Originariamente inviato da giustizia
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Originariamente inviato da giustiziase ti permetti di accusare gli altri di non essere dei buoni avvocati sei tu la prima ad andare oltre l'oggetto del topic , e non ha senso poi piagnucolare se ti rispondono per le rime...
Stamattina l'amministratore ha cancellato diversi messaggi su questi toni... attenzione perchè chiude la discussione.
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Originariamente inviato da togasana Visualizza il messaggioriporto qui di seguito un'interessante nota scritta a riguardo del caso per cui si discute tanto, nella speranza che se proprio qualcuno debba eccepirla lo faccia in base a valide argomentazioni di diritto.
Nota
1.Il caso deciso.
Alcuni candidati del concorso a 1180 funzionari tributari, selezione pubblica bandita dall'Agenzia delle Entrate, chiedono l'annullamento del successivo bando di concorso per l'assunzione di 825 funzionari tributari nella parte in cui costoro, in quanto idonei alle prime due prove della procedura concorsuale precedente, non sono stati ammessi, dal successivo bando, ad espletare il tirocinio teorico-pratico previsto dalla procedura di assunzione.
Alla base della vertenza giudiziaria tra i ricorrenti e l'Agenzia delle Entrate ci sono le nuove norme che disciplinano le assunzioni nelle agenzie fiscali e che sono codificate nel Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, approvato con delibera n.4 del 30-11-2000 del Comitato Direttivo. Questo regolamento consente di derogare alle norme ordinarie disciplinanti i concorsi pubblici, ossia al DPR n.487/1994 e, infatti, tale regolamento introduce una procedura selettiva costellata da una molteplicità di prove, di diverso contenuto e tendenzialmente rivolte alla verifica delle capacità tecnico professionali richieste dall'Agenzia.
Infatti l'assunzione nelle agenzie fiscali è preceduta da una vero e proprio procedimento a “formazione progressiva” costituito da ben quattro prove tecnico professionali: 1)una prova tecnico professionale a risposta chiusa (quiz sulle materie oggetto delle funzioni da assumere); 2)una prova oggettivo attitudinale (quiz a risposta chiusa tendenti a verificare le capacità logiche e la prontezza dei candidati); 3)un tirocinio teorico pratico (esperienza sul luogo di lavoro necessario a valutare “sul campo” il candidato); 4) una prova orale (necessaria alla valutazione dei meccanismi e dei sistemi tributari appresi durante il tirocinio).
I ricorrenti avevano superato le prime due prove, ossia avevano superato la soglia di idoneità racchiusa in 24/30, ma non erano stati ammessi al tirocinio teorico pratico (la terza prova) in quanto non erano rientrati nel numero degli ammessi previsti dal bando (il numero dei posti messo a concorso aumentati del 40%). Con l'emanazione del nuovo bando di concorso (quello a 825 posti) i ricorrenti si sono ritenuti lesi nei loro interessi (legittimi) alla partecipazione al tirocinio teorico pratico previsto nei due bandi. Gli attori sostengono che l'amministrazione fiscale avrebbe dovuto attingere, invece di bandire un nuovo concorso, tra gli “idonei” della seconda prova e che questo bando si trovava in chiaro odore di illegittimità per violazione dei canoni di economicità,efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa (vale a dire il buon andamento della p.a. consacrato all'art.97 della Costituzione).
Il TAR capitolino ha dato ragione ai ricorrenti.
2.Il quesito.
L'amministrazione è tenuta, prima di bandire un nuovo concorso, ad utilizzare la graduatoria parziale di un precedente concorso?
3.La risposta del TAR Lazio-Sez. II- n.1686 del 15/09/2009.
Per i giudici capitolini l'amministrazione deve “raschiare il barile” delle precedenti graduatorie anche se parziali. A conforto di questo assunto la decisione richiama la giurisprudenza di questo TAR, secondo cui “lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida … costituisce atto d’obbligo e non meramente discrezionale della PA” (TAR Lazio, III^ ter, 30.1.2003, n.536).
4.Nota esplicativa.
