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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    domanda a rischio la mediazione tributaria......
    regalino per i forumini
    novità in materia di mediazione tributaria introdotte dalla legge di stabilità
    • l'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La legge di stabilità per il 2014 ha introdotto la disposizione per cui sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi
    • la presentazione dell'istanza comporta la sospensione ex lege dell'esecuzione dell'atto impugnato per 90 giorni (fermo restando che in assenza di accordo sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta). Nel caso in cui il contribuente si costituisca in giudizio prima di questo termine, la sospensione viene meno.

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      me ne mancano 3...
      pffffffffffffffffffffffffffffffffff

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        Originariamente inviato da sancho Visualizza il messaggio
        regalino per i forumini
        novità in materia di mediazione tributaria introdotte dalla legge di stabilità
        • l'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La legge di stabilità per il 2014 ha introdotto la disposizione per cui sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi
        • la presentazione dell'istanza comporta la sospensione ex lege dell'esecuzione dell'atto impugnato per 90 giorni (fermo restando che in assenza di accordo sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta). Nel caso in cui il contribuente si costituisca in giudizio prima di questo termine, la sospensione viene meno.

        fatto trenta facimm 31 :-)))

        io penso più ad una domanda di questo tipo.....

        la presentazione del reclamo ( istanza di mediazione o,semplicemente, istanza) è condizione di procedibilità e non più diammissibilità del ricorso;

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          Originariamente inviato da sancho Visualizza il messaggio
          regalino per i forumini
          novità in materia di mediazione tributaria introdotte dalla legge di stabilità
          • l'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La legge di stabilità per il 2014 ha introdotto la disposizione per cui sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi
          • la presentazione dell'istanza comporta la sospensione ex lege dell'esecuzione dell'atto impugnato per 90 giorni (fermo restando che in assenza di accordo sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta). Nel caso in cui il contribuente si costituisca in giudizio prima di questo termine, la sospensione viene meno.
          grande sanchoooooooooo grazie!!!! viva i regaliiiiiiiiiiiiii

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            fatto trenta facimm 31 :-)))

            io penso più ad una domanda di questo tipo.....

            la presentazione del reclamo ( istanza di mediazione o,semplicemente, istanza) è condizione di procedibilità e non più diammissibilità del ricorso;
            siiiiiiiiiiiiiiiiii

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              sort di chiodo.......allucinante....

              http://www.ilfattoquotidiano.it/2015...zione/1787016/

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                La presentazione dell’istanza non è più condizione di ammissibilità delricorso, ma rileva come condizione di procedibilità dello stesso.

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                  e poi che altre domande escono sancho... secondo te??????? così me le studio

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                    Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
                    e poi che altre domande escono sancho... secondo te??????? così me le studio
                    bho per esempio questa:

                    In che cosa consiste il divieto di interlocking?
                    A nel divieto di acquisire partecipazioni reciproche tra due società controllate dalla stessa holding
                    B nel divieto della maggioranza dei soci di una s.p.a. di bloccare la facoltà di recesso dalla società
                    C nel divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario
                    D nel divieto imposto al consiglio di amministrazione di una s.p.a. di prendere delle decisioni che generino una restrizione dei campi di intervento della società

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                      In caso di liquidazione coatta amministrativa il commissario liquidatore è in tutto e per tutto equiparabile al curatore del fallimento?
                      A si
                      B si, salvo piccole ed irrilevanti differenze
                      C no, in quanto il primo è un mero coadiuvante tecnico della procedura ed il secondo è a tutti gli effetti un organo della procedura concorsuale
                      D no, in quanto ad esempio il primo prende direttamente in consegna i beni del debitore e solo successivamente deve redigerne l'inventario, nel caso del curatore queste operazioni sono invece invertite

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                      Sto operando...
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