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Ricorso per ammissione seconda prova 892 funzionari agenzia delle entrate

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    Sì lo so grey wolf, non è con te che ce l'avevo.

    Perché se faccio oggettivamente ridere alla seconda prova, mi ritiro in un angolo e lascio perdere.
    Se faccio benino ma resto fuori per 'sta storia dei riammessi cum voti bassi all'attitudinale o che, è scontato che faccio ricorso.

    Il problema è che a me sti giuristi fanno paura, parlano strano, non mi sembrano "uguali".
    Fanno le leggi, che in teoria dovrebbero essere rispettate da tutti (e quindi da tutti comprese, essendo questa una condizione imprescindibile per il rispetto)... ma poi quando ne discutono non ci capisce niente nessuno! E ok che ignorantia legis non excusat, ma boh. La gente studia giurisprudenza e magari rifà diritto privato 3 volte passandolo alla fine con 23.
    C'è qualcosa che non va, o sbaglio? Lo trovo uno dei grandi paradossi della materia giuridica. ;P

    Non vorrei che quando arrivo a fare ricorso mi sia detto qualcosa tipo "In considerazione... si appalesa... de qua... non è dirimente... pim pum pam... puppa!!!"

    E non ho nemmeno un amministrativista di riferimento. Pescare un avvocato da google sarebbe paradossale, magari becco un ricorrente.

    Comunque, sto divagando. Oh, che ci posso fare, tutta la storia mi fa venire il nervoso...

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      Originariamente inviato da grey wolf Visualizza il messaggio
      ciao nemoland e fmazza...forse ho trovato qualcosa di veramente interessante guardate l'allegato e fatemi sapere cosa ne pensate [ATTACH]9235[/ATTACH]

      Chiara.


      A) Sul punto del quesito dellapossibilità del bando di derogare o meno al d.p.r. Del '94.


      B) Sul punto che la materia può esserealtrimenti disciplinata purché in corenza con i principi dicui agli artt. 35 e 36 del t. u. sul pubblicoimpiego, quindifondamentalmente in osservanza del medesimo d.p.r. nella parte in cuidettaglia i suddetti principi;


      C) Sulla asserita dallacontrointeressata, e respinta, legittimità del bando quale lexspecialis legittimamente in deroga.


      D) Sull'orientamento già espresso dalCdS Sez. V 397/2010 circa il fatto che “i regolamenti dell’entelocale possano bensì “conformare le modalità di assunzione e irequisiti dei concorrenti al diverso assetto dei singoli comuni”,ma non incidere minimamente sul “procedimento concorsuale la cuirigidità, nell’ambito delle diverse tipologie previste dallalegge, è sinonimo di efficienza ed imparzialità, delle quali sonoespressione i meccanismi oggettivi e trasparenti che devonopresiedere la valutazione delle capacità dei singoli partecipantisecondo l’art. 35 D.Lgs. n. 165/2001”, considerando che “queste(dirimenti) affermazioni, riferite a un’amministrazione locale, nonpossono che essere ribadite con maggiore nettezza nel caso di specie,essendo il concorso indetto da un Ministero e tenuto conto della piùampia sfera di autonomia riconosciuta agli enti locali nella materiadella propria organizzazione (v. in particolare gli artt.: 117, 6°comma, Cost.”.


      DD) Qualcosa del genere, non a caso,già riferivo (i Comuni e gli enti territoriali, benché piùautonomi di altri soggetti per guarentigia costituzionale ex art.117, neanche loro possono; figurarsi se possono gli enti menoautonomi, siano essi ministeri, agenzie/aziende autonome ecc. Neanchele Università che pure hanno margini di autonomia organizzativapossono. E so cosa dico, in genere. Ad alcune cose ci tengo).


      E) Considerevole altresì l'assunto insentenza per il quale“ è appena il caso di rilevare che, pur se sivolesse reputare operante - per mera ipotesi - la facoltàderogatoria di cui all’art. 70, co. 13, cit., una disciplina della“materia” difforme dalle norme del d.P.R. n. 479/97 (anche secoerente con i “principi” sul reclutamento) non potrebbe cheessere contenuta in un atto normativo (i.e. regolamentare), ma non inun provvedimento quale un bando di concorso, ciò potendosi desumeredal riferimento alla nozione di “materia” e alla possibilità chequesta sia “regolata, in coerenza con i principi”nell’ambito degli specifici “ordinamenti” delle amministrazioniche intendessero esercitare detto potere derogatorio” (testualecome gli altri virgolettati ut supra).


