Recesso da societa’ di capitali: Tipico: Intervento diretto della societa’ che procede al rimborso delle quote, concludendo la procedura con l’annullamento della partecipazione corrispondente. RECESSO TIPICO GENERA REDDITO PER LA QUOTA CHE ECCEDE IL VALORE FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE REDDITO DI CAPITALEART. 47 co. 7 TUIR PERSONA FISICA:
Partecipazione qualificata:
Tassazione ordinaria del 49,72% del dividendo percepito (del 40% dall’01/01/2016, ai sensi dell’art. 68 comma 3, TUIR.
Tassazione ordinaria del 40% se si tratta di utili prodotti fino al 2007
Partecipazione non qualificata: ritenuta a titolo d’imposta del 26% sul 100% dell’importo distribuito (20% fino al 30.6.2014) Recesso in perdita: si realizza laddove la somma percepita a fronte dell’uscita dalla compagine sociale sia inferiore al costo fiscale della partecipazione il recesso “tipico” in perdita non determina alcuna possibilità di utilizzo o di riporto della “perdita” stessa, poiché non assume alcuna rilevanza fiscale.
Atipico: Uscita del socio dalla compagine sociale tramite la recessione della quota con conseguente cambio di proprieta’, senza che la partecipazione venga riassorbita e ridistribuita (ART. 2473 co. 4 c.c.) RECESSO ATIPICO GENERA CAPITAL GAIN (PLUSVALENZE) REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA ARTT. 67-68 TUIR PERSONA FISICA: PARTECIPAZIONE QUALIFICATA: 49,72% DELL’AMMONTARE CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE IRPEF PER LE PLUSVALENZE INCASSATE DAL 2008 (QUELLE PRECEDENTI 40%); 40% PER LE PLUSVALENZE INCASSATE A PARTIRE DALL’01/01/2016 (AI SENSI DELL’ART. 67 comma 1c) E 68 comma 3 TUIR. PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA: 26% DALL’01/07/2014 (imposta sostitutiva) Circolare 19/2014 Agenzia delle Entrate: Le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento Considerato che rileva esclusivamente la data di perfezionamento della cessione:
se la cessione è intervenuta dall’1.7.2014, e in relazione alla stessa sono state percepite somme a titolo di acconto prima di tale data, la plusvalenza è soggetta a tassazione nella misura del 26%
se la cessione è intervenuta fino al 30.6.2014, la plusvalenza è soggetta a tassazione nella misura del 20%, anche se il corrispettivo è stato percepito successivamente Il recesso “atipico” consente di realizzare una minusvalenza utilizzabile secondo le regole del capital gain, ossia a scomputo di eventuali plusvalenze della stessa natura realizzate nell’anno stesso, ovvero riportabile nei cinque anni successivi ad abbattimento di eventuali future plusvalenze.
letto velocemente.....sembra tutto ok......domani vedo meglio...
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisie in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltrequando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili .
5-bis. Per i crediti di modesta entita' e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure
concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivoa quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio .
6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa societa' che ha generato le perdite.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma 6 dai
propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione.
@strelizia.....dunque......
ELEMENTI CERTI E PRECISI......
quando sono tali per presunzioni assoluta?
quando sono tali per presunzioni relativa?
tutti a prendersela con vespino...probabilmente gli è stato detto di fare in modo di allentare la presa.....sarebbe un'interpretazione logica visto che le nomine in rai sono politiche....Doveva buttare na bomba per gli allocchi...:-)
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