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    Originariamente inviato da lybra342 Visualizza il messaggio
    ottimo Pomi... ti risulta che l'iscrizione alla sezione speciale del piccolo imprenditore abbia solo funzione di pubblicità notizia e certificazione anagrafica? Per l'imprenditore agricolo, invece, credo sia stata equiparata allo stesso valore previsto dall'art.2193 cc e, quindi, pubblicità dichiarativa.
    non sono io... è wikipedia... che dice anche questo

    L'iscrizione alla sezione speciale ha effetti di pubblicità notizia per tutte le imprese eccetto le società semplici esercenti attività agricola e gli imprenditori agricoli individuali anche piccoli (d.lgs. 228/2001)

    quindi è come dici tu sezione speciale = pubblicità notizia a parte per società semplici e imprenditore agricolo = pubblicità dichiarativa

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      Originariamente inviato da lybra342 Visualizza il messaggio
      Chiachia perdonami...ma non si dice "clausola di riserva"?? la sussidiarietà lasciamola collegata ad un principio... :-)
      si nella fretta mi sono espressa male...
      l'azione ha carattere sussidiario cioè spetta a meno che bla bla
      la clausola in sè si chiama di riserva (anche se spesso ho sentito dire volgarmente di sussidiarietà) perchè il risultato finale cioè la sussidiarietà è quello che conta....

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        Originariamente inviato da sancho Visualizza il messaggio
        ciao chia, pomi ti ha elencato i soggetti obbligati all'iscrizione, ti ha anche detto che i professionisti non hanno tale obbligo, io mi permetto di aggiungere che sono esclusi i lavoratori autonomi (dove rientrano anche i professionisti)rif normatvi art 53 e 55 2 comma lett a tuir

        ottimo.... grazieee sancho
        dovrò farmi schema
        tu sì
        tu no
        con le varie possibilità...
        ahahahaha
        anche se sono quasi tutti in sì

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          Domanda di commerciale....

          L'imprenditore occulto fallisce??

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            Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
            Domanda di commerciale....

            L'imprenditore occulto fallisce??
            sisi fallisce anche lui!!!! asp che ti trovo qlc

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              Ciao a tutti vorrei contribuire pure io alla discussione (anche se non sono certo un esperto ma mi sono documentato da wiki):
              -La pubblicità dichiarativa è volta a rendere opponibili a determinati soggetti i fatti per cui è prevista (ad esempio, a rendere opponibile un negozio giuridico ai terzi): la sua omissione, pur non determinando l'invalidità, impedisce che il fatto produca effetti giuridici nei confronti di tali soggetti. L'ordinamento può configurare la pubblicità come condizione sufficiente ma non necessaria per l'opponibilità, allorché consenta di provare, in alternativa, che il soggetto era comunque a conoscenza del fatto, nonostante la mancata pubblicità;
              -
              La pubblicità costitutiva è requisito necessario affinché la fattispecie si perfezioni, sicché in sua mancanza l'atto è privo di validità e non produce effetti nei confronti di chiunque (quindi né tra le parti del negozio giuridico, né verso i terzi). Essa è, dunque, un onere al fine dell'efficacia e della validità dell'atto.
              -Il contratto di società di fatto può avere come oggetto sociale lo svolgimento di attività non commerciali o commerciali (nel senso precisato dall'art. 2195 c.c.). In quest'ultimo caso può atteggiarsi come società in nome collettivo irregolare o in accomandita semplice irregolare. La società di fatto, infatti, non essendo iscritta nel registro delle imprese, si definisce irregolare (senza che ciò comporti un giudizio sfavorevole sulla liceità della stessa).

