(stiamo parlando della valutazione per categorie omogenee)
							
						
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L'angolo di ROL
				
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Rol, l'art. 92 TUIR parla anche del costo specifico in realtàOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioquindi se in bilancio è stato utilizzato il metodo del costo medio ponderato, del fifo o del lifo il valore fiscalmente ammesso coincide con quello civilistico.
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Per i beni infungibiliOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioper la valutazione dei singoli beni si utilizza il costo specifico (costo di acquisto o di produzione)........(qui non c'è SVALUTAZIONE FISCALE)
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non mi pare.....è qui che dovrebbe richiamatoOriginariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Rol, l'art. 92 TUIR parla anche del costo specifico in realtà
Il successivo comma 5 prevede che “Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio il valore minimo di cui al comma 1 è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale”.
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Il mancato richiamo nell’ambito del comma 5 dell’articolo 92 ai beni valutati a costi specifici porta, dunque, a ritenere che il legislatore abbia inteso individuare una specifica disciplina fiscale, ai fini della valutazione delle rimanenze, con esclusivo riferimento ai beni valutati con criteri di determinazione alternativi al costo, per i quali ha riconosciuto la possibilità di procedere alla relativa svalutazione.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
non mi pare.....è qui che dovrebbe richiamato
Il successivo comma 5 prevede che “Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio il valore minimo di cui al comma 1 è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale”.
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Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
non mi pare.....è qui che dovrebbe richiamato
Il successivo comma 5 prevede che “Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio il valore minimo di cui al comma 1 è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale”.
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la svalutazione fiscale non e' possibileOriginariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioper il costo specifico, qdi dici che è utilizzato contabilmente per valutare i beni infungibili, ma dal punto di vista fiscale non è utilizzabile?
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Allora, fermi tutti. Di cosa stiamo parlando? Su quei beni là valutati con quei tre criteri dal punto di vista contabile e con un valore almeno pari a quello calcolato col LIFO a scatti abbiamo già detto. Ora di cosa stiamo parlando? I costi specifici sono ammessi anche ai fini fiscali dall'art 92 comma 1 TUIR
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