La pronuncia del TAR Lazio lascia perplessi per una molteplicità di ragioni:
1) Il riferimento alla decisione del TAR Lazio del 2003 sull'obbligo dello scorrimento della graduatoria di concorso ancora valida non è certamente dirimente ai fini del caso che ci riguarda. Infatti questa decisione si pone in contrasto con l'orientamento prevalente del Consiglio di Stato ( tra le tante CDS, Sez.IV, 12 settembre 2006, n. 5320 ) che afferma che il c.d. scorrimento della graduatoria di un concorso (all'evidente fine di procedere all'assunzione degli idonei) costituisce frutto di un ampio potere discrezionale che, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva la sussistenza di macroscopici vizi di eccesso di potere per arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Inoltre nel caso sottoposto ai giudici del TAR Lazio non ci sono idonei da assumere ma soltanto idonei a due prove della procedura concorsuale che era ancora in itinere e che, quindi, a parere di chi scrive, non avevano addirittura l'interesse ad agire in giudizio;
2) Il Tar ritiene che che la “seconda procedura” selettiva è intervenuta allorquando la prima non si era ancora definitivamente conclusa e che, pertanto, nella “prima procedura” i ricorrenti non erano stati ammessi al tirocinio (c.d. “terza prova”) non già perché risultati “inidonei”, ma solamente perché non vi erano posti disponibili da coprire. In base a tale assunto la decisione ritiene che la “ripetizione” delle prime due prove nella seconda procedura selettiva - indetta ed avviata mentre la prima non era ancora esaurita - si pone in evidente contrasto con i principi di economicità, efficienza, efficacia (e, in definitiva, con il principio di buon andamento) dell’azione amministrativa nonché con i principi di buona amministrazione posti dal D.lgs n.29 del 1993 e dell’art.15, comma 7, del DPR n.487 del 1994, nonché dagli artt.13 e 39 della L.n.449 del 1997, dall’art.20, comma 3, della L. n.488 del 1999 e dall’art.51 della L. n.388 del 2000. Queste affermazioni, tuttavia, fanno a pugni con la sfera di discrezionalità che è posta “nelle mani” di ciascuna amministrazione. Infatti ogni bando di concorso ha una propria “storia” e ha delle proprie regole che possono essere anche uguali a quelle di un precedente bando. Un nuovo bando può ragionevolmente perseguire lo scopo di far partecipare, ad esempio, alle prove i nuovi laureati che, altrimenti, non avrebbero potuto partecipare. In definitiva l'interesse “economico” alle assunzioni con il minor impiego di risorse va contemperato con quello della p.a. alla scelta dei funzionari più idonei all'espletamento delle funzioni richieste. Del resto il nuovo bando ad 825 funzionari è nato proprio dall'esigenza di far fronte alle carenze di organico presenti nel comparto fiscale e che, forse, nemmeno l'eventuale scorrimento degli “idonei parziali” avrebbe potuto coprire.
5.Precedenti conformi.
TAR Lazio, III^ ter, 30.1.2003, n.536: “lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida … costituisce atto d’obbligo e non meramente discrezionale della PA”
6.Spunti bibliografici.
F.Caringella, Manuale di Diritto Amministrativo, Giuffrè, 2007, pag.610 ss.
Sull''assurdità dell'interesse ad agire , ricordo che sia ha interesse ad agire quando si può ottenere un vantaggio dalla decisione del giudice . I ricorrenti sono stati ammessi al tirocinio , quindi è una grossa sciocchezza asserirela mancanza di interesse ad agire
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Originariamente inviato da fabiotm Visualizza il messaggioVeramente non stavo blaterando, stavo formulando delle ipotesi e ragionando con toga.
Questa è sicuramente una delle meno probabili, ma non me la sentirei di escluderla.
I posti al tirocinio sono 825 + il 40% di 825 giusto !?!??! (ovviamente con la ripartizione per Regioni). Ora l'AE è "costretta" ad inserirne 62 in più. Potrebbe impuntarsi e dire "io 62 posti per il tirocinio in più non li ho, non li avevo previsti ne avevo previsto l'esborso mensile di 62 tirocinanti in più. Nel pieno rispetto del principio di economicità, mi adeguo alla sentenza del Tar, inserisco i 62 ricorrenti come da sentenza e "riduco" i posti disponibili per il 2009.
