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    (stiamo parlando della valutazione per categorie omogenee)

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      per la valutazione dei singoli beni si utilizza il costo specifico (costo di acquisto o di produzione)........(qui non c'è SVALUTAZIONE FISCALE)

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        quindi se in bilancio è stato utilizzato il metodo del costo medio ponderato, del fifo o del lifo il valore fiscalmente ammesso coincide con quello civilistico.
        Rol, l'art. 92 TUIR parla anche del costo specifico in realtà

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          quando effettuare la svalutazione civilistica?

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            per la valutazione dei singoli beni si utilizza il costo specifico (costo di acquisto o di produzione)........(qui non c'è SVALUTAZIONE FISCALE)
            Per i beni infungibili

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

              Rol, l'art. 92 TUIR parla anche del costo specifico in realtà
              non mi pare.....è qui che dovrebbe richiamato

              Il successivo comma 5 prevede che “Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio il valore minimo di cui al comma 1 è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale”.

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                non mi pare.....è qui che dovrebbe richiamato

                Il successivo comma 5 prevede che “Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio il valore minimo di cui al comma 1 è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale”.
                Il mancato richiamo nell’ambito del comma 5 dell’articolo 92 ai beni valutati a costi specifici porta, dunque, a ritenere che il legislatore abbia inteso individuare una specifica disciplina fiscale, ai fini della valutazione delle rimanenze, con esclusivo riferimento ai beni valutati con criteri di determinazione alternativi al costo, per i quali ha riconosciuto la possibilità di procedere alla relativa svalutazione.

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  non mi pare.....è qui che dovrebbe richiamato

                  Il successivo comma 5 prevede che “Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio il valore minimo di cui al comma 1 è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale”.
                  Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    per il costo specifico, qdi dici che è utilizzato contabilmente per valutare i beni infungibili, ma dal punto di vista fiscale non è utilizzabile?
                    la svalutazione fiscale non e' possibile

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                      Allora, fermi tutti. Di cosa stiamo parlando? Su quei beni là valutati con quei tre criteri dal punto di vista contabile e con un valore almeno pari a quello calcolato col LIFO a scatti abbiamo già detto. Ora di cosa stiamo parlando? I costi specifici sono ammessi anche ai fini fiscali dall'art 92 comma 1 TUIR

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