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L'angolo di ROL

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    Sul piano tributario, partendo dal presupposto che i beni giacenti nel magazzino siano beni fungibili
    non valutati al costo specifico,
    occorre segnalare che il valore fiscale minimo delle rimanenze è disciplinato dall'art. 92, c. 5 del Tuir. Nella norma si richiama il concetto di valore normale delle merci determinato nell'ultimo mese dell’esercizio: se tale importo risultasse inferiore a quello determinato
    tramite le metodologie di determinazione convenzionale del costo
    (
    costo medio, Fifo, Lifo
    ), è possibile considerare quale valore fiscalmente rilevante quello desunto dal mercato. Quindi la svalutazione dei beni valutati
    con criteri convenzionali
    è riconosciuta anche fiscalmente.


    Ma se è possibile considerare come valore fiscalmente rilevante quello desunto dal mercato, perchè poi parla di svalutazione dei beni valutati con criteri convenzionali?

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      Sventolo bandiera bianca. Non mi è chiaro nulla

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        Non hai niente di veramente chiaro su questi argomenti?

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          L'altro giorno avevi postato questo

          LA SVALUTAZIONE DEL MAGAZZINO GESTIONE A DUE VIE PER LE GIACENZE SUBITO DEDUCIBILE SOLO LA SVALUTAZIONE



          Valore delle giacenze di beni fungibili come valutare il tasso di obsolescenza di merci che sono in magazzino da molto tempo, difficilmente realizzabili per vari motivi.




          L’articolo 2426, punto 9 del Codice civile impone di imputare nel bilancio il valore del magazzino al costo, ma considerando come tetto massimo «il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato», se tale ultimo ammontare fosse inferiore al costo.

          La svalutazino può avvenire in due modi, svalutazione diretta o accensione di un fondo svalutazione magazzino.
          la svalutazione diretta, è riconosciuta fiscalmente in base all’articolo 92, comma 5 del Tuir che ammette la flessione civilistico-contabile delle giacenza permetta di ridurre anche il valore fiscale, considerando come dato di mercato il valore normale medio rilevato nell’ultimo mese dell’esercizio

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
            Non hai niente di veramente chiaro su questi argomenti?
            https://www.youtube.com/watch?v=7Y7VhvV7am8

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              Qua invece mi sembra lo contraddica

              Il mancato richiamo nell’ambito del comma 5 dell’articolo 92 ai beni valutati a costi specifici porta, dunque, a ritenere che il legislatore abbia inteso individuare una specifica disciplina fiscale, ai fini della valutazione delle rimanenze, con esclusivo riferimento ai beni valutati con criteri di determinazione alternativi al costo, per i quali ha riconosciuto la possibilità di procedere alla relativa svalutazione.
              Tale facoltà risulta, al contrario, preclusa in relazione ai beni valutati al costo, la cui svalutazione non trova riconoscimento fiscale.
              Parimenti, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 92 sono valutati al costo i beni in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, salvo quanto previsto per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la cui valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi secondo le modalità previste dal successivo articolo 93. Un’interpretazione difforme da quella appena riportata, che consentisse la deducibilità fiscale delle riduzioni di valore subite dai beni valutati al costo, non sarebbe in linea con la ratio della norma. Tale soluzione appare, peraltro, coerente con quanto previsto per i soggetti IAS adopter dall’articolo 3, comma 2, del decreto 8 giugno 2011, che esclude, tra l’altro, “(…) la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi dello IAS 2 (…)”, i quali concorrono alla determinazione della base imponibile esclusivamente in sede di realizzo.

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                Smettila Rol, cerca di aiutarmi...

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                  Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                  L'altro giorno avevi postato questo

                  LA SVALUTAZIONE DEL MAGAZZINO GESTIONE A DUE VIE PER LE GIACENZE SUBITO DEDUCIBILE SOLO LA SVALUTAZIONE



                  Valore delle giacenze di beni fungibili come valutare il tasso di obsolescenza di merci che sono in magazzino da molto tempo, difficilmente realizzabili per vari motivi.



                  L’articolo 2426, punto 9 del Codice civile impone di imputare nel bilancio il valore del magazzino al costo, ma considerando come tetto massimo «il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato», se tale ultimo ammontare fosse inferiore al costo.

                  La svalutazino può avvenire in due modi, svalutazione diretta o accensione di un fondo svalutazione magazzino.
                  la svalutazione diretta, è riconosciuta fiscalmente in base all’articolo 92, comma 5 del Tuir che ammette la flessione civilistico-contabile delle giacenza permetta di ridurre anche il valore fiscale, considerando come dato di mercato il valore normale medio rilevato nell’ultimo mese dell’esercizio
                  Qua mi pare che dica che il valore di mercato e quindi il valore normale rilevato nell'ultimo mese è considerato non solo ai fini contabili ma anche a fini fiscali, nell'altro dice il contrario

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                    Ho libri delle superiori, ma sono del 2011, non so neanche se vanno bene...non credo...gli articoli non mi sono chiari

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                      Dal punto di vista contabile: valutazione al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (minore rispetto al costo di acquisto o di produzione)

                      Ai fini fiscali: il valore del bene è calcolato moltiplicando l'intera quantità dei beni per il valore normale ai sensi dell'art. 92 comma 5 ( se il valore unitario medio dei beni è superiore al valore normale di essi nell'ultimo mese dell'esercizio)

                      Ultima modifica di strelizia; 08-05-2019, 19:32.

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