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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
    Credo sia sempre una questione di volonta' ...se si volessero davvero risolvere tanti problemi che esistono oggi i mezzi si troverebbero e non mancano neppure persone capaci...
    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    capaci? e se sono disoneste che te ne fai.....(quello che entra se ne esce poi dopo con gli interessi.....)
    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    le cose non sono difficili come spesso si dice.......inizierei con delle persone oneste.....
    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    per lo meno incensurate va.....
    L'ho detto che non son così difficili e anche per me cio' che manca di piu' è l'onestà (onesta' ai piani alti...), ma si stava parlando ipotizzando che ci fosse davvero la volonta' di risolvere problemi e dunque in assenza di disonesta'...al mondo ci sono tante persone che operano per il bene, ma, non essendo possibile una volonta' congiunta e nemmeno una volonta' superiore che marci nella stessa direzione e contro le forze che invece marciano in senso contrario, i loro sforzi sono meno efficaci di quanto lo sarebbero se si riuscesse a trovare una direzione comune...
    Ultima modifica di strelizia; 06-04-2016, 14:35.

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      COMUNICATO STAMPA

      Giustizia tributaria, si cambiaLargo a mediazione e conciliazione e maggiori tutele per i contribuenti Processo tributario più efficiente e maggiori tutele per il contribuente.

      Queste le novità che riscrivono il contenzioso in chiave più snella e razionale: mediazione tributaria estesa a tutti i ricorsi fino a 20mila euro, a prescindere che siano proposti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, delle Dogane, di Equitalia o di altri enti; sì alla chance dipoter conciliare anche in secondo grado; restrizione delle possibilità di compensazione delle spese di giudizio; più spazio allo strumento della tutela cautelare; esecutività sprint delle sentenze; largo al giudizio di ottemperanza; innalzamento del valore delle liti per le quali il contribuente può difendersi personalmente in giudizio e ampliamento dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica. Con la circolare n. 38/E, pubblicata oggi,l’Agenzia delle Entrate commenta le novità introdotte dal Dl n. 156/2015 di riforma del processo tributario, che troveranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del1° gennaio 2016. Di seguito, in dettaglio, le novità di maggior rilievo.

      Spazio alla conciliazione - La conciliazione giudiziale diventa esperibile anche per le controversie soggette a reclamo/mediazione e per quelle pendenti in secondo grado.

      Mediazione senza confini - L’istituto del reclamo/mediazione viene esteso e diventa obbligatorio anche per le controversie dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del Dlgs n. 446/1997, oltre che per liti - di valore indeterminabile - in materia catastale.

      Rafforzamento della tutela cautelare - La disciplina della tutela cautelare si allarga fino ad abbracciare tutte le fasi del processo, in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

      Sentenze tributarie subito esecutive e maggior tutela al contribuente -
      A decorrere dal 1° giugno 2016 diventano immediatamente esecutive le sentenze non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti, pagamento che, se superiore ai 10mila euro, potrà essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia.

      Largo al giudizio di ottemperanza - Viene previsto che il giudizio di ottemperanza è l’unico strumento per l’esecuzione delle sentenze tributarie, definitive o meno, senza che possa farsi ricorso all’ordinaria procedura esecutiva.

      Maggiori chance di autodifesa per il contribuente in giudizio - Il valore delle liti incui i contribuenti possono stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di undifensore abilitato, viene innalzato dagli attuali 2.582,28 euro a 3mila euro.

      L’assistenza tecnica più a misura di Caf - La categoria dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica viene ampliata. In questa trovano spazio i dipendenti dei Caf, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi Caf nei confronti dei propri assistiti.

      Roma/Bolzano, 4 gennaio 2016
      Thanks!

