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    Ciao a tuttii...
    sono tornata da nuoto...
    in merito alla differenze tra ESECUTIVITA' e ESECUTORIETA' ecco cosa ho trovato:

    Requisito specifico dei provvedimenti amministrativi può essere quello che va sotto il nome di esecutorietà e, cioè, l'idoneità del provvedimento costitutivo di obblighi a carico di terzi ad essere coattivamente eseguito dalla PA, in caso d'inadempimento del terzo. L'esecutorietà del provvedimento amministrativo che, secondo parte della dottrina sarebbe espressione del principio dell'autotutela, è prevista dall'art. 21 ter della L. n. 241/1990, inserito dalla L. n. 15 del 11 febbraio 2005.

    Il menzionato art. 21 ter prevede che i provvedimenti amministrativi siano provvisti del requisito dell'esecutorietà solo nei casi espressamente previsti dalla legge e che la PA possa procedere all'esecuzione coattiva degli obblighi posti a carico del terzo con il provvedimento amministrativo solo a seguito di diffida.

    Esempi di provvedimenti esecutori sono l'ordine di demolizione previsto dall'art. 40 del Testo Unico sull'edilizia in caso di abuso edilizio, la possibilità per la PA di utilizzare, a mente dell'art. 832 cc, secondo comma, alternativamente le forme di tutela civilistiche e quelle pubblicistiche per la tutela dei beni che formano oggetto del demanio pubblico (al riguardo, la giurisprudenza ha sottolineato che, tra le due vie, sussiste alternatività per cui intrapresa l'una, la PA non può, poi, ricorrere anche all'altra)., la requisizione per imprevedibili motivi di necessità ed urgenza di cui all'art. 7 della LAC e la possibilità, per il sindaco, di eseguire coattivamente le ordinanze contingibili ed urgenti previste dall'art. 54 del TUEL, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.


    Dall'esecutorietà, che rappresenta dunque un requisito eventuale e non necessario del provvedimento amministrativo. deve essere mantenuto distinto il requisito della esecutivitàche, invece, è un requisito sempre presente. L'esecutività del provvedimento amministrativo è il requisito che ne indica l'idoneità ad incidere sulla sfera giuridica altrui in senso costitutivo, modificativo o estintivo, indipendentemente dalla volontà del destinatario la cui sfera giuridica viene concretamente ad essere incisa dal provvedimento medesimo ed indipendentemente dalla validità o dall'invalidità del provvedimento. L'esecutività non è sempre coincidente con il momento perfezionativo del provvedimento in quanto taluni provvedimenti, già perfezionati, non sono ancora idonei a produrre effetti in quanto difettano i requisiti di esecutività e, cioè, il controllo preventivo di legittimità o la comunicazione del provvedimento al destinatario.

    Dall'esecutiità deve mantenersi distinto il requisito dell'eseguibilità che indica la possibilità giuridica e di fatto di eseguire un provvedimento; è possibile, cioè, che un provvedimento già esecutivo, in via d'eccezione, non sia eseguito immediatamente per motivi ostativi di fatto o di diritto o per ragioni d'opportunità valutate dalla PA. A tali ipotesi si riferisce l'art. 21 quater della L. n. 241del 1990 che dispone: "per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario", l'esecuzione o l'efficacia del provvedimento possono essere sospese dallo stesso organo che lo ha emanato. In via generale, invece, "i provvedimenti amministrativi sono immediatamente eseguiti, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo" (si discute se tale disposizione, che fonda la responsabilità da ritardo della PA, sia riferibile anche ai provvedimenti che hanno per oggetto un obbligo dei destinatari).

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      quiz penale facile facile per voi
      A cosa si applica il giudizio di bilanciamento?
      scriminanti
      cause soggettive di esclusione del reato
      circostanze
      delitti aggravati dall'evento

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        nessuno che si cimenta??
        forza ragazzi!!!!!!!!!!

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          Originariamente inviato da ginevra86 Visualizza il messaggio
          così a istinto le collocherei tutte nella fase preparatoria, però forse sbaglio...
          non mi sono proprio posta il problema porca paletta
          Il mio libro dice: amministrativa in fase costitutiva; tecnica in fase preparatoria.
          Direi di non farci tanti problemi al riguardo..

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            Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggio
            quiz penale facile facile per voi
            A cosa si applica il giudizio di bilanciamento?
            scriminanti
            cause soggettive di esclusione del reato
            circostanze
            delitti aggravati dall'evento
            circostanze

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              ​circostanze

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                Originariamente inviato da Mongolfiera Visualizza il messaggio
                ​circostanze
                bravissime sol c !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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                  uffiiiiiii perchè alle circostanze????

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                    tra l'altro non sapevo manco esistesse il principio del giusto bilanciamento...... aiuto.....

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                      http://www.simone.it/cgi-local/Codic...77,7,0,0,0,0,1

                      Pomi for you....
                      giudizio di bilanciamento

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