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L'angolo di ROL
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il durfOriginariamente inviato da rol Visualizza il messaggioio sto consigliando agli inquilini di dare l'appalto a società che accettino di rispettare il 17 bis anche se non obbligate
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https://www.agenziaentrate.gov.it/po...il-certificatoOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
il durf
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La norma prevede l’obbligo:Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio- per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio
- per l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute
- i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute
- un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.
In alternativa, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, allegando il relativo certificato fornito dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:- essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi
- aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
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non parlo di cazzeggio.......questo ti verrà chiestoOriginariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioVado a studiare. Ciao. Buona Domenica

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L’Amministrazione finanziaria con la corposa circolare 8/E/2020 ha fornito chiarimenti anche in relazione all’esecuzione degli obblighi di monitoraggio di versamento delle ritenute fiscali effettuate dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie ex articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
non parlo di cazzeggio.......questo ti verrà chiesto


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Con l’emanazione della circolare n. 1/E/2020 da parte dell’Agenzia delle entrate sono stati forniti i primi chiarimenti in ordine ai nuovi obblighi in materia di versamento delle ritenute nei contratti di appalto. Vediamo come è stata interpretato il requisito di “beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
L’Amministrazione finanziaria con la corposa circolare 8/E/2020 ha fornito chiarimenti anche in relazione all’esecuzione degli obblighi di monitoraggio di versamento delle ritenute fiscali effettuate dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie ex articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997.
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https://www.studiomadera.it/news/334-beni-significativiOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
non parlo di cazzeggio.......questo ti verrà chiesto


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Si tratta di beni per i quali il legislatore ha posto in via normativa la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi (agevolati) di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio realizzati ai sensi dell’articolo 3, lettere a) e b) del D.P.R. n. 380/2001. L’elenco contenuto nel decreto ministeriale deve essere considerato tassativo, in quanto la limitazione imposta all’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento opera solo in relazione ai beni che sono in esso indicati.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Peraltro, i termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico. Conseguentemente, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione (a titolo esemplificativo, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia (i.e. bene significativo); diversamente, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia).
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