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L'angolo di ROL
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioquindi se in bilancio è stato utilizzato il metodo del costo medio ponderato, del fifo o del lifo il valore fiscalmente ammesso coincide con quello civilistico.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiose invece l'impresa utilizza un metodo diverso da quelli sopra indicati il valore fiscalmente ammissibile deve essere almeno uguale a quello del lifo a scatti
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
La disciplina tributaria prevista in materia, così come riformata nell’ambito del Testo unico attualmente vigente, si pone dunque in rapporto di dipendenza dalla normativa civilistica nella misura in cui dà ingresso – ai fini della valutazione delle rimanenze – ai criteri adottati in bilancio, nel rispetto tuttavia di un valore minimo che la norma fiscale impone.
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Il mancato richiamo nell’ambito del comma 5 dell’articolo 92 ai beni valutati a costi specifici porta, dunque, a ritenere che il legislatore abbia inteso individuare una specifica disciplina fiscale, ai fini della valutazione delle rimanenze, con esclusivo riferimento ai beni valutati con criteri di determinazione alternativi al costo, per i quali ha riconosciuto la possibilità di procedere alla relativa svalutazione. Tale facoltà risulta, al contrario, preclusa in relazione ai beni valutati al costo, la cui svalutazione non trova riconoscimento fiscale. Parimenti, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 92 sono valutati al costo i beni in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, salvo quanto previsto per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la cui valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi secondo le modalità previste dal successivo articolo 93. Un’interpretazione difforme da quella appena riportata, che consentisse la deducibilità fiscale delle riduzioni di valore subite dai beni valutati al costo, non sarebbe in linea con la ratio della norma. Tale soluzione appare, peraltro, coerente con quanto previsto per i soggetti IAS adopter dall’articolo 3, comma 2, del decreto 8 giugno 2011, che esclude, tra l’altro, “(…) la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi dello IAS 2 (…)”, i quali concorrono alla determinazione della base imponibile esclusivamente in sede di realizzo.
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Allora, tu dici se non riesco a vendere magari queste merci andrebbero svalutate...lo posso fare? Devo rispettare sempre le stesse regole civilistiche e fiscali. Se utilizzo in bilancio uno dei tre criteri ammessi questo è ammesso anche ai fini fiscali, invece se non utilizzo uno dei tre metodi ai fini fiscali devo considerare un valore almeno pari al lifo a scatti.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioAllora, tu dici se non riesco a vendere magari queste merci andrebbero svalutate...lo posso fare? Devo rispettare sempre le stesse regole civilistiche e fiscali. Se utilizzo in bilancio uno dei tre criteri ammessi questo è ammesso anche ai fini fiscali, invece se non utilizzo uno dei tre metodi ai fini fiscali devo considerare un valore almeno pari al lifo a scatti.
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