Originariamente inviato da giada06
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da Giovana Vanesa Visualizza il messaggiosi anch'io nella simulazione del libro e sul software ho sempre risposto b perchè x il cambio di resedenza si ha tempo fino a 18 mesi, è il libro che da' risposta sbagliata.
Commenta
-
Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggioper giovana vanesa: quella è una domanda del 2009, mi ricordo, io avevo risposto la b ed era giusta (controllata presso l'AE) ne sono certa al 99%.
Commenta
-
Ho un dubbio sulla risposta di una domanda del 12ottobre... In particolare:
Domanda n. 31
Tizio deve a Caio una somma di denaro da pagare entro la fine del mese al domicilio del creditore. Alla scadenza, Tizio è inadempiente. Quale atto deve compiere il creditore Caio per costituire Tizio in mora?
1) Un'intimazione a pagare fatta per iscritto.
2) Nessuno, perché il debitore Caio è già in mora per il solo fatto del ritardo.
3) Un invito ad adempiere entro 3 giorni, trascorsi i quali il debitore è in mora.
Risposta esatta: 2
Secondo l'art. 1219 - Costituzione in mora:
Il debitore costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160).
Non necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;
3) quando scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.
Considerando il primo comma, io risponderei 1
Voi che dite?
P.
Commenta
-
Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggioriformulo la domanda:quando parlate di manualone è il simone o il maggioli?thanks!
Commenta
-
Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggioriformulo la domanda:quando parlate di manualone è il simone o il maggioli?thanks!
Commenta
-
Originariamente inviato da Paolino Visualizza il messaggio
Tizio deve a Caio una somma di denaro da pagare entro la fine del mese al domicilio del creditore. Alla scadenza, Tizio è inadempiente. Quale atto deve compiere il creditore Caio per costituire Tizio in mora?
1) Un'intimazione a pagare fatta per iscritto.
2) Nessuno, perché il debitore Caio è già in mora per il solo fatto del ritardo.
3) Un invito ad adempiere entro 3 giorni, trascorsi i quali il debitore è in mora.
Secondo l'art. 1219 - Costituzione in mora:
Il debitore costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160).
Non necessaria la costituzione in mora:
.....
3) quando scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.
Considerando il primo comma, io risponderei 1
Voi che dite?
P.
Da cui la risposta esatta la 2
o no?Ultima modifica di virgilio71; 14-10-2011, 18:19.
Commenta
-
Originariamente inviato da Paolino Visualizza il messaggioHo un dubbio sulla risposta di una domanda del 12ottobre... In particolare:
Domanda n. 31
Tizio deve a Caio una somma di denaro da pagare entro la fine del mese al domicilio del creditore. Alla scadenza, Tizio è inadempiente. Quale atto deve compiere il creditore Caio per costituire Tizio in mora?
1) Un'intimazione a pagare fatta per iscritto.
2) Nessuno, perché il debitore Caio è già in mora per il solo fatto del ritardo.
3) Un invito ad adempiere entro 3 giorni, trascorsi i quali il debitore è in mora.
Risposta esatta: 2
Secondo l'art. 1219 - Costituzione in mora:
Il debitore costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160).
Non necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;
3) quando scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.
Considerando il primo comma, io risponderei 1
Voi che dite?
P.
Commenta
-
Originariamente inviato da Paolino Visualizza il messaggioHo un dubbio sulla risposta di una domanda del 12ottobre... In particolare:
Domanda n. 31
Tizio deve a Caio una somma di denaro da pagare entro la fine del mese al domicilio del creditore. Alla scadenza, Tizio è inadempiente. Quale atto deve compiere il creditore Caio per costituire Tizio in mora?
1) Un'intimazione a pagare fatta per iscritto.
2) Nessuno, perché il debitore Caio è già in mora per il solo fatto del ritardo.
3) Un invito ad adempiere entro 3 giorni, trascorsi i quali il debitore è in mora.
Risposta esatta: 2
Secondo l'art. 1219 - Costituzione in mora:
Il debitore costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160).
Non necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;
3) quando scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.
Considerando il primo comma, io risponderei 1
Voi che dite?
P.
Commenta
Commenta