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                La risposta, come sempre accade su questioni così delicate, non è sicura.
                Vi sono coloro, infatti, che propendono incondizionatamente per una risposta affermativa ritenendo che l'imprenditore occulto fallisca sempre insieme all'imprenditore palese. Questi autori basano la loro teoria sull'applicazione analogica dell'art. 147 l.f. relativo al fallimento del socio occulto che, come è noto, può essere dichiarato fallito insieme alla società se illimitatamente responsabile.
                Come si potrà vedere dallo studio del fallimento delle società, si ritiene che l'art. 147 l.f. può essere applicato anche nel caso in cui, dal fallimento di un imprenditore, si scopra l'esistenza di una società alla quale è esteso il fallimento. Affermano,in sostanza, questi autori: se può addirittura fallire una società occulta, perché non può accadere la stessa cosa per un semplice imprenditore occulto?
                Altri autori,invece, ritengono che non è possibile sottoporre al fallimento l'imprenditore occulto perché non può ritenersi abbandonato nel nostro ordinamento il principio della spendita del nome.
                Le norme cui fanno riferimento i sostenitori dell'opposta tesi(ed in particolare l'art. 147 l.f.) non solo si riferirebbero ad altre ipotesi, ma non giustificano l'abbandono del principio della spendita del nome.
                È certo, però, che chi propende per la tesi negativa si sforza di trovare dei rimedi di fronte al fatto che i creditori dell'imprenditore palese rimangono danneggiati dall'esclusione dal fallimento dell'imprenditore occulto, cercando delle soluzioni per estendere la responsabilità anche a lui.
                (........)
                A questo punto può essere interessante vedere la posizione della giurisprudenza sull'argomento. C'è subito da premettere che questa sembra non affrontare direttamente il problema, anche se,pare propendere per la tesi negativa (vedi cass.24 febbraio 1983, n. 1418). È da osservare,piuttosto, che i giudici di fronte al fallimento dell'imprenditore palese considerano l'imprenditore occulto come un socio occulto facendo fallire anche lui in base all'art. 147 l.f.

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                  Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
                  La risposta, come sempre accade su questioni così delicate, non è sicura.
                  Vi sono coloro, infatti, che propendono incondizionatamente per una risposta affermativa ritenendo che l'imprenditore occulto fallisca sempre insieme all'imprenditore palese. Questi autori basano la loro teoria sull'applicazione analogica dell'art. 147 l.f. relativo al fallimento del socio occulto che, come è noto, può essere dichiarato fallito insieme alla società se illimitatamente responsabile.
                  Come si potrà vedere dallo studio del fallimento delle società, si ritiene che l'art. 147 l.f. può essere applicato anche nel caso in cui, dal fallimento di un imprenditore, si scopra l'esistenza di una società alla quale è esteso il fallimento. Affermano,in sostanza, questi autori: se può addirittura fallire una società occulta, perché non può accadere la stessa cosa per un semplice imprenditore occulto?
                  Altri autori,invece, ritengono che non è possibile sottoporre al fallimento l'imprenditore occulto perché non può ritenersi abbandonato nel nostro ordinamento il principio della spendita del nome.
                  Le norme cui fanno riferimento i sostenitori dell'opposta tesi(ed in particolare l'art. 147 l.f.) non solo si riferirebbero ad altre ipotesi, ma non giustificano l'abbandono del principio della spendita del nome.
                  È certo, però, che chi propende per la tesi negativa si sforza di trovare dei rimedi di fronte al fatto che i creditori dell'imprenditore palese rimangono danneggiati dall'esclusione dal fallimento dell'imprenditore occulto, cercando delle soluzioni per estendere la responsabilità anche a lui.
                  (........)
                  A questo punto può essere interessante vedere la posizione della giurisprudenza sull'argomento. C'è subito da premettere che questa sembra non affrontare direttamente il problema, anche se,pare propendere per la tesi negativa (vedi cass.24 febbraio 1983, n. 1418). È da osservare,piuttosto, che i giudici di fronte al fallimento dell'imprenditore palese considerano l'imprenditore occulto come un socio occulto facendo fallire anche lui in base all'art. 147 l.f.
                  esatto per quello ho chiesto....
                  sembra che dottrina e giurisprudenza sia concordi nel dire che imprenditore occulto non fallisce se c'è un mandato ma non fallisce neanche se c'è solo un prestanome...
                  falliscono i soci occulti...ma è un'altra cosa quella.....
                  attendiamo sanchoo o qualcuno che ci illumini.....

