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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Ridi ridi, che ho ancora da leggermi anche questa circolare...

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
      Quindi...

      1. I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche agli enti non commerciali italiani sono :
        a) sempre esclusi da imposizione
        b) esclusi da imposizione, se ricadono in certe fattispecie tassativamente indicate nel tuir ai sensi dell'art. 143 comma 3 lett. b
        c) imponibili, se ricadono in certe fattispecie tassativamente indicate nel tuir all'art 73.
      • I fondi pervenuti agli enti non commerciali italiani a seguito di raccolte pubbliche effettuate eccezionalmente :
        a) sono imponibili come reddito d'impresa
        b) sono sempre escluse da imposizione ai sensi dell'art. 143 comma 3 lett. a
        c) sono imponibili solo se di importo superiore a 7500 €

      1. Ai sensi del tuir i contributi corrisposti ad un ente no profit da una pubblica amministrazione per lo svolgimento di attività istituzionali :
        a) sono esenti dall'ires ma sono soggetti all'irpef
        b) sono esenti sia dall'ires che dall'irpef ai sensi dell'art. 150 commi 1 e 2
        c) sono soggetti all'ires in misura ridotta
      A questo non rispondi? L'ultima va bene? Le prime due si, se ho letto bene la norma...

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        x roger...

        ovviamente devi scendere nel dettaglio....per gli ENC, te che farai l'orale.....in breve..


        L’art. 148 DPR 917/1986, invece, detta una disciplina di dettaglio riservata ai soli enti di tipo associativo . Per questi ultimi, in particolare, non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati e partecipanti in conformità alle finalità istituzionali e le somme versate a titolo di quote o contributi non concorrono alla formazione del reddito.
        Sono in ogni caso considerate commerciali dalla legge le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati e partecipanti effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici , compresi i contributi e le quote supplementari determinate in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Questi corrispettivi , infatti, assumono la natura di componenti del reddito d’impresa se l’attività ha il carattere dell’abitualità mentre, in presenza di occasionalità, si considerano redditi diversi

        Per le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose , assistenziali, culturali , sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona, inoltre, sono decommercializzate le attività effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati o partecipanti o,comunque, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale anche se svolte verso associati , partecipanti e tesserati delle medesime.

        La legge individua, altresì, una disciplina specifica per le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno e per le organizzazioni sindacali e di categoria. In riferimento alle prime, infatti, è decommercializzata , anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande resa presso le sedi dell’ente e sempre che sia strettamente complementare all’attività svolta in diretta attuazione delle finalità istituzionali. Per quanto attiene alle seconde, invece, non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciale le cessioni di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro nonché l’assistenza prestata prevalentemente verso gli iscritti in materia di legislazione sul lavoro a fronte di corrispettivi, che, in entrambi i casi, non devono eccedere i costi di diretta imputazione. L’ordinamento tributario, inoltre, riserva un trattamento fiscale specifico all’attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici che non si considera commerciale sia nel caso in cui sia effettuata da associazioni di promozione sociale con finalità assistenziale riconosciuta , in quanto complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sia nell’ipotesi in cui sia effettuata verso associati e partecipanti da associazioni politiche, sindacali e di categoria o da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi, o intese. L’applicazione del regime di detassazione previsto per gli enti associativi è subordinata alla circostanza che nei relativi atti costitutivi e statuti, da redigere nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, siano inserite clausole volte a salvaguardare

        + (FARE ANCHE IL MODELLO EAS)
        Ultima modifica di ROL; 01-06-2016, 21:13.

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          da fare anche l'onlus.....

          (non credo, come sottomanda possano chiedere anche le imprese sociali e le nuove società benefit...)

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            Lo sai con che cosa confondevo? Con le società di persone non residenti, non avendo fatto abbastanza quiz sull' IRES...poi tra l'altro l'art. 153 comma 3 non è così chiaro...

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              Referendum riforme, Benigni cambia verso: "Ho dato una risposta frettolosa. Con la mente scelgo il sì" - Il Fatto Quotidiano

              (altro fulminato sulla via di damasco....)

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                Panama Papers, crolla il muro - l'Espresso

                perchè scudarli allora???? Problemi? dubbi? perplessità?

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                  Vi dirò tutto sui Panama Papers: per la prima volta parla la fonte dietro lo scandalo offshore - l'Espresso

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                    [QUOTE=ROL;1204062]Referendum riforme, Benigni cambia verso: "Ho dato una risposta frettolosa. Con la mente scelgo il sì" - Il Fatto Quotidiano

                    (altro fulminato sulla via di damasco....)[/QUOTE

                    Sono trent’anni che sento parlare della necessità di superare il bicameralismo perfetto: niente – afferma Benigni – Di creare un Senato delle Regioni: niente. Di avere un solo voto di fiducia al governo: niente. Pasticciata? Vero. Scritta male rispetto alla lingua meravigliosa della Costituzione? Sottoscrivo. Ma questa riforma ottiene gli obiettivi di cui parliamo da decenni. Sono meglio del nulla. E io tra i due scenari del giorno dopo, preferisco quello in cui ha vinto il sì, con l’altro scenario si avrebbe la prova definitiva che il Paese non è riformabile”.

                    Migliorasse qualcosa col superamento del bicameralismo perfetto...

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                      Dall'indice "Tenere la contabilità" di Balducci pare un signor libro di contabilità...

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                      Sto operando...
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