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L'angolo di ROL

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    http://www.corrieredellacalabria.it/...da-ri-spiegare

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      http://www.corrieredellacalabria.it/...per-62-milioni

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        http://www.corrieredellacalabria.it/...l%E2%80%99osce

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          a perd timp.....

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            http://www.ilfattoquotidiano.it/2017...tarlo/3661834/

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              http://www.ilfattoquotidiano.it/2017...itica/3661432/

              il berlusca...

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                http://www.fiscooggi.it/normativa-e-...e-molte-novita
                novità...
                Attraverso questa nuova procedura collaborativa, tali società possono definire i debiti tributari dell’eventuale stabile organizzazione presente in Italia. In particolare, i soggetti interessati possono chiedere all’Agenzia delle Entrate una valutazione circa la sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione mediante un’istanza finalizzata all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo. Qualora ne constati la sussistenza, l’Agenzia, con riferimento ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, trasmette alla società un invito per definire, in contraddittorio, i debiti tributari della stabile organizzazione.
                Nei confronti delle società che, versando le somme dovute, decidono di estinguere i debiti tributari della stabile organizzazione, le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà e il reato di omessa dichiarazione non è punibile.
                Esse, inoltre, a prescindere dall’ammontare del volume di affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono, in presenza degli altri requisiti di legge, accedere al regime dell’adempimento collaborativo.
                Non possono avvalersi della nuova procedura le società che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali.
                Con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di attuazione della nuova procedura.

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                  Iva
                  Introdotta una disposizione interpretativa dell’articolo 12, Dpr 633/1972 (che regola il trattamento Iva delle cessioni e prestazioni accessorie, prevedendo che alle stesse si applica il medesimo regime previsto per l’operazione principale). Viene stabilito che le disposizioni dell’articolo 12 si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate a Iva alle aliquote ridotte del 5% (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) e del 10% (prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito), nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti da imposta (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza).

                  Viene affidato a un decreto del Mef il compito di estendere le disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell’Iva (articolo 60-bis, Dpr 633/1972) anche al settore dei combustibili per autotrazione.

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                    nuove disposizioni relative al termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva e al termine di registrazione degli acquisti si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

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                      Contrasto alle indebite compensazioni
                      • in materia di Iva, l’obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5mila euro annui (in luogo dei precedenti 15mila) grava sui contribuenti che intendano utilizzare in compensazione sia il credito annuale sia quello infrannuale; conseguentemente, si chiarisce che il visto deve essere apposto sulla dichiarazione Iva o sull’istanza di rimborso infrannuale
                      • la compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5mila euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (non più quindi dal giorno sedici del mese successivo)
                      • qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione sia superiore all’importo massimo compensabile, il modello F24 è scartato.

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