annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

L'angolo di ROL

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    la valutazione a fine anno è effettuata secondo criteri analoghi a quelli delle rimanenze di merci FATTE SALVE...

    --> la determinazione del valore normale
    --> la valutazione degli aumenti gratuiti di capitale, dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale e delle rinunce dei crediti
    mentre per le azioni e i titoli similari esiste un unico criterio di determinazione del valore normale. per le obbligazioni bisogna distinguere a seconda se siano o meno quotate

    Commenta


      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      la valutazione a fine anno è effettuata secondo criteri analoghi a quelli delle rimanenze di merci FATTE SALVE...

      --> la determinazione del valore normale
      --> la valutazione degli aumenti gratuiti di capitale, dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale e delle rinunce dei crediti
      In che senso fatte salve?

      Commenta


        Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio

        va utilizzato nella valutazione dei debiti e dei crediti?
        non saprei dire quando non va utilizzato.
        https://www.ecnews.it/la-valutazione...bilancio-2018/

        Commenta


          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

          In che senso fatte salve?
          per questi 2 aspetti
          -> la determinazione del valore normale
          --> la valutazione degli aumenti gratuiti di capitale, dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale e delle rinunce dei crediti
          valgono regole diverse...

          Commenta


            Le stesse norme si applicano alla svalutazione dei titoli che non costituiscono immobilizzazioni, con la sola differenza che il periodo di riferimento per il calcolo della media aritmetica delle quotazioni dei titoli quotati è di un mese anziché sei mesi.

            Commenta


              NB:
              Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di pronti contro termine o ancora di prestito titoli, che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine, non determinano variazioni delle rimanenze del magazzino titoli.

              Commenta


                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                Le stesse norme si applicano alla svalutazione dei titoli che non costituiscono immobilizzazioni, con la sola differenza che il periodo di riferimento per il calcolo della media aritmetica delle quotazioni dei titoli quotati è di un mese anziché sei mesi.
                6 mesi è il periodo di riferimento per i titoli non quotati?

                Commenta


                  Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                  6 mesi è il periodo di riferimento per i titoli non quotati?
                  aspetta che verifico....

                  Commenta


                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    Le stesse norme si applicano alla svalutazione dei titoli che non costituiscono immobilizzazioni, con la sola differenza che il periodo di riferimento per il calcolo della media aritmetica delle quotazioni dei titoli quotati è di un mese anziché sei mesi.
                    Stesse norme delle rimanenze?

                    In particolare le minusvalenze riguardanti le immobilizzazioni finanziarie sono deducibili per un importo non superiore alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello risultante:

                    – per i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre;

                    – per le azioni e titoli similari non quotati, secondo il cosiddetto metodo del «confronto dei patrimoni netti» della partecipata, quali essi risultano rispettivamente dall’ultimo bilancio disponibile e dell’ultimo bilancio regolarmente approvato anteriore alla data in cui le azioni sono state acquistate;

                    – per gli altri titoli, secondo il valore normale di titoli aventi analoghe caratteristiche, quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, oppure, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

                    Le stesse norme si applicano alla svalutazione dei titoli che non costituiscono immobilizzazioni, con la sola differenza che il periodo di riferimento per il calcolo della media aritmetica delle quotazioni dei titoli quotati è di un mese anziché sei mesi.
                    Ultima modifica di strelizia; 09-05-2019, 11:12.

                    Commenta


                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                      per questi 2 aspetti
                      -> la determinazione del valore normale
                      --> la valutazione degli aumenti gratuiti di capitale, dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale e delle rinunce dei crediti
                      valgono regole diverse...
                      scusa ma qui ti stai riferendo sempre alla valutazione dei titoli?mi sono perso.

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X