Originariamente inviato da strelizia
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioBuonanotte :-)
Commenta
-
(sottodomande...)
SVALUTAZIONI: VALE IL RIFERIMENTO AL BILANCIO
Il limite di deducibilità delle svalutazione crediti va calcolato con riferimento all’ammontare del fondo svalutazione crediti risultante in bilancio, a prescindere dalla circostanza che il fondo sia stato costituito da accantonamenti dedotti o tassati.
È quanto si evince dalla sentenza della Cassazione n. 13458 del 1° luglio 2015.
La deducibilità delle svalutazione crediti – Ai sensi dell’art. 106 del Tuir la svalutazione dei crediti è deducibile ai fini Ires nel limite dello 0,5% dei crediti iscritti in bilancio alla data di chiusura dell’esercizio.
Nello specifico, la normativa fiscale prevede, in ciascun esercizio, la deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti nella misura dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano da cessione di beni e dalle prestazioni di servizi che hanno dato origine ai ricavi dell’impresa.
Spesse volte l’applicazione dei principi contabili genera una svalutazione dei crediti che eccede il limite deducibile fiscalmente. Da ciò deriva la necessità di effettuare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi pari all’ammontare di svalutazione eccedente la quota deducibile. Sarà inoltre necessario rilevare la fiscalità anticipata, in quanto l’eccedenza indeducibile sarà recuperata al momento in cui verrà rilevata la definitiva perdita.
Il successivo periodo del co. 1 dell’art. 106 del Tuir nega la deducibilità delle svalutazione dei crediti quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti risultanti in bilancio a fine esercizio; l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio, come sopravvenienza attiva.
Il valore di riferimento – La questione oggetto di analisi riguarda la possibilità di far riferimento, nel calcolo del limite del 5%, ai valori fiscali e non ai valori di bilancio, il che consente un maggior spazio di manovra prima che si verifichi la condizione di indeducibilità. Tale possibilità sembra essere confermata sia dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 26/E/2013 che dalle istruzioni di UNICO SC 2015.
La controversia – Non sono rari (anzi) i casi di contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria sulla questione.
La tesi dell’Agenzia è che il dato normativo non fa alcun riferimento ai valori fiscali del fondo, bensì a quelli di bilancio. Dunque, il punto di rifermento è il fondo svalutazione crediti risultante in bilancio, a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia stato formato da svalutazioni o accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.
A tale conclusione è giunta anche la Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 13458 del 1° luglio 2015, avallando la tesi dell’Agenzia, ha affermato il principio secondo cui il limite di deducibilità delle svalutazione crediti va calcolato con riferimento all’ammontare del fondo svalutazione crediti risultante in bilancio, a prescindere dalla circostanza che il fondo sia stato costituito da accantonamenti dedotti o tassati.
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
http://interestingpress.blogspot.it/...-italiani.html
Commenta
-
http://www.lapresse.it/panama-papers-obama-evasione-fiscale-e-problema-globale.html
Molte delle operazioni in paradisi fiscali apparse nei documenti dello scandalo Panama Papers sono legali, e questo è il problema", ha precisato Obama esortando a una lotta contro l'evasione fiscale a livello internazionale.......
se leggi topolino sicuramente lo saranno.....
Commenta
Commenta