annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Seconda prova

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da sancho Visualizza il messaggio
    buongiorno ;-)
    sol d... muteking davvero notevole....
    Grazie. Troppo buono.

    Commenta


      Grazieeee ora me li studio bene!!! perchè ci c'è o chi non c'è nel registro può essere una domanda papabile.

      prima ti ho scritto una cosa sbagliata sull'esempio....articolo 2041 e 2042 sono quell'azione che come detto è sussidiaria e residuale

      I presupposti oggettivi dell’azione prevista dall’art. 2041 c.c. sono il difetto di giusta causa, l’arricchimento, la diminuzione patrimoniale, il nesso di reciprocità (o di correlazione) e la sussidiarietà.
      Per sussidiarietà, all’uopo, deve intendersi la mancanza di un’altra azione esperibile: l’azione ex art. 2041 è, quindi, improponibile quando sia possibile ottenere in un altro modo lo stesso risultato.
      Il concorso con altre azioni esperibili è possibile soltanto in relazione a pretese che abbiano un diverso oggetto. L’attore processuale, comunque, potrebbe prospettare, in via principale, la pretesa più specifica e chiedere, in via subordinata, l’applicazione della tutela generale: se l’azione non viene invocata almeno in via subordinata, si ritiene che il giudice non abbia il potere di sostituirla d’ufficio.
      L’art. 2041 è, quindi, norma generale e residuale!!

      io ricordo un parere l'anno scorso a scuola di avvocato sul fatto che bisognasse applicare le norme sull'indebito oggettivo e soggettivo (2033 e 2036) e non questa perchè appunto ha carattere sussidiario...
      Non so se ho risposto alla tua domanda....

      Commenta


        Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
        no no l'ho già letto non ti sbattere volevo sapere le altre azioni quali sono che non me le ricordo mai!
        ma se sono tantissime non importa (spero ne esca qlc che so... poche)
        grazie chia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        Le azioni in generale nel diritto civile sono tantissime:
        materia di successioni c'è: riduzione, restituzione e petizione
        materia di famiglia: inibiatoria e di risarcimento
        materia contrattuale: a difesa della proprietà (sono 4), del possesso (sono due), di nunciazione cioè le due cautelari
        materia di conservazione garanzie patrimoniali (4 mezzi)

        Commenta


          Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
          Le azioni in generale nel diritto civile sono tantissime:
          materia di successioni c'è: riduzione, restituzione e petizione
          materia di famiglia: inibiatoria e di risarcimento
          materia contrattuale: a difesa della proprietà (sono 4), del possesso (sono due), di nunciazione cioè le due cautelari
          materia di conservazione garanzie patrimoniali (4 mezzi)

          perfetto questo volevo sapere sei una grande!!!!! grazie!!!!!

          Commenta


            Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
            perfetto questo volevo sapere sei una grande!!!!! grazie!!!!!

            sicuramente me ne sfuggono ma se impariamo già queste direi che siamo a cavallo......
            massimo può esserci una domanda in merito e non credo nè in materia di successioni nè di famiglia...neanche nunciazione...
            io punterie sulle garanzie per i creditori.....

            Commenta


              Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
              Se uscisse la domanda
              l'imprenditore agricolo o il piccolo imprenditore sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese...
              la risposta è sempre si anche se non si fa riferimento alla sezione speciale vero??

              Chi è che è escluso dal registro delle imprese??
              ciao chia, pomi ti ha elencato i soggetti obbligati all'iscrizione, ti ha anche detto che i professionisti non hanno tale obbligo, io mi permetto di aggiungere che sono esclusi i lavoratori autonomi (dove rientrano anche i professionisti)rif normatvi art 53 e 55 2 comma lett a tuir

              Commenta


                Originariamente inviato da sancho Visualizza il messaggio
                ciao chia, pomi ti ha elencato i soggetti obbligati all'iscrizione, ti ha anche detto che i professionisti non hanno tale obbligo, io mi permetto di aggiungere che sono esclusi i lavoratori autonomi (dove rientrano anche i professionisti)rif normatvi art 53 e 55 2 comma lett a tuir
                grande sancho tu non hai capito che mi devi sempre correggere!!!! non è che ti puoi permettere deviiiiiiiiiiiiii che io molte volte dico caz.te e non vorrei far sbagliare chiachia.....

                Commenta


                  Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
                  in generale di azioni ce ne sono tantissime anche in materia successoria ad esempio (riduzione petizione ecc).
                  Nel caso di specie come se ricordi per l'abuso d'ufficio c'è una clausola di SUSSIDIARIETA' che appunto dice che spetta a meno che non ci siano altre azioni specifiche in riferimento all'ingiustificato arricchimento..(non al diritto civile) mi viene in mente l'articolo precedente: azione generale di arricchimento.....prima fai quella, se non puoi o se vuoi in via subordinata metto l'articolo 2042...
                  è un'altra di quelle cose che nella pratica si vedono pochissimo e secondo me la domanda se mai ci fosse sarebbe sul fatto che è residuale rispetto alle altre
                  Chiachia perdonami...ma non si dice "clausola di riserva"?? la sussidiarietà lasciamola collegata ad un principio... :-)

                  Commenta


                    Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
                    x chia

                    Sezione ordinaria

                    Nella sezione ordinaria si iscrivono:

                    • imprenditori individuali esercenti imprese commerciali di non modeste dimensioni (ex art.2195 c.c.);
                    • società di persone (tranne la società semplice);
                    • società di capitali;
                    • consorzi fra imprenditori con attività esterna;
                    • i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia (G.E.I.E.);
                    • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale;
                    • le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione, ovvero l'oggetto principale della loro attività;

                    L'iscrizione alla sezione ordinaria produce effetti di pubblicità legale dichiarativa per tutti gli imprenditori iscritti eccetto le società di capitali, per le quali l'iscrizione ha effetto di pubblicità legale costitutiva.
                    Sezione speciale

                    Alla I sezione speciale si iscrivono, con diverse qualifiche:

                    Nella II sezione speciale si iscrivono:
                    • società tra professionisti (società tra avvocati)


                    ottimo Pomi... ti risulta che l'iscrizione alla sezione speciale del piccolo imprenditore abbia solo funzione di pubblicità notizia e certificazione anagrafica? Per l'imprenditore agricolo, invece, credo sia stata equiparata allo stesso valore previsto dall'art.2193 cc e, quindi, pubblicità dichiarativa.

                    Commenta


                      Originariamente inviato da katiakatia Visualizza il messaggio
                      Sono anche io di contabilità oggi!! Parto più o meno dall'inizio, spero di ricordare qualcosa da ragioneria (sono giusto passati un po di anni )
                      per me è giusto la prima volta che la studio.... speriamo bene!

                      studio un paio d'ore e poi posto qualche domanda

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X