Sul piano tributario, partendo dal presupposto che i beni giacenti nel magazzino siano beni fungibili
non valutati al costo specifico, occorre segnalare che il valore fiscale minimo delle rimanenze è disciplinato dall'art. 92, c. 5 del Tuir. Nella norma si richiama il concetto di valore normale delle merci determinato nell'ultimo mese dell’esercizio: se tale importo risultasse inferiore a quello determinato
tramite le metodologie di determinazione convenzionale del costo (
costo medio, Fifo, Lifo), è possibile considerare quale valore fiscalmente rilevante quello desunto dal mercato. Quindi la svalutazione dei beni valutati
con criteri convenzionali è riconosciuta anche fiscalmente.
Ma se è possibile considerare come valore fiscalmente rilevante quello desunto dal mercato, perchè poi parla di svalutazione dei beni valutati con criteri convenzionali?
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