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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    E anche di meno egoismo e avidita'...

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      http://www.idiavoli.com/il-convento-...i-sono-ricchi/

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        Originariamente inviato da Torcia Visualizza il messaggio
        Quale figura può essere logicamente inserita al
        posto del punto interrogativo?

        a) La figura 3 b) La figura 4 c) La figura 2 d) La figura 1


        la soluzione è la lettera a) ma non ho capito perchè, qualcuno potrebbe spiegarmenlo?
        grazie


        [ATTACH]12769[/ATTACH]
        ... a sentimento angoli delle figure...diciamo all'interno...mo non sono tecnica ;-)

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          Il nuovo principio generale di abuso

          Costituiscono abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
          Secondo il nuovo principio generale l’abuso del diritto è un uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione.
          L’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, che conteneva la precedente definizione (non generale) di elusione, è stato abrogato.
          Gli effetti

          Le operazioni che configurano abuso del diritto non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi in termini di risparmio d’imposta rideterminando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi.
          L’amministrazione finanziaria dovrà, comunque, tenere conto di quanto già versato dal contribuente per effetto delle operazioni disconosciute

          Cosa sono le operazioni prive di sostanza economica e quali sono gli indici rivelatori

          Le operazioni prive di sostanza economica sono fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.
          Lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali è considerato, dunque, la causa prevalente dell'operazione abusiva.
          Sono indici di mancanza di sostanza economica, tra l’altro:
           la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme;
           la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.


          Quali sono i vantaggi fiscali “indebiti” e quali, invece, sono leciti

          I vantaggi indebiti sono i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.
          Non sono abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali. Costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione, ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente.
          Il contribuente ha facoltà di scegliere tra diverse operazioni che determinano anche un diverso carico fiscale. È stato, infatti, confermato che il contribuente può legittimamente scegliere tra :
          - regimi opzionali diversi offerti dalla legge
          - operazioni comportanti un diverso carico fiscale

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            L’interpello all’Agenzia delle entrate

            È possibile proporre interpello per conoscere il parere dell’Agenzia sulla configurabilità o meno come fattispecie di abuso del diritto di operazioni che intende realizzare, o che siano state realizzate.
            A tal fine deve essere presentata istanza prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce la richiesta. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
            L’interpello a cui fa rinvio la disposizione è quello dell’art. 11 della legge n.212/2000, che prevede una risposta dell’amministrazione entro 120 giorni dall’istanza del contribuente. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro 120 giorni, s’intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
            Qualsiasi atto dell’amministrazione emanato in difformità dalla risposta, anche implicitamente desunta dal silenzio dell’amministrazione, è nullo.

            La procedura per l’accertamento
            In sede di accertamento, l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.
            Serve un apposito atto per l’accertamento dell’abuso del diritto. L’atto deve essere preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti, da fornire entro 60 giorni, in cui sono indicati i motivi per cui si configura un abuso del diritto.
            È stato stabilito che, ai fini della tempestività dell’accertamento, è la richiesta di chiarimenti che deve essere notificata al contribuente entro il termine di decadenza previsto per la notifica dell'atto impositivo.
            Una volta notificata la richiesta di chiarimenti entro il suddetto termine, l’amministrazione può attendere i chiarimenti del contribuente o l’inutile decorso del termine assegnato al contribuente (60 giorni). Da tale data l’amministrazione deve avere non meno di 60 giorni per la notifica dell’atto impositivo. Se, nel frattempo, interviene il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo, quest’ultimo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei 60 giorni.

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              L’atto di accertamento

              L'atto impositivo deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, circa:
               condotta abusiva;
               norme o principi elusi;
               indebiti vantaggi fiscali realizzati;
               chiarimenti forniti dal contribuente.



              L’onere della prova

              L’onere della prova è così ripartito:
               amministrazione finanziaria - deve dimostrare la sussistenza della condotta che abusiva, che non è rilevabile d'ufficio, e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato;
               contribuente – deve dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali che giustificano il ricorso agli strumenti giuridici utilizzati. Deve trattarsi, lo ricordiamo, di ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente.

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                Il pagamento del tributo in pendenza del ricorso

                Anche se il contribuente presenta ricorso in Commissione tributaria avverso l’atto di accertamento con cui è contestato l’abuso del diritto, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. n.546/1992, e dell'art. 19, co. 1, del D.lgs. n.472/1997.
                Pertanto, in linea generale, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
                 per i 2/3, dopo la sentenza della CTP che respinge il ricorso;
                 per l'ammontare risultante dalla sentenza della CTP e, comunque, non oltre i 2/3, se la CTP accoglie parzialmente il ricorso;
                 per il residuo ammontare determinato nella sentenza della CTR.

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                  Il rimborso delle imposte da parte dei terzi deve essere richiesto entro 1 anno dall’accertamento

                  I soggetti diversi da quelli cui a cui è contestato l’abuso del diritto - che pur sono coinvolti nelle operazioni contestate e che per tale motivo eventualmente hanno versato delle imposte le quali per effetto del disconoscimento delle operazioni non risultano dovute - possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni considerate abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria.
                  A tal fine, tali soggetti dovranno inoltrare, entro 1 anno dal giorno in cui l'accertamento nei confronti del soggetto a cui è contestato l’abuso è divenuto definitivo, ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede al rimborso nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi.
                  Sul punto, si evidenzia che il soggetto terzo potrebbe non avere alcuna informazione sulla necessità di presentare la richiesta di rimborso né, di conseguenza, sui termini entro cui proporla. Egli potrebbe non essere a conoscenza né dell’accertamento, né delle successive vicende legate alla sua definizione e, pertanto, potrebbe non essere in grado di presentare l’istanza di rimborso nei termini previsti. Le disposizioni, infatti, nulla prevedono circa un obbligo da parte dell’amministrazione di informare tali soggetti della sopravvenuta emersione del diritto.

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                    Sono previste solo sanzioni amministrative, non penali

                    Le operazioni abusive non costituiscono fatti punibili penalmente. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.
                    Le nuove disposizioni saranno in vigore dall’1/10/15, tuttavia, il favor rei cancellerà il reato anche per le violazioni poste in essere prima dell’entrata in vigore della disposizione. Pertanto, ove sia già stato intrapreso un procedimento penale, sarà necessario far presente che il fatto non costituisce più reato.
                    La problematica di procedenti penali in corso riguarda solo la fattispecie dell’elusione, la quale, prima dell’unificazione del concetto con l’abuso del diritto effettuata con il D.Lgs. n. 128/2015, poteva dar luogo, al superamento delle soglie di punibilità, a fattispecie punibili penalmente. L’abuso del diritto, in quanto non codificato nella legislazione previgente, non poteva dare luogo a reati.

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                      Alcune disposizioni della nuova disciplina non si applicano ai diritti doganali

                      Le disposizioni sopra illustrate (relative a Interpello – Procedura di accertamento – Atto di accertamento – Onere della prova – Pagamento del tributo in pendenza del ricorso – Rimborso delle imposte versate da terzi) non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 43/1973, che restano disciplinati dalle disposizioni degli artt. 8 e 11 del D.lgs. n. 374/1990, nonché dalla normativa doganale dell'Unione europea.
                      Si ricorda che ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 43/1973, si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine”: i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

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