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Ricorso per ammissione seconda prova 892 funzionari agenzia delle entrate

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    Originariamente inviato da grey wolf Visualizza il messaggio
    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487


    Art. 7. Concorso per esame 1. I concorsi per esami consistono: a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali puo' essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;...
    la norma dice espressamente che superano la prova chi supera la votazione di ALMENO 21/30. Il bando è conforme prevedendo una soglia maggiore... conviene leggere bene le norme prima di avventurarsi... se fossi in te punterei su altri motivi anche se sono stati già ampiamente discussi dal consiglio di stato... ti consiglio di studiarti bene la questione

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      Originariamente inviato da Dragonetti Visualizza il messaggio
      la norma dice espressamente che superano la prova chi supera la votazione di ALMENO 21/30. Il bando è conforme prevedendo una soglia maggiore... conviene leggere bene le norme prima di avventurarsi... se fossi in te punterei su altri motivi anche se sono stati già ampiamente discussi dal consiglio di stato... ti consiglio di studiarti bene la questione
      la norma non autorizza chi la usa a stabilire limiti che vanno dal 21 in su ma, senza bisogno di interpretazione, stabilisce a chiare lettere... "Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30" significa letteralmente che consegue l'ammissione chi abbia avuto un voto almeno pari a 21...quindi da 21 a salire...

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        ciao anch'io ho fatto il concorso e sono e non sono stata ammessa alla seconda prova pure avendo fato il punteggio richiesto

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          Originariamente inviato da grey wolf Visualizza il messaggio
          la norma non autorizza chi la usa a stabilire limiti che vanno dal 21 in su ma, senza bisogno di interpretazione, stabilisce a chiare lettere... "Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30" significa letteralmente che consegue l'ammissione chi abbia avuto un voto almeno pari a 21...quindi da 21 a salire...
          non sono assolutamente d accordo in quanto la norma non deve imporre alcun criterio ma deve indicare i requisiti minimi... altrimenti non utilizzavano il termine "almeno".. ma a prescindere da ciò se fosse come tu sostieni dovevi a maggior ragione impugnare il bando e non la graduatoria, che a questo punto si è formata sulla base di quanto stabilito da un bando legittimo perche non impugnato!!! cmq non voglio persuadere nessuno in quanto a me in tasca non viene nulla... mi piace solo confrontarmi. ti auguro in bocca al lupo

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            Originariamente inviato da Dragonetti Visualizza il messaggio
            non sono assolutamente d accordo in quanto la norma non deve imporre alcun criterio ma deve indicare i requisiti minimi... altrimenti non utilizzavano il termine "almeno".. ma a prescindere da ciò se fosse come tu sostieni dovevi a maggior ragione impugnare il bando e non la graduatoria, che a questo punto si è formata sulla base di quanto stabilito da un bando legittimo perche non impugnato!!! cmq non voglio persuadere nessuno in quanto a me in tasca non viene nulla... mi piace solo confrontarmi. ti auguro in bocca al lupo
            solo un appunto: chi stabilisce chi passa e chi no è solo il bando di concorso che si forma sulla scorta della norma da te citata! la norma indica cosa i bandi devono prevedere!!!

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              Originariamente inviato da Dragonetti Visualizza il messaggio
              non sono assolutamente d accordo in quanto la norma non deve imporre alcun criterio ma deve indicare i requisiti minimi... altrimenti non utilizzavano il termine "almeno".. ma a prescindere da ciò se fosse come tu sostieni dovevi a maggior ragione impugnare il bando e non la graduatoria, che a questo punto si è formata sulla base di quanto stabilito da un bando legittimo perche non impugnato!!! cmq non voglio persuadere nessuno in quanto a me in tasca non viene nulla... mi piace solo confrontarmi. ti auguro in bocca al lupo
              Originariamente inviato da Dragonetti Visualizza il messaggio
              solo un appunto: chi stabilisce chi passa e chi no è solo il bando di concorso che si forma sulla scorta della norma da te citata! la norma indica cosa i bandi devono prevedere!!!
              Originariamente inviato da grey wolf Visualizza il messaggio
              la norma non autorizza chi la usa a stabilire limiti che vanno dal 21 in su ma, senza bisogno di interpretazione, stabilisce a chiare lettere... "Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30" significa letteralmente che consegue l'ammissione chi abbia avuto un voto almeno pari a 21...quindi da 21 a salire...
              Originariamente inviato da Dragonetti Visualizza il messaggio
              la norma dice espressamente che superano la prova chi supera la votazione di ALMENO 21/30. Il bando è conforme prevedendo una soglia maggiore... conviene leggere bene le norme prima di avventurarsi... se fossi in te punterei su altri motivi anche se sono stati già ampiamente discussi dal consiglio di stato... ti consiglio di studiarti bene la questione
              In relazione ai bandi di gara e di concorso, la lesione dell'interesse sostanziale del ricorrente a tutela del quale egli agisce, deve essere caratterizzata dall'immediatezza, dalla concretezza e dall'attualità.
              In altri termini, essa deve costituire una conseguenza immediata e diretta del bando di gara e dell'assetto di interessi con esso introdotto, oltre a dover essere concreta e non meramente potenziale e a persistere al momento della decisione del ricorso.
              Invero, a fronte di una clausola illegittima della lex specialis di gara, ma non impeditiva della partecipazione, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, poiché non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare. In generale, infatti, si ritiene che i bandi di concorso devono essere impugnati insieme agli atti che ne fanno applicazione, in quanto sono questi ultimi ad individuare il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione giuridica soggettiva dell'interessato.
              Una eventuale impugnazione della graduatoria provvisoria, in considerazione della natura endoprocedimentale degli atti antecedenti la graduatoria definitiva, determina l'improcedibilità del ricorso, e ciò in considerazione della circostanza che spetta all'amministrazione la verifica degli atti concorsuali e la sua approvazione con formale provvedimento, che viene a concretizzare e ad attualizzare la lesione, potendo, in astratto, l'Amministrazione non approvare gli atti.

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                Dragonetti "solo un appunto": qui si discute tra amici, i punti esclamativi a fine frase sarebbe preferibile evitarli, grazie.

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                  Anche io sarei interessata ad un ricorso collettivo. Ma quali sono gli avvocati a cui ci si può rivolgere?

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                    http://www.avvocatoleone.com/concors...ria-a-fanelli/

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                      https://www.youtube.com/watch?v=pcElJElj7Bc

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