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        http://www.repubblica.it/politica/20...lli-136860137/

        Il mafioso.
        Il grande regista di questi incontri è Gianluca Gemelli, il fidanzato della Guidi che con le sue due società non solo, come noto, aveva appena ottenuto dalla Total un importante subappalto (2 milioni e mezzo di euro) ma aveva anche intenzione di diventare "fornitore di servizi ingegneristici" per la compagnia del petrolio, per il futuro. Ovviamente sfruttando il ruolo della compagna. La cosa diventa esplicita nella telefonata dell'23 ottobre 2014. Al telefono ci sono Franco Broggi - capo ufficio appalti della Tecnimont l'azienda che gestiva per conto della Total i subappalti in Basilicata - e Gemelli. Quest'ultimo ha appena chiesto di poter "fare tutto ciò che riguarda l'ingegneria per eventuali lavori successivi". Broggi risponde in maniera netta: "Sì. Tu fai. Non ti preoccupare. Se c'è quell'incontro a breve, tra chi sai tu e chi sai tu... Tutto si fa nella vita". Gemelli ringrazia: "Tu sei un mafioso siciliano!".

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          tutto si fa nella vita........eh già......

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            https://www.youtube.com/watch?v=Dpa2VH71_W8

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              https://www.youtube.com/watch?v=1CydZtP_XlA

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                https://www.youtube.com/watch?v=6fYHakzLnzI

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                  Interpello disapplicativo non presentato

                  La mancata presentazione dell’interpello disapplicativo (obbligatorio), comporta l’applicazione del comma 7 ter dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 471/1997 così come modificato dal D.Lgs. 158/2015. In particolare è prevista l’irrogazione della sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro (raddoppiata qualora l'Amministrazione Finanziaria, in sede di accertamento, disconosca la spettanza della disapplicazione).


                  L’Agenzia delle Entrate ha espressamente chiarito (Circolare n. 9/E/2016) che, nonostante l’assenza di un’espressa previsione normativa, è da escludersi la possibilità per il contribuente di ricorrere al ravvedimento operoso. In particolare, secondo l’Agenzia, tale conclusione è una logica conseguenza del carattere obbligatorio e preventivo dell’interpello disapplicativo “che rende del tutto irrilevante la presentazione di un’istanza da parte di un contribuente che abbia già autonomamente provveduto a disapplicare la disposizione”.

                  L’Amministrazione ritiene illogico, dunque, che il contribuente dapprima disapplichi (consapevolmente) una norma e poi presenti l’istanza d’interpello (che doveva, invece, essere obbligatoria e preventiva alla disapplicazione) chiedendo di ravvedersi per pagare una sanzione ridotta.

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    Interpello disapplicativo non presentato

                    La mancata presentazione dell’interpello disapplicativo (obbligatorio), comporta l’applicazione del comma 7 ter dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 471/1997 così come modificato dal D.Lgs. 158/2015. In particolare è prevista l’irrogazione della sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro (raddoppiata qualora l'Amministrazione Finanziaria, in sede di accertamento, disconosca la spettanza della disapplicazione).


                    L’Agenzia delle Entrate ha espressamente chiarito (Circolare n. 9/E/2016) che, nonostante l’assenza di un’espressa previsione normativa, è da escludersi la possibilità per il contribuente di ricorrere al ravvedimento operoso. In particolare, secondo l’Agenzia, tale conclusione è una logica conseguenza del carattere obbligatorio e preventivo dell’interpello disapplicativo “che rende del tutto irrilevante la presentazione di un’istanza da parte di un contribuente che abbia già autonomamente provveduto a disapplicare la disposizione”.

                    L’Amministrazione ritiene illogico, dunque, che il contribuente dapprima disapplichi (consapevolmente) una norma e poi presenti l’istanza d’interpello (che doveva, invece, essere obbligatoria e preventiva alla disapplicazione) chiedendo di ravvedersi per pagare una sanzione ridotta.


                    Il ravvedimento è possibile anche se la violazione è già stata contestata, ovverosiano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative diaccertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano formale conoscenza.......

                    e pure quà ha "disapplicato" però.....

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                      Il PC mi serve sia per seguire qui che per studiare la parte speciale di tributario...e ora non gliela fa più, poverino! Appena possibile posterò almeno una risposta delle mie!....
                      Bye Bye!

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