienza attiva).
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