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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

    to guarda che figata.... è quasi identico alle cose che abbiamo detto per le merci....
    civile....

    2426 comma 1
    n. 1 le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile....
    n. 9 i titoli.....che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto calcolato secondo il n. 1 , ovvero al VALORE DI REALIZZAZIONE DESUMIBILE DALL'ANADAMENTO DEL MERCATO SE MINORE....."

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      domanda probabile....(anche per i quiz)

      quando deve essere utilizzato il costo ammortizzato e quando invece no....

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        art 94 TUIR
        comma 4 LIMITE MINIMO AL DI SOTTO DEL QUALE NON SI PUO' ANDARE......

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

          e quindi se il metodo di valutazione contabile adottato produce un valore inferiore a quello minimo fiscale (appunto il lifo a scatti annuale) occorre effettuare una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi per la differenza...
          Ma il comma 5 dell'art. 92?

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Invece i beni merce valutati secondo il criterio del costo specifico non produrranno svalutazioni fiscali (anche qui variazione in aumento)
            Tranne IRAP

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              Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio
              • i criteri di valutazione sono identici a quelli previsti per le rimanenze
              • a parte alcune disposizioni indicate nell'art 94
              • art 94 consente la deducibilità fiscale delle eventuali svalutazioni del magazzino titoli solo in relazione ai titoli di cui art 85 c, 1 lett e (quali sono?)
              obbligazioni e titoli diversi da c e d

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                Ma il comma 5 dell'art. 92?
                mo comincia...

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  to guarda che figata.... è quasi identico alle cose che abbiamo detto per le merci....
                  Quello sì...bisogna passare all'art. 2426 comma 1, ultima parte. Là diventa più difficile, ma spero di aver capito a sufficienza

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                    la svalutazione è la conseguenza di un processo valutativo reso obbligatorio in ogni chiusura di esercizio, quindi viene rilevato un fatto, CIOE' IL DEPREZZAMENTO DEL VALORE DI MERCATO RISPETTO AL DATO COSTO

                    poi fiscalmente....la svalutazione determina UN COMPONENTE NEGATIVO DEDUCIBILE se si TRATTA DI RIMANENZE DI BENI FUNGIBILI,,,mentre se si tratta di rimanenze NON FUNGIBILI LA SVALUTAZIONE NON PUO' ESSERE DEDOTTA.

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      domanda probabile....(anche per i quiz)

                      quando deve essere utilizzato il costo ammortizzato e quando invece no....
                      va utilizzato nella valutazione dei debiti e dei crediti?
                      non saprei dire quando non va utilizzato.

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