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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    da do a dà e .....da dà a dò.....

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      pelo per pelo......poi puoi dire che è tutto legale...

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        e soprattutto la sola storia ...le pezze giustifigative non dicono nulla se non ci guardi dentro....(dove, come, quando, quanto e perchè....)

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          a volte anche con chi...può aiutare

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            lo ha detto pure coso....aahhahaah

            " Noi facciamo coltelli, poi non rispondiamo dell'uso.."

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              http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...mente/2610829/

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                Depende.....

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                  PRESSEMITTEILUNG

                  Steuergerichtsbarkeit, es findet ein Wechsel stattFreie Bahn für die Mediation und die Schlichtung und mehr Sicherheiten für dieSteuerzahlerEffizienterer Steuerprozess und mehr Sicherheiten für den Steuerzahler. Das sind dieNeuheiten, die eine Veränderung der Steuergerichtsbarkeit, die einfacher undrationeller sein soll, mit sich bringen wird: die Steuermediation findet auf alle Rekursebis zu 20 Tausend Euro Anwendung und zwar unabhängig davon, ob diese vor demAmt der Agentur der Einnahmen, dem Zollamt, vor Equitalia oder vor einer anderenKörperschaften eingelegt werden; Bejahung (JA) der Chance auch in zweiter Instanzeine Schlichtung zu finden; Beschränkung der Möglichkeiten des Ausgleichs derProzesskosten; mehr Möglichkeiten für das Instrument des vorläufigenRechtsschutzes; Durchführung der Urteile mit sprint; freie Bahn zur Befolgung derUrteile; Erhöhung des Streitwertes für Steuerzahler, die sich vor Gericht selbstverteidigen können und Erweiterung der Subjekte, die zum technischen Beistandbefähigt werden können. In dem heute veröffentlichten Rundschreiben Nr. 38/Eerläutert die Agentur der Einnahmen die mit GD Nr. 156/2015 zur Reform desSteuerprozesses eingeführten Neuheiten, welche bei den zum 1. Jänner 2016anhängigen Verfahren Anwendung finden. Nachfolgend werden die wichtigstenNeuheiten angeführt:Raum zu den Schlichtungsverfahren – Die gerichtliche Schlichtung wird auch fürBeschwerde- bzw. Mediationsverfahren sowie für die in zweiter Instanz anhängigenVerfahren möglich.Mediation ohne Grenzen – Das Institut des Beschwerde- bzw. Mediationsverfahrenswird ausgedehnt und wird auch für Streitigkeiten der Agentur für das Zollwesen undder Monopole, der lokalen Körperschaften, der Eingebungsagenten und der imVerzeichnis gemäß Art. 53 des GvD Nr. 446/1997 eingeschriebenen Konzessionäresowie für Rechtsstreitigkeiten mit undefinierbarem Wert im Bereich des Grund- undGebäudekatasters Pflicht.Stärkung des vorläufigen Rechtsschutzes – Die Regelung des vorläufigenRechtsschutzes wird im Einklang mit dem was das Verfassungsgericht zur Rechts- undOrdnungsmäßigkeit ausgesprochen hat, bis hin zu allen Phasen des Prozessesausgedehnt.Sofort rechtskräftige Urteile der Steuergerichtsbarkeit und mehr Sicherheit fürdie Steuerzahler – Mit Wirkung ab 1. Juni 2016 werden die nicht rechtskräftigenUrteile über Handlungen zu den Akten im Katasterwesen sowie die Urteile, welcheeine Zahlung von Beträgen zu Gunsten der Steuerzahler vorsehen, sofort vollziehbar.Wenn der Betrag 10 Tausend Euro überschreitet, kann der Richter für die Auszahlungeine geeignete Garantieleistung verlangen.Freie Bahn zur Befolgung des Urteils – Es wird festgelegt, dass die Befolgung desUrteils das einzige Werkzeug für die Vollstreckung der endgültigen oder nichtendgültigen Urteile der Steuergerichtsbarkeit ist und der Rekurs gegen demordentlichen Vollstreckungsverfahren ist nicht möglich.Mehr Chancen für den Steuerzahler zur Selbstverteidigung vor Gericht - DerWert von Streitigkeiten, bei denen sich die Steuerzahler vor Gericht, ohne Beistandeines qualifizierten Rechtsanwaltes selbst vertreten können, wird von den derzeitigenEuro 2.582,28 auf 3.000,00 Euro erhöht.Für die Steuerbeistandszentren (Caf) geeigneterer technischer Beistand - DieKategorie der Personen, die berechtigt sind technischen Beistand zu leisten wirderweitert. Zu diesen Personen werden die Mitarbeiter der Caf, in Bezug auf dieStreitigkeiten herangezogen, die aufgrund von Verpflichtungen, die von denselben Cafgegenüber ihren Betreuten begangen wurden, herrühren.

                  Rom/Bozen, 4. Januar 2016

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                    Roma, 4 apr. (askanews) -

                    Ecco un piccolo glossario del perfetto evasore, tutti i termini che è necessario conoscere capire cosa hanno fatto i protagonisti dei Panama papers, i membri delle élite mondiali che hanno deciso di portare i propri soldi al riparo dal fisco, le cui gesta sono venuite alla luce con la più grende mole di dati segreti mai rivelata nella storia.


