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Ricorso per ammissione seconda prova 892 funzionari agenzia delle entrate

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    Nel senso che secondo me non c'entra nulla coi bandi successivi ma non capisco perché dovremmo fare confusione;-)

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      Originariamente inviato da Mirves Visualizza il messaggio
      Nel senso che secondo me non c'entra nulla coi bandi successivi ma non capisco perché dovremmo fare confusione;-)

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      non lo so se influirà o meno sugli altri ricorsi. non sono nenache avvocato quindi non dico niente. l'ho postata solo per conocenza.

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        ...non possiamo sapere quanti sono i posti messi a disposizione per ciascuna DP ?
        Mi riferisco in particolare al Veneto

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          https://www.giustizia-amministrativa...nia%20spinelli

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            Sentenza davveeeero interessante, che fa il paio con quella di maggio. Infatti, entrambe concorrono a delineare l'orientamento definitivo del Tar in ordine all'intera questione. Il voto minimo pari a 24 è legittimo, così come è legittima la previsione che limita l'accesso al tirocinio solo a coloro che, oltre ad aver raggiunto il voto minimo, rientrano nel numero di posti messi a concorso aumentati del 30%; previsione questa ritenuta legittima nella sentenza di maggio, con argomentazione più che solida, e non oggetto di censura nel ricorso della SS, poiché ella ha regolarmente superato la seconda prova, rientrando nel limite previsto per l'accesso al tirocinio. Il ricorso proposto dalla suddetta, infatti, lamentava, oltre alla ritenuta infondata violazione del DPR 487/1994, l'illegittimità del limite numerico posto tra prima e seconda prova per l'accesso a quest'ultima. Sulla base dell'odierna sentenza, pertanto, è solo quest'ultima tesi ad essere accolta: ne consegue che chiunque ottenga 24 alla prima prova deve poter sostenere la seconda. Tuttavia, per l'accesso al tirocinio, non è sufficiente raggiungere il voto minimo pari a 24, ma rientrare nel limite dei posti messi a concorso aumentati del 30%.

            Conclusione? Chi ha ricorso in seguito alla seconda prova, non essendosi piazzato nel limite del 30% in più (e cioè, verosimilmente, chi ha iniziato a dicembre 2015 e a settembre scorso), vedrà cadere inesorabilmente le sue doglianze, quantomeno di fronte al TAR.

            Tutto ciò detto... Entrambe le sentenze, in sintonia tra loro, affermano un dato certo: non è applicabile il DPR 487/1994 e AE gode di autonomia in ordine all'assunzione di personale, in virtù di tutta una serie di rimandi tra TU pubblico impiego, decreto istitutivo delle agenzie fiscali e regolamento di amministrazione. Tesi proposta oltre un anno fa dal sottoscritto il quale è stato messo alla gogna in questa sede da avvocati e ricorrenti.

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              riguarda il concorso dei 140 e accoglie soltanto l'illegittima della seconda soglia di sbarramento nel passaggio tra prima e seconda prova scritta

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                Veramente non proprio: ritiene illegittima la soglia dei 500 e di conseguenza annulla lestromissione della spinelli dalla 2a prova. Ma visto che aveva fatto tirocinio e orale sub iudice, superandoli, a mio avviso con questa sentenza non può che essere assunta. Sempre che l'agenzia non ricorra al cds.

                Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk

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                  Sicuramente l'agenzia e soprattutto il controinteressato costituitosi (il primo degli idonei, non vincitore a causa della presenza in graduatoria della ricorrente) appelleranno e chiederanon la sospensiva- essendo non reversibile un'assunzione, per forza di cose concederanno la sospensiva.

                  Comunque la sentenza boccia tutte le tesi lette e rilette (l'applicazione del DPR del 1994, il 24/30 soglia illegittima, le prove con quiz differenti, l'imbustamento poco garantista, ecc) tranne la limitazione dei posti per accedere al secondo quiz

                  Invero sull'accesso dal secondo quiz al tirocinio era stata ben definita la motivazione (ragioni economiche e organizzative) sicchè questa sentenza non dovrebbe di per sè indicare un superamento dell'orientamento che aveva visto soccombere nel merito i primi ricorrenti qualche mese fa.

