Originariamente inviato da grey wolf
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Ricorso per ammissione seconda prova 892 funzionari agenzia delle entrate
Comprimi
X
-
-
Originariamente inviato da Dragonetti Visualizza il messaggiola norma dice espressamente che superano la prova chi supera la votazione di ALMENO 21/30. Il bando è conforme prevedendo una soglia maggiore... conviene leggere bene le norme prima di avventurarsi... se fossi in te punterei su altri motivi anche se sono stati già ampiamente discussi dal consiglio di stato... ti consiglio di studiarti bene la questione
Commenta
-
Originariamente inviato da grey wolf Visualizza il messaggiola norma non autorizza chi la usa a stabilire limiti che vanno dal 21 in su ma, senza bisogno di interpretazione, stabilisce a chiare lettere... "Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30" significa letteralmente che consegue l'ammissione chi abbia avuto un voto almeno pari a 21...quindi da 21 a salire...
Commenta
-
Originariamente inviato da Dragonetti Visualizza il messaggionon sono assolutamente d accordo in quanto la norma non deve imporre alcun criterio ma deve indicare i requisiti minimi... altrimenti non utilizzavano il termine "almeno".. ma a prescindere da ciò se fosse come tu sostieni dovevi a maggior ragione impugnare il bando e non la graduatoria, che a questo punto si è formata sulla base di quanto stabilito da un bando legittimo perche non impugnato!!! cmq non voglio persuadere nessuno in quanto a me in tasca non viene nulla... mi piace solo confrontarmi. ti auguro in bocca al lupo
Commenta
-
Originariamente inviato da Dragonetti Visualizza il messaggionon sono assolutamente d accordo in quanto la norma non deve imporre alcun criterio ma deve indicare i requisiti minimi... altrimenti non utilizzavano il termine "almeno".. ma a prescindere da ciò se fosse come tu sostieni dovevi a maggior ragione impugnare il bando e non la graduatoria, che a questo punto si è formata sulla base di quanto stabilito da un bando legittimo perche non impugnato!!! cmq non voglio persuadere nessuno in quanto a me in tasca non viene nulla... mi piace solo confrontarmi. ti auguro in bocca al lupoOriginariamente inviato da Dragonetti Visualizza il messaggiosolo un appunto: chi stabilisce chi passa e chi no è solo il bando di concorso che si forma sulla scorta della norma da te citata! la norma indica cosa i bandi devono prevedere!!!Originariamente inviato da grey wolf Visualizza il messaggiola norma non autorizza chi la usa a stabilire limiti che vanno dal 21 in su ma, senza bisogno di interpretazione, stabilisce a chiare lettere... "Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30" significa letteralmente che consegue l'ammissione chi abbia avuto un voto almeno pari a 21...quindi da 21 a salire...Originariamente inviato da Dragonetti Visualizza il messaggiola norma dice espressamente che superano la prova chi supera la votazione di ALMENO 21/30. Il bando è conforme prevedendo una soglia maggiore... conviene leggere bene le norme prima di avventurarsi... se fossi in te punterei su altri motivi anche se sono stati già ampiamente discussi dal consiglio di stato... ti consiglio di studiarti bene la questione
In altri termini, essa deve costituire una conseguenza immediata e diretta del bando di gara e dell'assetto di interessi con esso introdotto, oltre a dover essere concreta e non meramente potenziale e a persistere al momento della decisione del ricorso.
Invero, a fronte di una clausola illegittima della lex specialis di gara, ma non impeditiva della partecipazione, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, poiché non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare. In generale, infatti, si ritiene che i bandi di concorso devono essere impugnati insieme agli atti che ne fanno applicazione, in quanto sono questi ultimi ad individuare il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione giuridica soggettiva dell'interessato.
Una eventuale impugnazione della graduatoria provvisoria, in considerazione della natura endoprocedimentale degli atti antecedenti la graduatoria definitiva, determina l'improcedibilità del ricorso, e ciò in considerazione della circostanza che spetta all'amministrazione la verifica degli atti concorsuali e la sua approvazione con formale provvedimento, che viene a concretizzare e ad attualizzare la lesione, potendo, in astratto, l'Amministrazione non approvare gli atti.
Commenta
Commenta