                    Le "bearer shares" (azioni al portatore) sono dei titoli che non identificano il proprietario, a differenza dei titoli nominativi. Il certificato fisico a ha valore di titolo di proprietà e che è in grado di esibirlo può far valere i suoi diritti di azionista, mentre il reale proprietario resta anonimo. Una nuova norma, messa a punto dall'Ocse, obbbliga le amministrazioni fiscali dei Paesi che le adottano a mettere disposizione tutte le informazioni a loro disposizione sulle ricchezze finanziarie detenute da soggetti non residenti. In totale 90 Paesi si sono impegnati a scambiare automaticamente el loro informazioni finanziarie entro il 2018.
                    L'evasione fiscale è un'azione deliberata e illecita per non pagare o pagare meno tasse. Non va confusa con l'ottimizzazione fiscale, che è legale e consiste nell'utilizzo di strumenti giuridici esistenti per ridurre l'onere fiscale.
                    Le fondazioni, ufficialmente strutture non scopo di lucro, sono personalità morali a cui vengono affidati degli asset, in altre parole la proprietà degli asset è della fondazione. Non sono tenute a pubblicare dati finanziari e se hanno sede in un paradiso fiscale sfuggono al pagamento delle imposte.
                    I paradisi fiscali sono Paesi o territori che dispongono di una fiscalità vantaggiosa, in particolare per le società straniere che vi risiedono. Non c'è definizione univoca di cosa sia un "paradiso fiscale" quindi non c'è una lista condivisa di quali siano i Paesi di questo genere. Ma il tratto comune è l'opacità, coltivata deliberatamente per proteggere i titolari di conti da eventuali inchieste nei paesi d'origine.
                    Il prestanome è una persona o una società che "presta il nome" al proprietario o all'azionista di un'altra società per nasconderne l'identità. Questo meccanismo ha fatto la fortuna di numerosi paradisi fiscali, che accolgono migliaia di società fittizie chiamate "buche per le lettere".
                    Una società offshore è una società registrata all'estero che non svolge alcuna attività nel Paese in cui è domiciliata ma può beneficiare del vantaggi fiscali del del Paese in questione. Centinaia di società offshore sono società-schermo, che nascndo l'identità dei proprietari.

                    Un trust (vedere fisco oggi hanno pubblicato uno speciale)


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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      (sottodomande...)

                      SVALUTAZIONI: VALE IL RIFERIMENTO AL BILANCIO

                      Il limite di deducibilità delle svalutazione crediti va calcolato con riferimento all’ammontare del fondo svalutazione
                      crediti risultante in bilancio, a prescindere dalla circostanza che il fondo sia stato costituito da accantonamenti dedotti o tassati.

                      È quanto si evince dalla sentenza della Cassazione n. 13458 del 1° luglio 2015.
                      La deducibilità delle svalutazione crediti – Ai sensi dell’art. 106 del Tuir la svalutazione dei crediti è deducibile ai fini Ires nel limite dello 0,5% dei crediti iscritti in bilancio alla data di chiusura dell’esercizio.
                      Nello specifico, la normativa fiscale prevede, in ciascun esercizio, la deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti nella misura dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano da cessione di beni e dalle prestazioni di servizi che hanno dato origine ai ricavi dell’impresa.

                      Spesse volte l’applicazione dei principi contabili genera una svalutazione dei crediti che eccede il limite deducibile
                      fiscalmente. Da ciò deriva la necessità di effettuare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi pari all’ammontare di svalutazione eccedente la quota deducibile. Sarà inoltre necessario rilevare la fiscalità anticipata, in quanto l’eccedenza indeducibile sarà recuperata al momento in cui verrà rilevata la definitiva perdita.

                      Il successivo periodo del co. 1 dell’art. 106 del Tuir nega la deducibilità delle svalutazione dei crediti quando
                      l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti risultanti in bilancio a fine esercizio; l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio, come sopravvenienza attiva.

                      Il valore di riferimento – La questione oggetto di analisi riguarda la possibilità di far riferimento, nel calcolo del
                      limite del 5%, ai valori fiscali e non ai valori di bilancio, il che consente un maggior spazio di manovra prima che si verifichi la condizione di indeducibilità. Tale possibilità sembra essere confermata sia dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 26/E/2013 che dalle istruzioni di UNICO SC 2015.

                      La controversia – Non sono rari (anzi) i casi di contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria sulla
                      questione.
                      La tesi dell’Agenzia è che il dato normativo non fa alcun riferimento ai valori fiscali del fondo, bensì a quelli di bilancio. Dunque, il punto di rifermento è il fondo svalutazione crediti risultante in bilancio, a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia stato formato da svalutazioni o accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.
                      A tale conclusione è giunta anche la Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 13458 del 1° luglio 2015, avallando la tesi dell’Agenzia, ha affermato il principio secondo cui il limite di deducibilità delle svalutazione crediti va calcolato con riferimento all’ammontare del fondo svalutazione crediti risultante in bilancio, a prescindere dalla circostanza che il fondo sia stato costituito da accantonamenti dedotti o tassati.


                      cosa sono le lettere di patronage?

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                      Sto operando...
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