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                    Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
                    La risposta, come sempre accade su questioni così delicate, non è sicura.
                    Vi sono coloro, infatti, che propendono incondizionatamente per una risposta affermativa ritenendo che l'imprenditore occulto fallisca sempre insieme all'imprenditore palese. Questi autori basano la loro teoria sull'applicazione analogica dell'art. 147 l.f. relativo al fallimento del socio occulto che, come è noto, può essere dichiarato fallito insieme alla società se illimitatamente responsabile.
                    Come si potrà vedere dallo studio del fallimento delle società, si ritiene che l'art. 147 l.f. può essere applicato anche nel caso in cui, dal fallimento di un imprenditore, si scopra l'esistenza di una società alla quale è esteso il fallimento. Affermano,in sostanza, questi autori: se può addirittura fallire una società occulta, perché non può accadere la stessa cosa per un semplice imprenditore occulto?
                    Altri autori,invece, ritengono che non è possibile sottoporre al fallimento l'imprenditore occulto perché non può ritenersi abbandonato nel nostro ordinamento il principio della spendita del nome.
                    Le norme cui fanno riferimento i sostenitori dell'opposta tesi(ed in particolare l'art. 147 l.f.) non solo si riferirebbero ad altre ipotesi, ma non giustificano l'abbandono del principio della spendita del nome.
                    È certo, però, che chi propende per la tesi negativa si sforza di trovare dei rimedi di fronte al fatto che i creditori dell'imprenditore palese rimangono danneggiati dall'esclusione dal fallimento dell'imprenditore occulto, cercando delle soluzioni per estendere la responsabilità anche a lui.
                    (........)
                    A questo punto può essere interessante vedere la posizione della giurisprudenza sull'argomento. C'è subito da premettere che questa sembra non affrontare direttamente il problema, anche se,pare propendere per la tesi negativa (vedi cass.24 febbraio 1983, n. 1418). È da osservare,piuttosto, che i giudici di fronte al fallimento dell'imprenditore palese considerano l'imprenditore occulto come un socio occulto facendo fallire anche lui in base all'art. 147 l.f.

                    Con una recente sentenza, il tribunale di Busto Arsizio (Trib. Busto Arsizio, sent. del 16.06.2010 e, in senso conforme sulla fallibilità del socio occulto, C. App. Firenze, sent. n. 1705 del 25.11.2008; Cass. sent. n. 13421 del 23.05.2008; Cass. sent. n. 7075 del 05.04.2005; Cass. sent. n. 11562 del 09.05.2008) ha chiarito quanto segue: se, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore apparentemente individuale, risulti che egli era socio di una società di fatto, anche se occulta, esercitante la stessa impresa, deve essere dichiarato il fallimento della società e di altri soci occulti, senza che sia necessario provare l’insolvenza di questi ultimi, essendo il loro fallimento conseguenza automatica del fallimento della società. - See more at: http://business.laleggepertutti.it/4....Q8jw6CZA.dpuf

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                      Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
                      La risposta, come sempre accade su questioni così delicate, non è sicura.
                      Vi sono coloro, infatti, che propendono incondizionatamente per una risposta affermativa ritenendo che l'imprenditore occulto fallisca sempre insieme all'imprenditore palese. Questi autori basano la loro teoria sull'applicazione analogica dell'art. 147 l.f. relativo al fallimento del socio occulto che, come è noto, può essere dichiarato fallito insieme alla società se illimitatamente responsabile.
                      Come si potrà vedere dallo studio del fallimento delle società, si ritiene che l'art. 147 l.f. può essere applicato anche nel caso in cui, dal fallimento di un imprenditore, si scopra l'esistenza di una società alla quale è esteso il fallimento. Affermano,in sostanza, questi autori: se può addirittura fallire una società occulta, perché non può accadere la stessa cosa per un semplice imprenditore occulto?
                      Altri autori,invece, ritengono che non è possibile sottoporre al fallimento l'imprenditore occulto perché non può ritenersi abbandonato nel nostro ordinamento il principio della spendita del nome.
                      Le norme cui fanno riferimento i sostenitori dell'opposta tesi(ed in particolare l'art. 147 l.f.) non solo si riferirebbero ad altre ipotesi, ma non giustificano l'abbandono del principio della spendita del nome.
                      È certo, però, che chi propende per la tesi negativa si sforza di trovare dei rimedi di fronte al fatto che i creditori dell'imprenditore palese rimangono danneggiati dall'esclusione dal fallimento dell'imprenditore occulto, cercando delle soluzioni per estendere la responsabilità anche a lui.
                      (........)
                      A questo punto può essere interessante vedere la posizione della giurisprudenza sull'argomento. C'è subito da premettere che questa sembra non affrontare direttamente il problema, anche se,pare propendere per la tesi negativa (vedi cass.24 febbraio 1983, n. 1418). È da osservare,piuttosto, che i giudici di fronte al fallimento dell'imprenditore palese considerano l'imprenditore occulto come un socio occulto facendo fallire anche lui in base all'art. 147 l.f.
                      Ciao, ti do perfettamente ragione: la disciplina dell'imprenditore occulto se fallisce o meno è piuttosto complicata e non affatto "sicura"!
                      Io suggerisco per chi non è del mestiere(come me) di non approfondire troppo perchè si rischia di non finire più. Quello che hai detto credo sia più che sufficiente( o almeno spero)

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