Originariamente inviato da Frankie85
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Altroché se esiste la condanna alle spese per lite temeraria, giovane collega. Ti consiglio di dare uno sguardo alle modifiche apportate al nuovo codice del processo amm.vo nel 2011 in particolare all'articolo 26. Secondo la nuova formulazione della norma, adesso il giudice ha l’obbligo – non più la facoltà – di condannare d’ufficio la parte soccombente; affinchè scatti la condanna, non è più sufficiente una decisione fondata su “ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati”, ma è necessario che la parte soccombente abbia “agito o resistito temerariamente in giudizio”; inoltre, la sanzione pecuniaria non è più determinata in via equitativa, ma in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio; infine, la sanzione non è versata a favore di controparte, ma al bilancio dello Stato, per essere finalizzata al funzionamento della Giustizia Amministrativa.

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