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    ---->soggetti IAS-IFRS: DERIVAZIONE RAFFORZATA
    ---> soggetti OIC adopter ( diversi dalle micro imprese) : DERIVAZIONE RAFFORZATA
    Articolo 83

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    Determinazione del reddito complessivo (ex art.52) (1)

    In vigore dal 01/03/2017

    Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2016 n. 244 Articolo 13 bis

    Nota:





    1. Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attivita' che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

    1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

    (1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall'art. 13-bis, comma 2 lett. a) decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, vedasi i commi 1, 5, 7 e 8 del citato art. 13-bis decreto-legge n. 244 del 2016, vedasi pure l'art. 2 del DM 03/08/2017 economia e finanze.

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      per le contabilità ordinarie operava il sistema delle variazioni (previste dal tuir) all'utile economico (conto economico)...
      1. Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.

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        cosa significa te lo spiego la prossima volta...ora devo scendere. (magari me lo farai già trovare scritto...così è più meglio )

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

          1. Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.
          Le suddette variazioni in aumento o in diminuzione che permettono di giungere alla determinazione del risultato fiscale partendo dal risultato di bilancio, sono chiaramente dovute dall'esistenza di divergenze tra criteri civilistici (che hanno permesso di determinare il risultato di bilancio) e i criteri fiscali ( che presiedono alla determinazione del risultato fiscale) relativi alla valutazione delle singole poste.

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            Poichè il risultato fiscale "deriva" da quello civilistico, se la determinazione del risultato del conto economico si fonda su di una qualificazione e rappresentazione dei fatti gestionali di tipo GIURIDICO -FORMALE necessariamente lo è anche la determinazione del reddito d'impresa.

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              Ma, anche indipendentemente dal principio di derivazione, il fatto che il meccanismo di computo del reddito d'impresa si basa su una qualificazione e rappresentazione dei fatti gestionali di tipo GIURIDICO-FORMALE emerge, di per sè, dalle disposizioni contenute nell'art 109, commi 1 e 2 del tuir (competenza fiscale)

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                invece....---> Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

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                  perchè?

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    perchè?
                    qui vige IL PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA (l'aspetto giuridico dell'operazione concordata dalle parti)

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                      e quindi si deve conciliare la regola TUIR (imperniata SUL CONTENUTO GIURIDICO DEGLI ATTI con quelle di redazione del bilancio d'esercizio , basate invece sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

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