Vado a studiare. Ciao. Buona Domenica
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L'angolo di ROL
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Originariamente inviato da rol Visualizza il messaggioio sto consigliando agli inquilini di dare l'appalto a società che accettino di rispettare il 17 bis anche se non obbligate
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il durf
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio- per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio
- per l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute
- i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute
- un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.
In alternativa, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, allegando il relativo certificato fornito dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:- essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi
- aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioVado a studiare. Ciao. Buona Domenica
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
non parlo di cazzeggio.......questo ti verrà chiesto
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
L’Amministrazione finanziaria con la corposa circolare 8/E/2020 ha fornito chiarimenti anche in relazione all’esecuzione degli obblighi di monitoraggio di versamento delle ritenute fiscali effettuate dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie ex articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997.
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non parlo di cazzeggio.......questo ti verrà chiesto
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Peraltro, i termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico. Conseguentemente, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione (a titolo esemplificativo, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia (i.e. bene significativo); diversamente, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia).
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