                  Segnalo comunque il passaggio su cui si gioca la vittoria della ricorrente,
                  Infatti, tale ulteriore limitazione, che impedisce a coloro che si sono classificati dopo la 500^ posizione di accedere alla seconda prova, fa dipendere la progressione nel concorso da un fattore sottratto alla disponibilità del singolo partecipante, finendo per determinare incertezza in ordine al possesso dei requisiti richiesti per il superamento della prova e per escludere dal concorso candidati comunque in possesso di requisiti culturali e professionali superiori al minimo fissato dall’Amministrazione nel bando.In virtù di tale ulteriore soglia di sbarramento un candidato che pure ha superato il punteggio minimo previsto (24/30) potrebbe essere escluso per aver conseguito un punteggio inferiore per una assai limitata frazione di punti (anche in termini di decimi o centesimi di punto) rispetto ad altro partecipante che si è posizionato nei primi 500.E’ evidente, quindi, come tale meccanismo finisca per incidere negativamente sul criterio premiale, lodevolmente perseguito dall’Agenzia delle Entrate, facendo dipendere l’ammissione alla seconda prova da una condizione che non necessariamente costituisce indice di una migliore preparazione rispetto ad altri candidati che purehanno riportato un punteggio superiore al minimo, ma con una differenza di punteggio pari ad una frazione di decimi o centesimi di punto.Tutto ciò non senza considerare che per le modalità di svolgimento del concorso le prime due prove e (in particolare al prima) non assumono i caratteri di una prova preselettiva, che appunto riveste la funzione di consentire di sfoltire la platea dei candidati, ma di vere e proprie prove di esame, alle quali, quindi, non si addice una funzione preselettive come quella che invecel’Agenzia ha conferito prevedendo l’ulteriore soglia della classificazione nei primi 500 posti della graduatoria.
                  A me pare debole.
                  In tutti i concorsi, data la competizione tra partecipanti, il posizionamento in graduatoria rappresenta un elemento sottratto alla disponibilità del singolo. In questo caso, è vero che far svolgere il secondo quiz a 500 o 1000 persone poco avrebbe cambiato in termini organizzativi, e che la limitazione dei posti appare arbitraria.
                  Ma allora, che significa, che in un concorso con numeri molto più elevati (come quello degli 892) le cose cambiano? E se il 24 viene raggiunto da un numero di candidati di poco inferiore a quelli della prima prova, occorre di nuovo attrezzare un calendario con un mese di prove?
                  Insomma, sembra un criterio di vago buon senso..eh, per pochi centesimi, che differenza fa, si tratta di risultati equivalenti, la preparazione dei candidati è la stessa.
                  Che è come dire, quale differenza ci sarà mai tra un vincitore con 24,7 e un idoneo con 24,5, se quei 0.2 nascono da, per es., differenti valutazioni del tirocinio?...

                  Ma soprattutto. Se vuoi definire i quiz come PROVE e non come PRESELEZIONI, non puoi omettere di rappresentare la necessità che l'impianto del concorso DEVE necessariamente considerare le valutazioni di tutte le prove: media scritti + tirocinio/orale. Come in tutti i concorsi.

                  Insomma, chi è idoneo e si ritrova davanti persone che alle prove a quiz son passati tramite ricorso avrebbe tutto l'interesse, giunti alla pubblicazione della definitiva graduatoria (coi ricorrenti riconosciuti vincitori e non asteriscati) a impugnarla e chiedere ridefinizione della stessa, ricalcolando voti e medie.

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                    Notizie sulla discussione di merito di ieri presso il TAR del Lazio? Hanno concesso il rinvio?

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                      Originariamente inviato da nuvolo Visualizza il messaggio
                      Notizie sulla discussione di merito di ieri presso il TAR del Lazio? Hanno concesso il rinvio?
                      Si Nuvolo. Rinviata

                      Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk

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