E' un ipotesi così remota !?!?!??!
erase cosa ne pensi ? "blatera" un pò tu adesso...
Non credo proprio che il problema siano 62 posti.... Parliamo di circa 3000 assunzioni in 3 anni... francamente 62 posti rappresentano il 2 % e sarebbero "spalmati" in base alle necessità molto facilmente.. Secondo... di sicuro non si intaccheranno i posti del concorso 825.... (c'è un bando che parla chiaro e i ricorsi dei partecipanti avrebbero molto piu fondamento dei 62 rcorrenti.. con vittoria certa). Al limite verrà indetto il concorso 2010 tenendo conto dei SIGNORI 62.
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Originariamente inviato da robil Visualizza il messaggioNon credo proprio che il problema siano 62 posti.... Parliamo di circa 3000 assunzioni in 3 anni... francamente 62 posti rappresentano il 2 % e sarebbero "spalmati" in base alle necessità molto facilmente.. Secondo... di sicuro non si intaccheranno i posti del concorso 825.... (c'è un bando che parla chiaro e i ricorsi dei partecipanti avrebbero molto piu fondamento dei 62 rcorrenti.. con vittoria certa). Al limite verrà indetto il concorso 2010 tenendo conto dei SIGNORI 62.
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Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggioma se non vi è eccesso di potere in questo caso , allora praticamente non esiste l'eccsso di potere..come ho già cercato di spiegare , il caso che ci occupa differisce da tutti quelli precedenti , proprio perchè abbiamo dei candidati valutati in maniera eccellente. Non si giustifica , in alcun modo , la scelta di voler necessariamente bandire una nuova procedura .
Sull''assurdità dell'interesse ad agire , ricordo che sia ha interesse ad agire quando si può ottenere un vantaggio dalla decisione del giudice . I ricorrenti sono stati ammessi al tirocinio , quindi è una grossa sciocchezza asserirela mancanza di interesse ad agire
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Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggioti do la mia personale opinione... il potere di indire un nuovo concorso è un potere discrezionale , ma come tutti noi sappiamo , discrezionalità non vuol dire libertà , perchè l'azione della PA è comunque vincolata al perseguimento dell'interesse pubblico . La Pa , pertanto , deve rispettare principi di ragionevolezza , oltre che di efficienze ed efficacia dell'azione amministrativa. Ciò premesso , nei casi precedenti , la situazione era un po' diversa , perchè effettivamete gli idonei non vincitori avevano ottenuto delle prestazioni di sufficienza o poco più , per cui sembra logico e condivisibile , indire una nuova procedura per selezionare dei funzionari più qualificati. Quando , invece , ci sono candidati con voti eccellenti che restano fuori dai posti disponibili , non sembra condivisibile l'indizione di una nuova procedura , con tutti i costi ed i tempi che essa comporta . In sostanza l'amministrazione l'ha sempre avuta vinta nel caso di idonei non vincitori , perchè sostenere di dover selezionare persone più qualificate , quando gli esclusi hanno ottime prestazioni alla prova , diviene difficile poter essere convincenti in questa tesi
Però continuo a chiedermi : se una persona che ha avuto 24 non va bene perchè ritenuta non eccellente, perchè nel bando c'è scritto 24 ???
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Originariamente inviato da fabiotm Visualizza il messaggioCredo che la soglia del 24 fosse un punteggio minimo con il quale l'agenzia sostanzialmente creava una soglia di sbarramento... cioè "se prendi meno di 24 anche se rientri nei posti disponibili (cosa alquanto difficile) non passi alla fase successiva del concorso".
k80 tu non dovrai fare nessun ricorso, ci sentiremo il 17 per decidere come prepararci al meglio per il tirocinio e l'orale !
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Originariamente inviato da fabiotm Visualizza il messaggioNo, perchè la sentenza Tar imponte l'inserimento dei SIGNORI 62 in questa graduatoria.
Non cambia niente ..aggiungono alla graduatoria e diminuiscono il numero 2010 ma di sicuro i SIGNORI 825 sono intoccabili molto piu dei SIGNORI 62, gli 825 sono tutti "dentro" le clausole del bando.. non possono micca rispondere di mala gestio dell AE prima di entrarci..
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