Originariamente inviato da Rik80
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Infatti secondo l'articolo 21 "Determinazione dell’imposta per gli altri redditi tassati separatamente " al comma 3 tuir, si legge:
" Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l’aliquota stabilita all’art. 11 per il primo scaglione di reddito."
cioè solo: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
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