      EE) Ed infatti a tale ultimo riguardosi è detto più volte che il regolamento di amministrazione di chetrattasi, nulla prevede al riguardo: né in coerenza né, tanto meno,non in coerenza: nel qual caso sarebbe peraltro illegittimo epassibile a sua volta di annullamento per violazione di legge qualeatto presupposto, congiuntamente a bandi, avvisi, graduatorie econsequenziali ulteriori atti.




      Poi, certo, una sentenza non faprimavera al pari delle rondini. Più sentenze però fanno indirizzoe pesano se confortano argomentazioni ben ordinate. Ma, si obietta,tutto può succedere nella vita: e come no. Ed ancora: conoscevi leregole del gioco e le hai accettate, quindi zitto e mosca: uno a zeroe palla al centro gioca la prossima, la rivincita se ci sarà; come aTiki Taka. E come no.


      Però erano sbagliate quelle regole.Una indimostrata ed inconsapevole accettazione non solo non esiste,ma nemmeno le sana. E così via.


      Scappa a volte l'avvocatese, ma quellibravi spesso conservano tra le altre una massima. Questa:


      “nihilminus quaesitum a principio huius operis videri potest quam ut plusiusto ab rerum ordine declinarem varietatibusque distinguendo opereet legentibus velut deverticula amoena et requiem animo meoquaererem”.


      Tradottopiù o meno significa che bisogna porre attenzione all'ordina deglieventi nel racconto. Alla loro sequenza.


      Comeappunto si fa con il racconto degli atti nella loro ordinatasequenza. Qualcosa del genere. Come anche si fa quando si deveassumere, nei luoghi deputati, che la sequenza è invece disordinataed illegittima. Lo si fa con ordine; nell'ordine giusto e richiesto.Non a casaccio. Per ridurre i rischi.


      Poidi certo, o meglio di di assolutamente certa, c'è quella che S.Francesco chiamava in una delle sue Lodi “Sora nostra mortecorporale”. Come no. Il resto è opinabile e si discute. Come no.
      Mameglio essere pronti.


      Convenia ancora per spaziatrici ribelli e conflitti di sistema

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        scusa nemoland un'ultima tua considerazione su questa parte
        "Da quanto innanzi osservato segue in conclusione che
        -in accoglimento del primo motivo di ricorso -il bando è illegittimo e va pertanto annullato in parte qua ,
        nei limiti dell’interesse della ricorrente. Vanno altresì annullati gli atti consequenziali, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione".

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          Originariamente inviato da fmazza Visualizza il messaggio
          recepito, nemoland. mi chiedo solo perché dovrebbe essere denigratorio il dubbio che mi pongo sulla discrasia tra scopo meramente di lucro che taluni sembrano perseguire ed il reale scopo, di più alto valore etico e morale, che la professione di avvocato rappresenta. se un qualsiasi avvocato tizio, anziché esporre le sue ragioni per farmi comprendere se e quanto il mio dubbio sia illegittimo, decidesse di querelare un poveretto come me, forse rafforzerebbe quel che penso.
          lasciando perdere il discorso (anzi, ti chiedo scusa se sono stato offensivo), ti chiedo, non avendo effettivamente letto quel lungo post, se puoi spiegare brevemente come e perché l'iter da me ipotizzato risulti fallace. con due precisazioni: in primis, ti chiedo di usare un linguaggio più semplice e stringato, cosicché possano comprendere anche gli altri partecipanti alla discussione (non tutti hanno una formazione giuridica); inoltre, vorrei che tenessi in considerazione che, per forza di cose, non posso, appena terminati gli studi, essere in possesso della tua stessa esperienza e conoscenza ed è pertanto comprensibile che io possa incappare in errori di valutazione e comprensione.
          Ma stai tranquillo e sereno,davvero, e non come dice il presidente del consiglio stai sereno e poi zac
          Potresti aver forse fatto un errore nella ricostruzione di quella roba, ma magari anche no. Già che ti ci impegni è positivo. Poi per la foga, la preoccupazione ecc. un errore scappa, due tre. Poco male. Questa non è una arena di gladiatori e non è una lotta all'ultimo sangue. Non si combatte qui. E dove si combatte lo si fa senza tregua, senza scampo, ma non qui. Non te la rimetto quella roba o l'amministrazione del sito mi banna , quanto meno per avvocatesca prolissità
          Dico davvero, non te la cavi poi male. E migliorerai in tutto, vedrai. Hai tempo. Non esagerare nel resto ché invece quello meglio di no...
          Piuttosto trova il tempo di studiare per la prossima prova: IVA, Irpef, Ires, Registro, Successioni, Donazioni, fiscalità locale, riscossioni, contenzioso, ruoli, Irap, regolamenti, circolari, IVA armonizzata UE, Dogane, accise, retrocessione dell'imposta, percossi, incisi, depositi fiscali, oli minerali, ingiunzioni fiscali degli enti locali secondo un Regio Decreto del 1911 (mi pare) se non si avvalgono della riscossione in concessione. E poi regimi speciali, esenzioni, scaglioni, classi, cedolari secche, adempimenti: un inferno, una giungla: rimpiangerai queste scaramucce

