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    Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggio
    per giovana vanesa: quella è una domanda del 2009, mi ricordo, io avevo risposto la b ed era giusta (controllata presso l'AE) ne sono certa al 99%.
    si anch'io nella simulazione del libro e sul software ho sempre risposto b perchè x il cambio di resedenza si ha tempo fino a 18 mesi, è il libro che da' risposta sbagliata.

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      gazzetta non ancora pubblicata....quindi??

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        Originariamente inviato da Giovana Vanesa Visualizza il messaggio
        si anch'io nella simulazione del libro e sul software ho sempre risposto b perchè x il cambio di resedenza si ha tempo fino a 18 mesi, è il libro che da' risposta sbagliata.
        grazie x la conferma!!

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          Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggio
          per giovana vanesa: quella è una domanda del 2009, mi ricordo, io avevo risposto la b ed era giusta (controllata presso l'AE) ne sono certa al 99%.
          Già... è giusta la B (100%), è il libro e il software che sbagliano...capita.. non prendiamolo x oro colato, l'hanno buttato giù velocemente e ci son parecchi errori...

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            Ho un dubbio sulla risposta di una domanda del 12ottobre... In particolare:

            Domanda n. 31

            Tizio deve a Caio una somma di denaro da pagare entro la fine del mese al domicilio del creditore. Alla scadenza, Tizio è inadempiente. Quale atto deve compiere il creditore Caio per costituire Tizio in mora?
            1) Un'intimazione a pagare fatta per iscritto.
            2) Nessuno, perché il debitore Caio è già in mora per il solo fatto del ritardo.
            3) Un invito ad adempiere entro 3 giorni, trascorsi i quali il debitore è in mora.

            Risposta esatta: 2


            Secondo l'art. 1219 - Costituzione in mora:

            Il debitore costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160).

            Non necessaria la costituzione in mora:

            1) quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);

            2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;

            3) quando scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.

            Considerando il primo comma, io risponderei 1

            Voi che dite?

            P.

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              Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggio
              riformulo la domanda:quando parlate di manualone è il simone o il maggioli?thanks!
              Credo sia indifferente il manuale dal quale si vuole studiare la materia, tanto di statistica vanno fissate le nozioni base.

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                Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggio
                riformulo la domanda:quando parlate di manualone è il simone o il maggioli?thanks!
                indifferente!!!io ho studiato sul simone ma vale lo stesso per ki ha studiato sul maggioli

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                  Originariamente inviato da Paolino Visualizza il messaggio

                  Tizio deve a Caio una somma di denaro da pagare entro la fine del mese al domicilio del creditore. Alla scadenza, Tizio è inadempiente. Quale atto deve compiere il creditore Caio per costituire Tizio in mora?
                  1) Un'intimazione a pagare fatta per iscritto.
                  2) Nessuno, perché il debitore Caio è già in mora per il solo fatto del ritardo.
                  3) Un invito ad adempiere entro 3 giorni, trascorsi i quali il debitore è in mora.


                  Secondo l'art. 1219 - Costituzione in mora:

                  Il debitore costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160).

                  Non necessaria la costituzione in mora:
                  .....
                  3) quando scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.

                  Considerando il primo comma, io risponderei 1

                  Voi che dite?

                  P.
                  Se la prestazione DEVE essere eseguita presso il domicilio del creditore il debitore è in mora senza che il creditore faccia nulla, basta che siano scaduti i termini. punto 3
                  Da cui la risposta esatta la 2
                  o no?
                  Ultima modifica di virgilio71; 14-10-2011, 18:19.

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                    Originariamente inviato da Paolino Visualizza il messaggio
                    Ho un dubbio sulla risposta di una domanda del 12ottobre... In particolare:

                    Domanda n. 31

                    Tizio deve a Caio una somma di denaro da pagare entro la fine del mese al domicilio del creditore. Alla scadenza, Tizio è inadempiente. Quale atto deve compiere il creditore Caio per costituire Tizio in mora?
                    1) Un'intimazione a pagare fatta per iscritto.
                    2) Nessuno, perché il debitore Caio è già in mora per il solo fatto del ritardo.
                    3) Un invito ad adempiere entro 3 giorni, trascorsi i quali il debitore è in mora.

                    Risposta esatta: 2


                    Secondo l'art. 1219 - Costituzione in mora:

                    Il debitore costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160).

                    Non necessaria la costituzione in mora:

                    1) quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);

                    2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;

                    3) quando scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.

                    Considerando il primo comma, io risponderei 1

                    Voi che dite?

                    P.
                    anche io in base a ciò che è scritto nel primo comma risponderei la 1

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                      Originariamente inviato da Paolino Visualizza il messaggio
                      Ho un dubbio sulla risposta di una domanda del 12ottobre... In particolare:

                      Domanda n. 31

                      Tizio deve a Caio una somma di denaro da pagare entro la fine del mese al domicilio del creditore. Alla scadenza, Tizio è inadempiente. Quale atto deve compiere il creditore Caio per costituire Tizio in mora?
                      1) Un'intimazione a pagare fatta per iscritto.
                      2) Nessuno, perché il debitore Caio è già in mora per il solo fatto del ritardo.
                      3) Un invito ad adempiere entro 3 giorni, trascorsi i quali il debitore è in mora.

                      Risposta esatta: 2


                      Secondo l'art. 1219 - Costituzione in mora:

                      Il debitore costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160).

                      Non necessaria la costituzione in mora:

                      1) quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);

                      2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;

                      3) quando scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.

                      Considerando il primo comma, io risponderei 1

                      Voi che dite?

                      P.
                      è giusta la 2 xchè la domanda dice esplicitamente che la somma va pagata a casa del creditore e il codice civile afferma che quando è scaduto il termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore nn c'è bisogno dell'intimazione o richiesta scritta.

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