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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    ciao a tutti, studiando tributario mi chiedevo: per quanto riguarda la tassazione sui redditi da capitale dal 1 gennaio 2012 si parla di una sola aliquota al 20%, ma solo per quanto riguarda interessi e proventi maturati da questa data....(+ o - sintetizzando all'n)....venendo al dunque la preparazione sulla materia prevede quindi conoscenza della normativa ante e post? aiutooooo

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      Originariamente inviato da Laura Io ce la devo fare Visualizza il messaggio
      Scusa ma ci sono a intermittenza,
      Articolo 36-bis
      Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti
      1. Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente.
      2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori (1), ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili.
      3. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.
      ok, ma le operazioni esenti e non imponibili non richiedevano la registrazione e fatturazione?? Mentre quelle escluse ne' fatturazione e ne' registrazione?? Ricordo male quindi?

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        Un atto amministrativo affetto da vizi di competenza relativa è suscettibile di:
        a) revoca;
        b) sanatoria;
        c) ratifica.

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          Ciao Ezio, le locazioni di immobili strumentali soggetti ad iva sono soggetti all' imposta di registro:

          -In misura fissa
          -In misura proporzionale
          -In misura speciale

          E' indicata giusta la b, ma non vige il principio di alternativita' dell' iva - Imposta di registro cioe' se grava l' iva l' imposta di registro deve essere in misura fissa??????

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            Originariamente inviato da mario0 Visualizza il messaggio
            Per quali atti la registrazione e' un onere?

            -atti soggetti a registrazione in caso d' uso
            -atti soggetti a registrazione volontaria
            -atti soggetti a registrazione in misura fissa

            E' indicata come risposta esatta la numero 1, qualcuno sa spiegarmi perche'?
            Nelle altre perche' non e' un onere?
            ciao, queste situazioni sono spiegate molto bene nel Tesauro.
            In diritto l'onere è quella situazione giuridica soggettiva del soggetto
            che è tenuto ad un certo comportamento nel proprio interesse perche' in
            mancanza non si produrebbe l'effetto giuridico a lui favorevole.

            Gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso sono gli atti che in vista
            del loro uso amministrativo devono essere registrati.

            Quali sono gli effetti della registrazione?
            1) attestazione dell'esistenza degli atti
            2)attribuzione ad essi di data certa art.2704c.c.
            3)liberalizzazione del rilascio di atti

            Sono :
            1) i contratti formati mediante corrispondenza
            2) le scritture private non autenticate relative ad operazioni soggette ad iva

            Per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso è la legge che stabilisce
            l'obbligo di registrazione, per gli atti non soggetti a registrazione, la registrazione è volontaria.

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              Mario ma che domande sono?

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                Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggio
                Mario ma che domande sono?
                Cosa intendi non capisco?

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                  Originariamente inviato da mario0 Visualizza il messaggio
                  Ciao Ezio, le locazioni di immobili strumentali soggetti ad iva sono soggetti all' imposta di registro:

                  -In misura fissa
                  -In misura proporzionale
                  -In misura speciale

                  E' indicata giusta la b, ma non vige il principio di alternativita' dell' iva - Imposta di registro cioe' se grava l' iva l' imposta di registro deve essere in misura fissa??????
                  E' uun'eccezione relativa agli immobili strumentali, in tal caso l'imposta di registro è proporzionale all'1%

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                    Originariamente inviato da mario0 Visualizza il messaggio
                    Ciao Ezio, le locazioni di immobili strumentali soggetti ad iva sono soggetti all' imposta di registro:

                    -In misura fissa
                    -In misura proporzionale
                    -In misura speciale

                    E' indicata giusta la b, ma non vige il principio di alternativita' dell' iva - Imposta di registro cioe' se grava l' iva l' imposta di registro deve essere in misura fissa??????
                    vedi il D.L. 223 del 4 luglio 2006

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                      Originariamente inviato da mario0 Visualizza il messaggio
                      ok, ma le operazioni esenti e non imponibili non richiedevano la registrazione e fatturazione?? Mentre quelle escluse ne' fatturazione e ne' registrazione?? Ricordo male quindi?

                      Ricordi bene, ma per essere più precisi ti giro questo, salvo smentite :-P:

                      Operazioni escluse o fuori campo dell'IVA

                      Si definiscono "escluse dall'IVA" le operazioni che non solo non sono soggette al pagamento dell'imposta, ma che neppure sono soggette agli adempimenti formali, di regola prescritti anche per le operazioni non soggette all'IVA, quali non imponibili o esenti dall'IVA. Si tratta pertanto di operazioni del tutto estranee dal campo d'applicazione dell'IVA, in quanto prive del requisito oggettivo, soggettivo o territoriale. Per tale motivo non determinano generalmente alcun obbligo in capo a chi le pone in essere. Tuttavia esse devono essere tenute in considerazione in funzione delle disposizione che limitano la detrazione dell'IVA sugli acquisti di beni e servizi afferenti operazioni escluse.


                      Operazioni Esenti dall'IVA

                      Sono esenti dall'IVA alcune categorie di operazioni che non sono assoggettate al pagamento dell'IVA in forza di una espressa disposizione agevolativa. Si tratta di cessioni di beni e prestazioni di servizi ritenute meritevoli, per le scelte di politica economica, di pervenire al consumatore senza aggravio di imposta. Consentono una parziale detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti (c.d. Pro-rata), ma devono sottostare agli adempimenti connessi a questa imposta.


                      Non imponibili

                      Sono definiti non imponibili all'IVA le operazioni che, pur materialmente eseguite in Italia, sono considerate per presunzione di legge come se fossero non eseguite in Italia e quindi non soggette all'IVA per difetto del requisito della territorialità. Tutte le operazioni non imponibili all'IVA sono soggette agli adempimenti formali dell'IVA ( fatturazione, registrazione e dichiarazione). La loro caratteristica, nella disciplina dell'IVA, consiste nei seguenti fatti: non comportano alcuna limitazione al diritto alla detrazione dell'IVA fatta sull'acquisto di beni e di servizi utilizzati per eseguire le operazioni non imponibili; - danno diritto al contribuente di effettuare acquisti, anche intracomunitari, ed esportazioni, senza pagamento dell'IVA in misura corrispondente all'ammontare delle operazioni non imponibili eseguite.


                      Un'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:
                      1. Oggettivo: devono trattarsi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.
                      2. Soggettivo: devono essere effettuate da imprese , artisti o professionisti, nell'esercizio dell'attività.
                      3. Territoriale: devono essere effettuate nel territorio italiano.


                      Se manca anche uno solo di questi requisiti, l'operazione è esclusa dall'IVA. Fa eccezione a tale regola l'ipotesi dell'importazione, per la quale non rileva il criterio soggettivo. Essa è tassata, infatti, anche quando è posta in essere da un soggetto privato.

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