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    Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell’articolo bla bla....


    differenza tra CONSULENZA GIURIDICA ED INTERPELLO

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell’articolo bla bla....


      differenza tra CONSULENZA GIURIDICA ED INTERPELLO
      A differenza dell'istituto dell'interpello finalizzato alla soluzione di casi concreti e personali, la consulenza giuridica si occupa dell'individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale, prospettate anche nel corso di attività di controllo o in sede di esame di istanze di rimborso o di autotutela, dai seguenti soggetti:
      • Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, inclusa Agenzia delle Entrate - Riscossione
      • Associazioni sindacali e di categoria e Ordini professionali
      • Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati e altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico.

      La competenza a trattare le istanze di consulenza giuridica è attribuita alle Direzioni regionali e alla Direzione centrale Normativa in ragione della rilevanza territoriale del soggetto richiedente (regionale o nazionale).
      L'istanza di consulenza giuridica è redatta in carta libera e non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo; è presentata a mano o mediante spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Direzioni regionali o alla Direzione centrale Normativa in base al rispettivo ambito di competenza (circolare n. 42/2011).

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        La nuova disciplina delinea
        1) l’istituto dell’abuso del diritto in funzione di garanzia della libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni richiedenti anche un diverso carico fiscale in attuazione dei principi dell’affidamento e della prevedibilità;
        2) una definizione «residuale» dell’abuso convergente con l’elusione e divergente da quella di evasione;
        3) la procedura di garanzia per il contribuente mediante la contestazione della condotta da parte dell’amministrazione finanziaria, pena la nullità degli atti amministrativi emanati.

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          Precedentemente all’innovazione normativa apportata con i commi 1 e 2 dell’art. 10-bis, l’istituto dell’abuso del diritto godeva di un riconoscimento elementare giurisprudenziale,fino all’anno 2015 è mancata nel nostro ordinamento una previsione legislativa che ne comprendesse la relativa nozione.

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            Il legislatore ha scelto di adottare una clausola generale definitoria per tutti i tributi ma la stessa clausola deve essere «ridimensionata» nella sua reale portata operativa, sia in ragione della disciplina sui presupposti specifici di applicazione articolata nei commi successivi al primo, sia in forza del comma 12 dell’art. 10-bis che assume una valenza ricostruttiva determinante.

            Ed infatti, per intendere la nuova disciplina occorre muovere dal principio di «residualità» cui il legislatore delegato ha scelto di legare l’abuso del diritto. Il comma 12° prevede che «in sede di accertamento, l’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie».

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              L’applicabilità del nuovo istituto è stata estesa anche alle operazioni tra privati, poiché non può ipotizzarsi una soluzione differente, anche in considerazione del fatto che il 9° comma dell’art. 10-bis prevede in capo al contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al 3° comma.

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                L’Agenzia delle Entrate dopo aver accertato la condotta abusiva determina l’inopponibilità delle operazioni elusive effettuate dal contribuente impedendo al contribuente l’accesso ai vantaggi fiscali a cui miravano. L’ufficio provvede al recupero di quanto realmente» dovuto a titolo di imposte sulla base di un atto di accertamento atipico» giacché emesso in relazione a condotte di per sé consentite dall’ordinamento e non direttamente lesive di una norma di legge.

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                  La nuova disciplina sull’abuso del diritto è dotata di garanzie procedimentali sia nella fase antecedente alla condotta, con la possibilità del contribuente di presentare un interpello preventivo all’agenzia delle entrate, sia nella fase funzionale all’accertamento con la possibilità di una preventiva richiesta di chiarimenti dall’amministrazione finanziaria che assume valenza di contraddittorio

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                    La nuova disciplina, si riassume in cinque regole:
                    1) il contribuente deve essere informato prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento che vuole contestare l’abuso del diritto;
                    2) il contribuente deve sapere in cosa consiste l’abuso (tali indicazioni debbono pervenirgli con atti notificati);
                    3) il contribuente deve avere sessanta giorni per esporre le sue ragioni e queste devono essere valutate adeguatamente (nel caso venisse dato un termine inferiore a sessanta giorni, dal ricevimento dei chiarimenti del contribuente il termine di decadenza dell’accertamento sarebbe prorogato automaticamente sino al sessantesimo giorno, sforando nell’anno successivo, per consentire all’Ufficio di compiere le dovute valutazioni);
                    4)l’avviso di accertamento dovrà essere motivato sulle ragioni espresse dal contribuente;
                    5) la violazione delle regole che precedono determinala nullità dell’avviso.

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                      Le imposte o le maggiori imposte accertate sono iscritte a ruolo, unitamente agli interessi, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale.

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