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            Originariamente inviato da grey wolf Visualizza il messaggio
            scusa nemoland un'ultima tua considerazione su questa parte
            "Da quanto innanzi osservato segue in conclusione che
            -in accoglimento del primo motivo di ricorso -il bando è illegittimo e va pertanto annullato in parte qua ,
            nei limiti dell’interesse della ricorrente. Vanno altresì annullati gli atti consequenziali, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione".
            La ricorrente chiedeva come in epigrafe l'annullamento della graduatoria definitiva. Il bando viene annullato (in parte qua) quale atto presupposto: a suo tempo non immediatamente lesivo (come dici anche tu), ma divenuto tale in sequenza con la graduatoria quale atto derivato da esso ed applicativo... Cioè la lesione che nel bando è ancora potenziale e non attuale si concretizza nel provvedimento che dà attuazione alla sua illegittima previsione (illegittima perché deroga ecc. in difformità dall'ordinamento che prevale ecc.). Nei limiti dell'interesse della ricorrente, per quello specifico pezzo che lei censura col ricorso. Gli atti ancora consequenziali sono quelli che (nella sequenza ulteriore) seguono la graduatoria e precedono la stipula del contratto di diritto privato di impiego. Quello invece è nella giurisdizione del GO sez. lavoro (salvo alcune categorie speciali che vanno invece al TAR in giurisdizione esclusiva estesa ai diritti soggettivi come da CPA). Salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, s'intendono, al netto di quelli annullati, quelli necessari a dare esecuzione alla sentenza. Quelli li devono adottare a pena di ottemperanza e di commissario ad acta in caso di inerzia.

            Avvocatese/tesco il meno possibile e spero di non aver dimenticato niente

            Ciao

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              Originariamente inviato da gianluca.bs Visualizza il messaggio
              Nemoland o chi per esso che abbia già giudizi di esperti in mano, una domanda:
              voglio sapere, con tutta franchezza e senza orpelli, le probabilità che con poche centinaia di euro, aderendo ai ricorsi collettivi che fioccano in internet, si ha (osservando anche la storicità giurisdizionale) che il TAR del Lazio dica: OK i ricorsisti siano ammessi come fuori numero alla seconda prova in attesa della sentenza di Dicembre che, a stò punto, farà da apripista e precedente se positiva.
              Perchè se valutiamo oggettivamente la questione, il ricorso si fonderà su diversi punti, tra cui quello IN ATTESA DI SENTENZA A DICEMBRE, cioè il limite quantitativo. A logica, come è stato deliberato per le 2 signorine mesi fà, rimandando il tutto al TAR, stessa cosa dovrebbe accadere ora, avendo come oggetto anche quella questione.

              Quindi SENZA SPENDERE ULTERIORI SOLDI, un semplice ricorso collettivo, senza ulteriori contro ricorsi, appelli e via dicendo, possa avere esito positivo.
              ve la girate e ve la menate tra voi, ma nessuno si degna di darmi una sua opinione in merito al mio quesito?

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                Ragazzi scusate se mi intrometto ma a questo punto si può sapere se da 21 in su bisogna mettersi a studiare x la seconda prova? Io ho già contatto due studi legali per avere un confronto sul cosa e sul come! Ma per evitare di fare la guerra dei poveri l AdE non può emettere un cavolo di comunicato ufficiale in merito!!! Ed evitiamo di morderci fra noi!

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                  Premetto una cosa sono incazzata nera!!!

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                    ..PER VincitoreIrritato
                    ho letto le tue perplessità e le tue opinioni e le rispetto in quanto tali, ma francamente, sei stato già fortunato una volta passando la prova di logica con due ore di studio, ora, fossi in te, mi preoccuperei a studiare sul serio per la seconda prova perchè la buona sorte passa solo una volta.
                    Aver fatto come prima prova quella di logica è stata una boiata pazzesca.

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                      E il ricorso lo farò caschi il mondo...

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                      Sto operando...
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